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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Maggio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE): CONCORRENZA - RIDOTTA AMMENDA SUL MERCATO DEI TUBI MARIN

 
   
  Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione relativa a un’intesa sul mercato dei tubi marini. L’ammenda irrogata alla Parker Itr è ridotta da 25,61 milioni di euro a 6,40 milioni di euro perché la Commissione non poteva fondatamente affermare la responsabilità dell’impresa per l’intera durata dell’infrazione. L’ammenda irrogata alla Parker Itr è ridotta da 25,61 milioni di euro a 6,40 milioni di euro perché la Commissione non poteva fondatamente affermare la responsabilità dell’impresa per l’intera durata dell’infrazione Con decisione del 28 gennaio 2009,la Commissione ha accertato la partecipazione di undici società, tra cui la Parker Itr Srl (Parker Itr), la Parker-hannifin Corp. (Parker-hannifin), la Trelleborg Industrie Sas (Trelleborg Industrie), la Trelleborg Ab e la Manuli Rubber Industries Spa (Mri), a un’intesa sul mercato dei tubi marini. L’intesa, che la Commissione ha ritenuto sussistente tra l’aprile 1986 e il maggio 2007, aveva per oggetto l’aggiudicazione di appalti, la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni sensibili. La Commissione ha irrogato alla Trelleborg Industrie un’ammenda dell’importo di 24,50 milioni di euro, di cui la Trelleborg Ab era responsabile in solido per la somma di 12,20 milioni di euro. L’ammenda irrogata alla Parker Itr era dell’importo di 25,61 milioni di euro, di cui la Parker-hannifin era responsabile in solido per la somma di 8,32 milioni di euro. L’ammenda irrogata alla Mri ammontava a 4,90 milioni di euro. Le cinque società hanno proposto vari ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende ad esse irrogate. Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione nella parte riguardante la Parker Itr e la Parker-hannifin, riducendo le loro ammende. Da un lato, la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un legame strutturale tra la Parker Itr e il soggetto che l’aveva preceduta, il quale aveva effettivamente preso parte all’intesa. Dall’altro, non è stato provato che la cessione della Parker Itr fosse intervenuta in condizioni abusive. Di conseguenza, in base al principio della responsabilità personale, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui essa ha affermato che la società aveva partecipato all’infrazione nel periodo antecedente al 1o gennaio 2002. Il Tribunale riduce da 25,61 milioni a 6,40 milioni di euro l’importo iniziale dell’ammenda, per il quale la Parker-hannefin deve essere considerata responsabile in solido per un importo di 6,30 milioni di euro. Quanto al ricorso proposto dalla Trelleborg Industrie e dalla Trelleborg Ab, il Tribunale rileva che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel qualificare la loro infrazione come continuata. La Commissione non disponeva di alcun elemento di prova che stabilisse la partecipazione di tali società all’intesa durante il periodo intermedio compreso tra il maggio 1997 e il giugno 1999. Infatti, durante tale periodo l’attività dell’intesa era ridotta, se non inesistente e, in assenza di indici obiettivi e concordanti in merito ad un’eventuale volontà persistente delle società di rilanciarla o di aderire ai suoi obiettivi, la Commissione non aveva elementi per poter presumere una partecipazione continua, anche soltanto passiva, da parte loro. Il Tribunale rileva tuttavia che, sebbene l’infrazione commessa dalle società non possa essere qualificata come continuata, nondimeno si tratta di un’infrazione ripetuta. Peraltro, la Commissione non ha inflitto ammende per il periodo intermedio. Pertanto, l’errore commesso dalla Commissione in merito al carattere continuato dell’infrazione non ha avuto alcuna incidenza sulla durata dell’intesa utilizzata come base per calcolare l’importo dell’ammenda. Di conseguenza, il Tribunale considera che l’ammenda irrogata a queste due società non dev’essere ridotta. Quanto alla Mri, il Tribunale annulla parzialmente la decisione contestata in quanto la Commissione non ha rispettato i suoi orientamenti nell’applicazione della percentuale di riduzione dell’ammenda irrogata alla società per la sua cooperazione. Né la tempestività della cooperazione della società né il grado di valore aggiunto degli elementi di prova da essa forniti si riflettano nella percentuale di riduzione applicata dalla Commissione nella sua decisione. In tali circostanze, la percentuale di riduzione dell’ammenda avrebbe dovuto essere del 40% piuttosto che del 30%, come stabilito dalla Commissione. Tuttavia, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della durata della partecipazione della Mri, il Tribunale considera l’importo dell’ammenda adeguato e che quindi non occorre ridurlo. ( Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 17 maggio 2013, Sentenze nella causa T-146/09 Parker Itr Srl e Parker-hannifin Corp. / Commissione, nelle cause riunite T‑147/09 e T-148/09 Trelleborg Industrie Sas e Trelleborg Ab / Commissione e nella causa T-154/09 Manuli Rubber Industries Spa (Mri) / Commissione)  
   
 

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