|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Maggio 2013 |
|
|
  |
|
|
GIUSTIZIA ITALIANA: LA “RELAZIONE” SU INTERNET NON COMPORTA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
|
|
|
 |
|
|
La Corte di Cassazione, con la sentenza 8929/2013, ha rigettato il ricorso di un uomo contro una sentenza del Corte d´appello di Bologna e confermato che un rapporto esclusivamente platonico, portato avanti con uno scambio di messaggi su Internet, non può essere causa di addebito della separazione. I giudici bolognesi di secondo grado avevano ribaltato il verdetto del tribunale di Forlì, che aveva, invece, accertato la colpa della donna per il fallimento del matrimonio a causa di una e-mail inviata alla signora da un uomo: dalla email emergeva un ‘legame’ alimentato attraverso telefonate o contatti via web, ma che non solo non provava incontri personali tra i due, ma neanche rapporti sessuali. “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione – ha ribadito la prima sezione civile della Cassazione - non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell´ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all´onore dell´altro coniuge”. La Suprema Corte ha ribadito quanto già affermato dai giudici d´appello: “in aderenza alle regole normative e ai relativi principi giurisprudenziali, … è escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale” da parte della donna “traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l´onore” del marito. Il rapporto fra donna e l´altro uomo “…si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell´eventuale infatuazione di lui”. (Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 12 aprile 2013 n. 8929) |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|