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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Aprile 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ORDINANZA AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS/BERTAZZI E.A.

 
   
  Con decisione del 4 agosto 2008, i signori Bertazzi e.A., già dipendenti dell’Aeeg nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, sono stati assunti dalla medesima autorità, in applicazione della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006 e sono stati classificati al livello iniziale dell’inquadramento, senza riconoscimento dell’anzianità di servizio acquisita in virtù dei loro contratti a tempo determinato per lo stesso datore. Il Tar Lombardia ha accolto il loro ricorso, ma contro la sua sentenza l’Aeeg ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nel suo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia osserva che l’accordo-quadro del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato, nell’interpretazione datane, in particolare, con la sentenza Del Cerro Alonso (C-307/05, del 13 settembre 2007), ha indotto numerosi giudici del lavoro a ritenere che dovesse riconoscersi ai dipendenti delle autorità amministrative che hanno conseguito una stabilizzazione, il diritto a conservare l’anzianità di servizio, i trattamenti retributivi e l’inquadramento maturato nel corso dei contratti a termine. Ai sensi del regolamento di procedura della Corte (articolo 99), quando una questione pregiudiziale è identica ad ‘unaltra sulla quale la Corte ha già statuito, essa, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Nella sentenza Valenza e a./Agcm (C-302/11 del 18 ottobre 2012), la Corte ha già risposto ad una questione identica posta dal medesimo giudice del rinvio. Per questi motivi, la Corte dichiara che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio) non tollera una normativa nazionale che esclude totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, quale dipendente di ruolo, nell’ambito di una procedura specifica di stabilizzazione, a meno che le funzioni espletate nel contesto di contratti di lavoro a tempo determinato non corrispondano a quelle svolte da un dipendente di ruolo inquadrato nella categoria corrispondente di tale autorità o, in caso contrario, che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive», circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una ragione oggettiva (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 8 aprile 2013, ordinanza nella causa C-393/11, Autorità per l’energia elettrica e il gas/Bertazzi e.A.)  
   
 

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