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Notiziario Marketpress di
Martedì 30 Aprile 2013 |
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UE: IL TRIBUNALE CONFERMA LA VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA
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Lussemburgo, 30 aprile 2013 - Il
legislatore ha armonizzato tali norme al fine di evitare turbative del mercato
dell’Unione.
Il diritto dell’Unione tutela
gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che
praticano la caccia alla foca, come parte integrante della loro cultura e della
loro identità. A tal titolo, autorizza l’immissione sul mercato dei prodotti
derivati dalla foca solo quando questi provengono dalla caccia,
tradizionalmente praticata da tali comunità a fini di sussistenza.
Esso vieta l’immissione sul mercato dell’Unione e, di conseguenza,
l’importazione dei prodotti derivati dalla foca destinati ad essere immessi su
tale mercato, ma autorizza l’ingresso, il deposito, la trasformazione o la
fabbricazione di prodotti derivati dalla foca nell’Unione, qualora questi siano
destinati all’esportazione e non siano mai messi in libera pratica nel mercato
dell’Unione. Del pari, autorizza l’importazione di tali prodotti quando essa ha
natura occasionale e riguarda esclusivamente merci destinate all’uso personale
(e non a fini commerciali) e quando tali prodotti provengono da una caccia
regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata allo scopo di garantire
una gestione sostenibile delle risorse marine.
Durante l’elaborazione del regolamento di base e delle sue misure di
applicazione, le comunità Inuit sono state consultate al fine di tenere conto
della loro situazione particolare, come definita nella Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
Dinanzi al Tribunale, la Inuit Tapiriit Kanatami (un’associazione che
rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi), nonché diverse altre parti
(produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca di diverse
nazionalità ), hanno impugnato il regolamento di attuazione del regolamento di base. Esse fanno valere
l’illegittimità di quest’ultimo, la quale priverebbe il regolamento di
attuazione di ogni fondamento giuridico. In particolare, sostengono che lo
scopo principale del regolamento di base consiste nella tutela del benessere
degli animali, mentre il perseguimento di un siffatto scopo non rientrerebbe
nella competenza esclusiva dell’Unione.
Nella sua sentenza odierna il Tribunale rammenta, anzitutto, che il
regolamento di base è volto a migliorare le condizioni di instaurazione e di
funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate per l’immissione
sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. E’ quindi su un fondamento
giuridico corretto che tale regolamento
è stato adottato dal legislatore dell’Unione, secondo la procedura legislativa
ordinaria. Il legislatore può, infatti, ricorrere a tale procedura,
segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali, qualora queste
siano tali da costituire ostacolo alle libertà fondamentali e da incidere, in
tal modo, direttamente sul funzionamento del mercato interno.
Il Tribunale sottolinea inoltre che, per rispondere alle preoccupazioni
e alle pressioni dei cittadini, sensibili al benessere degli animali, diversi
Stati membri avevano adottato o si accingevano ad adottare misure legislative
per limitare o vietare le attività legate alla lavorazione dei prodotti
derivati dalla foca. Di conseguenza, la coesistenza nell’Unione di condizioni
commerciali diverse avrebbe dato luogo ad una frammentazione del mercato
interno.
Il legislatore dell’Unione ha quindi considerato che, in assenza di
azione a livello dell’Unione, sarebbero sorti ostacoli al commercio. È quindi
intervenuto per armonizzare le norme e evitare in tal modo turbative del
mercato interno dei prodotti derivati dalla foca. Tenendo conto del benessere
degli animali, ha adottato misure intese a ridurre la domanda da cui traggono
origine la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di
conseguenza, la caccia delle foche a fini commerciali. Peraltro, rassicurando i
consumatori sul fatto che i prodotti derivati dalla foca non sono più
commercializzati nell’Unione (ad eccezione di quelli provenienti dalla caccia
praticata dagli Inuit per la propria sussistenza) il legislatore ha altresì
eliminato gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alternativi (non
derivati dalla foca), che è impossibile distinguere dai prodotti originali
(ottenuti dalla foca) simili.
Il Tribunale sottolinea inoltre che il legislatore ha provveduto
affinché non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle
comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. A
tal fine, i regolamenti hanno previsto una deroga al divieto di immissione sul
mercato dei prodotti derivati dalla foca, quando questi provengono dalla caccia
praticata dalle comunità Inuit e dalle altre comunità indigene a fini di
sussistenza.
Il Tribunale conferma che lo scopo del regolamento di base, che
consiste nel miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato
interno, prendendo in considerazione al contempo la tutela del benessere degli
animali, non potrebbe essere realizzato mediante un’azione intrapresa dai soli
Stati membri, ma richiede un’azione a livello dell’Unione.
Il Tribunale sottolinea, infatti, che, al momento dell’adozione del
regolamento di base, le divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali sul
commercio dei prodotti derivati dalla foca erano verosimilmente destinate a
crescere ancora.
Infine, in risposta ai ricorrenti che lamentavano la violazione del
loro diritto di proprietà sulle foche catturate, il Tribunale precisa che il
regolamento di base non vieta l’immissione sul mercato di prodotti derivati
dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente.
Peraltro, i ricorrenti, di origini molto diverse e per la maggior parte
non facenti parte delle comunità Inuit, non hanno dimostrato gli effetti del
divieto sui diritti di proprietà specifici delle diverse categorie cui
appartengono. Il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza della Corte,
conclude che non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà
alla protezione dei semplici interessi d’indole commerciale, la cui natura
aleatoria è insita nell’essenza stessa dell’attività economica.
Per tali motivi, il Tribunale respinge il ricorso.
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