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Notiziario Marketpress di Giovedì 30 Maggio 2013
 
   
  LA COMMISSIONE EUROPEA PRENDE MISURE NELL´AMBITO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

 
   
   Bruxelles, 30 maggio 2013 - Cosa ha deciso ieri la Commissione in merito alla procedura per i disavanzi eccessivi? Ieri la Commissione ha raccomandato al Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per cinque paesi: Italia, Lettonia, Ungheria, Lituania e Romania. La Commissione ha raccomandato anche al Consiglio di avviare una procedura per i disavanzi nei confronti di Malta. La Commissione ha inoltre adottato raccomandazioni al Consiglio volte a prorogare i termini per la correzione del disavanzo eccessivo in sei paesi: Spagna, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia. La Commissione ha raccomandato infine al Consiglio di decidere che il Belgio non ha adottato misure effettive per porre fine al disavanzo eccessivo e di intimare al Belgio di prendere provvedimenti per correggere il disavanzo eccessivo. Abrogazione/avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi. Quanti sono gli Stati membri attualmente soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi? Attualmente è in corso una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di 20 Stati membri dell´Ue, cioè tutti meno Bulgaria, Germania, Estonia, Lussemburgo, Malta, Finlandia e Svezia. Ieri la Commissione ha proposto di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi per l´Italia, la Lettonia, Ungheria, la Lituania e la Romania, ma al tempo stesso ha proposto di aprire una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta. Questo significa che, se il Consiglio segue le raccomandazioni della Commissione, il numero di paesi soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi scenderà a 16. Quali sono le condizioni per l´abrogazione di una procedura per i disavanzi eccessivi? La decisione di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi è subordinata a una "correzione duratura" del disavanzo. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se: i dati notificati per l´anno precedente (in questo caso il 2012) indicano un disavanzo inferiore al 3% del Pil e le previsioni di primavera dei servizi della Commissione indicano che nel periodo oggetto di previsione (attualmente il 2013 e il 2014) il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del Pil. Nei casi in cui il disavanzo rimane vicino al valore di riferimento e il livello del debito rimane al di sotto del 60% del Pil, la Commissione tiene conto anche del costo netto dell´attuazione delle riforme delle pensioni che comportino la costituzione di un secondo pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. La Commissione valuta in particolare se il superamento della soglia del 3% sia totalmente riconducibile al costo netto dell´attuazione della riforma delle pensioni. Perché la Commissione raccomanda che il Consiglio abroghi la procedura per i disavanzi eccessivi per l´Italia, la Lettonia, l´Ungheria, la Lituania e la Romania? Italia - La procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell´Italia è stata avviata nel 2009. Dopo un picco del 5,5% del Pil nel 2009, il disavanzo pubblico dell´Italia è stato progressivamente ridotto fino ad arrivare al 3,0% del Pil nel 2012, cioè entro il termine fissato dal Consiglio. Secondo il programma di stabilità 2013-2017, adottato dal governo italiano il 10 aprile 2013 e approvato dal Parlamento italiano il 7 maggio, nel 2013 il disavanzo registrerà una leggera diminuzione al 2,9% del Pil, per poi scendere all´1,8% del Pil nel 2014. Nell´ipotesi di politiche invariate, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione indicano un disavanzo del 2,9% del Pil nel 2013 e del 2,5% del Pil nel 2014, ossia inferiore al valore di riferimento indicato nel trattato (3% del Pil). Lettonia - La procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Lettonia è stata avviata nel 2009. Dopo i livelli elevati registrati nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente 9,8% e 8,1% del Pil), che riflettevano in parte le misure adottate per stabilizzare il settore finanziario, il disavanzo pubblico ha iniziato a diminuire rapidamente nel 2011, anno in cui è arrivato al 3,6% del Pil, e nel 2012 è sceso all´1,2% del Pil, ossia ben al di sotto del valore di riferimento indicato nel trattato (3% del Pil). Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico rimarrà sostanzialmente invariato nel 2013 (1,2% del Pil) e nel 2014 scenderà allo 0,9% del Pil nell´ipotesi di politiche invariate, rimanendo quindi a un livello nettamente inferiore al valore di riferimento del 3% del Pil. Lituania - La procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Lituania è stata avviata nel 2009. Dopo aver raggiunto un picco del 9,4% del Pil nel 2009, il disavanzo pubblico della Lituania è stato riportato al 7,2% del Pil nel 2010, al 5,5% del Pil nel 2011 e al 3,2% del Pil nel 2012. Poiché un disavanzo del 3,2% del Pil può essere considerato vicino al valore di riferimento del 3% del Pil e il rapporto debito pubblico/Pil della Lituania è costantemente inferiore al valore di riferimento del 60% del Pil, la Lituania può beneficiare delle disposizioni del patto di stabilità e crescita che consentono di tener conto dei costi diretti netti di una riforma pensionistica sistemica nel valutare la correzione del disavanzo eccessivo. Nel 2012 i costi netti della riforma pensionistica sistemica della Lituania sono stati pari allo 0,2% del Pil, il che spiega perché sia stato superato il valore di riferimento del 3% del Pil. