Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 30 Aprile 2013
 
   
  UE: IL TRIBUNALE CONFERMA LA VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA

 
   
  Lussemburgo, 30 aprile 2013 - Il legislatore ha armonizzato tali norme al fine di evitare turbative del mercato dell’Unione. Il diritto dell’Unione tutela gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alla foca, come parte integrante della loro cultura e della loro identità. A tal titolo, autorizza l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca solo quando questi provengono dalla caccia, tradizionalmente praticata da tali comunità a fini di sussistenza. Esso vieta l’immissione sul mercato dell’Unione e, di conseguenza, l’importazione dei prodotti derivati dalla foca destinati ad essere immessi su tale mercato, ma autorizza l’ingresso, il deposito, la trasformazione o la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca nell’Unione, qualora questi siano destinati all’esportazione e non siano mai messi in libera pratica nel mercato dell’Unione. Del pari, autorizza l’importazione di tali prodotti quando essa ha natura occasionale e riguarda esclusivamente merci destinate all’uso personale (e non a fini commerciali) e quando tali prodotti provengono da una caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata allo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Durante l’elaborazione del regolamento di base e delle sue misure di applicazione, le comunità Inuit sono state consultate al fine di tenere conto della loro situazione particolare, come definita nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Dinanzi al Tribunale, la Inuit Tapiriit Kanatami (un’associazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi), nonché diverse altre parti (produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca di diverse nazionalità ), hanno impugnato il regolamento di attuazione del regolamento di base. Esse fanno valere l’illegittimità di quest’ultimo, la quale priverebbe il regolamento di attuazione di ogni fondamento giuridico. In particolare, sostengono che lo scopo principale del regolamento di base consiste nella tutela del benessere degli animali, mentre il perseguimento di un siffatto scopo non rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Unione. Nella sua sentenza odierna il Tribunale rammenta, anzitutto, che il regolamento di base è volto a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate per l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. E’ quindi su un fondamento giuridico corretto che tale regolamento è stato adottato dal legislatore dell’Unione, secondo la procedura legislativa ordinaria. Il legislatore può, infatti, ricorrere a tale procedura, segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali, qualora queste siano tali da costituire ostacolo alle libertà fondamentali e da incidere, in tal modo, direttamente sul funzionamento del mercato interno. Il Tribunale sottolinea inoltre che, per rispondere alle preoccupazioni e alle pressioni dei cittadini, sensibili al benessere degli animali, diversi Stati membri avevano adottato o si accingevano ad adottare misure legislative per limitare o vietare le attività legate alla lavorazione dei prodotti derivati dalla foca. Di conseguenza, la coesistenza nell’Unione di condizioni commerciali diverse avrebbe dato luogo ad una frammentazione del mercato interno. Il legislatore dell’Unione ha quindi considerato che, in assenza di azione a livello dell’Unione, sarebbero sorti ostacoli al commercio. È quindi intervenuto per armonizzare le norme e evitare in tal modo turbative del mercato interno dei prodotti derivati dalla foca. Tenendo conto del benessere degli animali, ha adottato misure intese a ridurre la domanda da cui traggono origine la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la caccia delle foche a fini commerciali. Peraltro, rassicurando i consumatori sul fatto che i prodotti derivati dalla foca non sono più commercializzati nell’Unione (ad eccezione di quelli provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit per la propria sussistenza) il legislatore ha altresì eliminato gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alternativi (non derivati dalla foca), che è impossibile distinguere dai prodotti originali (ottenuti dalla foca) simili. Il Tribunale sottolinea inoltre che il legislatore ha provveduto affinché non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. A tal fine, i regolamenti hanno previsto una deroga al divieto di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca, quando questi provengono dalla caccia praticata dalle comunità Inuit e dalle altre comunità indigene a fini di sussistenza. Il Tribunale conferma che lo scopo del regolamento di base, che consiste nel miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno, prendendo in considerazione al contempo la tutela del benessere degli animali, non potrebbe essere realizzato mediante un’azione intrapresa dai soli Stati membri, ma richiede un’azione a livello dell’Unione. Il Tribunale sottolinea, infatti, che, al momento dell’adozione del regolamento di base, le divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali sul commercio dei prodotti derivati dalla foca erano verosimilmente destinate a crescere ancora. Infine, in risposta ai ricorrenti che lamentavano la violazione del loro diritto di proprietà sulle foche catturate, il Tribunale precisa che il regolamento di base non vieta l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente. Peraltro, i ricorrenti, di origini molto diverse e per la maggior parte non facenti parte delle comunità Inuit, non hanno dimostrato gli effetti del divieto sui diritti di proprietà specifici delle diverse categorie cui appartengono. Il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, conclude che non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà alla protezione dei semplici interessi d’indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell’essenza stessa dell’attività economica. Per tali motivi, il Tribunale respinge il ricorso.  
   
 

<<BACK