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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Aprile 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PREPENSIONAMENTO AGRICOLTORI CON AIUTI FEAOG DEVE RISPETTARE LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE

 
   
  Gli Stati membri, nel concedere l’aiuto al prepensionamento agli imprenditori agricoli anziani, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento tra donne e uomini. Essi non possono quindi fissare in maniera diversa, in funzione del sesso o del numero di figli del richiedente, l’età oltre la quale tale aiuto non può più essere richiesto Al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, l’Unione europea incentiva il prepensionamento degli imprenditori agricoli che abbiano compiuto almeno 55 anni, ma non abbiano ancora raggiunto l’età normale di pensionamento. Gli imprenditori agricoli che decidano di cessare anticipatamente ogni attività agricola svolta a fini commerciali possono così beneficiare di un aiuto al prepensionamento erogato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog). Essi possono beneficiare di tale aiuto per una durata massima di quindici anni e fino al compimento del loro settantacinquesimo anno. Se il beneficiario dell’aiuto percepisce anche una normale pensione, l’importo di quest’ultima sarà dedotto da quello dell’aiuto. Secondo il diritto ceco, l’età normale di pensionamento è fissata per gli uomini a un’età più elevata rispetto alle donne. Inoltre, per le donne, l’età normale di pensionamento diminuisce progressivamente in funzione del numero di figli che esse hanno allevato. La signora Soukupová è un’imprenditrice agricola, madre di due figli. Il 24 maggio 2004 ha raggiunto la sua età pensionabile in base al diritto ceco. Il 3 ottobre 2006 ha richiesto alle autorità ceche l’aiuto al prepensionamento, il cui importo previsto era superiore a quello della pensione di vecchiaia attribuitale in base al diritto ceco. La sua domanda è stata però respinta con la motivazione che la richiedente aveva già raggiunto l’età normale di pensionamento. Reputandosi vittima di una discriminazione fondata sul sesso a causa della previsione di un’età di pensionamento per le donne, e in particolare per le donne che hanno allevato figli, inferiore a quella prevista per gli uomini, la signora Soukupová ha adito la giustizia ceca. Il Nejvyšší správní soud (Suprema Corte amministrativa della Repubblica ceca), adito con ricorso per cassazione, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione permetta, ai fini della concessione dell’aiuto al prepensionamento, di fissare l’età normale di pensionamento in maniera diversa a seconda dei richiedenti, in funzione del loro sesso e del numero di figli allevati. Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che l’aiuto al prepensionamento in agricoltura costituisce uno strumento della politica agricola comune, finanziato dal Feaog, il quale è finalizzato a garantire la redditività delle aziende agricole, e non una prestazione previdenziale. Sebbene in assenza di un’armonizzazione operata dal diritto dell’Unione la fissazione dell’età normale di pensionamento nel contesto della concessione dell’aiuto al prepensionamento rientri certamente nella competenza degli Stati membri, questi ultimi non possono far leva sulla disparità di trattamento che sono autorizzati a mantenere in materia di fissazione dell’età di pensionamento nell’ambito della previdenza sociale. Al contrario, nell’ambito dell’aiuto al prepensionamento degli imprenditori agricoli anziani, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento fra donne e uomini e, pertanto, a vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Infatti, gli imprenditori agricoli anziani di sesso femminile e quelli di sesso maschile si trovano in situazioni simili dal punto di vista dello scopo perseguito con l’aiuto al prepensionamento. Ebbene, il diritto dell’Unione osta a che situazioni simili siano trattate in maniera diversa e dunque, in particolare, a che gli uomini, senza giustificazione obiettiva, dispongano di un termine più lungo per presentare la loro domanda di aiuto rispetto alle donne. In questo contesto, la Corte sottolinea che nel caso di specie la disparità di trattamento non può essere obiettivamente giustificata, in quanto gli obiettivi di trasformazione strutturale del settore agricolo perseguiti con l’aiuto al prepensionamento in agricoltura possono manifestamente essere conseguiti senza che gli Stati membri ricorrano ad un trattamento discriminatorio. Infine, la Corte ricorda che, quando viene constatata una discriminazione contraria al diritto dell’Unione, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, alle persone appartenenti alla categoria sfavorita devono essere concessi gli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone che rientrano nella categoria privilegiata. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 11 aprile 2013, Sentenza nella causa C-401/11, Blanka Soukupová / Ministerstvo zemědělství)  
   
 

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