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà al 2,9% del Pil nel 2013 e al 2,4% del Pil nel 2014 (a politiche invariate). Questo significa che nel periodo oggetto di previsione il disavanzo rimarrà al di sotto del valore di riferimento del 3% del Pil. Ungheria - La procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell´Ungheria è stata avviata nel 2004. Un notevole sforzo di bilancio ha permesso di riportare il disavanzo pubblico all´1,9% del Pil nel 2012, anche grazie a entrate una tantum pari a ¾% del Pil. Stando al programma di convergenza dell´Ungheria per il 2013, il disavanzo pubblico si attesterà al 2,7% del Pil sia nel 2013 che nel 2014. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo sarà invece del 3,0% del Pil nel 2013 e del 3,3% del Pil nel 2014, il che significa che non si è posto stabilmente fine al disavanzo eccessivo. Il 13 maggio 2013, dopo la pubblicazione delle previsioni di primavera, il governo ungherese ha adottato ulteriori misure correttive che in termini lordi corrispondono approssimativamente allo 0,3% nel 2013 e allo 0,7% del Pil nel 2014. La valutazione di bilancio aggiornata della Commissione, che tiene conto dell´impatto di queste misure correttive supplementari, prevede un disavanzo del 2,7% nel 2013 e del 2,9% nel 2014. Questo significa che nel periodo oggetto di previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3% del Pil. Romania - La procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Romania è stata avviata nel 2009. La recessione più grave del previsto ha determinato nel 2009 una consistente riduzione del gettito fiscale, che ha fatto salire il disavanzo pubblico al 9% del Pil nonostante i tentativi di ridurre la spesa pubblica. Il disavanzo è stato poi riportato al 6,8% del Pil nel 2010, al 5,6% del Pil nel 2011 e al 2,9% del Pil nel 2012, scendendo quindi al di sotto del valore di riferimento indicato nel trattato (3% del Pil). Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, a politiche invariate il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al 2,6% del Pil nel 2013 e al 2,4% del Pil nel 2014, restando quindi al di sotto del valore di riferimento indicato nel trattato (3% del Pil). Perché la Commissione raccomanda al Consiglio di avviare una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Malta? Dopo l´adesione all´Ue Malta è stata oggetto di due procedure per i disavanzi eccessivi. La prima è stata avviata nel luglio 2004 e abrogata nel giugno 2007, mentre la seconda è stata avviata nel luglio 2009 e abrogata nel dicembre 2012. Stando ai dati comunicati dalle autorità maltesi nell´aprile 2013, nel 2012 il disavanzo pubblico di Malta ha raggiunto il 3,3% del Pil, superando quindi il valore di riferimento del 3% del Pil indicato nel trattato. Dalla relazione presentata dalla Commissione a norma dell´articolo 126, paragrafo 3, che rappresenta la prima fase della procedura per i disavanzi eccessivi, emerge che, sebbene il disavanzo fosse vicino al valore di riferimento del 3% del Pil, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato né eccezionale né temporaneo ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo rimarrà al sopra del valore di riferimento sia nel 2013 che nel 2014 (rispettivamente 3,7% e 3,6% del Pil). Inoltre, nel 2012 il rapporto debito pubblico/Pil ha superato il valore di riferimento del 60% del Pil e Malta non ha fatto progressi sufficienti verso la conformità con il parametro di riferimento per la riduzione del debito, come richiesto nel periodo di transizione1. In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere che esiste un disavanzo eccessivo a norma dell´articolo 126, paragrafo 6, del trattato. Entro quando Malta deve correggere il disavanzo eccessivo? La Commissione raccomanda al Consiglio di raccomandare a Malta, a norma dell´articolo 126, paragrafo 7, di porre fine all´attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Nello specifico, Malta deve conseguire un disavanzo nominale del 3,4% del Pil nel 2013 e del 2,7% del Pil nel 2014, un obiettivo coerente con un miglioramento annuo del saldo strutturale dello 0,7% del Pil nel 2013 e dello 0,7% del Pil nel 2014. Questo percorso di aggiustamento permetterebbe di riportare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3% del Pil entro il 2014, garantendo al tempo stesso che il rapporto debito pubblico/Pil si avvicini a un ritmo soddisfacente al valore di riferimento del 60% del Pil. Proroghe del termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Quali sono i paesi interessati? Qual è il nuovo percorso di risanamento del bilancio? Spagna - La Commissione raccomanda di prorogare di due anni il termine per la Spagna, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016. La Spagna deve migliorare il saldo di bilancio strutturale dell´1,1% del Pil nel 2013, dello 0,8% del Pil nel 2014, dello 0,8% del Pil nel 2015 e dell´1,2% del Pil nel 2016 per riportare il disavanzo pubblico nominale al di sotto del valore di riferimento del 3% entro il 2016, in base alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione. I corrispondenti obiettivi in termini di disavanzo nominale dovrebbero essere: 6,5% del Pil per il 2013, 5,8% del Pil per il 2014, 4,2% del Pil per il 2015 e 2,8% del Pil per il 2016. Francia - La Commissione raccomanda di prorogare di due anni il termine per la Francia, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. La Francia deve arrivare a un disavanzo nominale del 3,9% del Pil nel 2013, del 3,6% nel 2014 e del 2,8% nel 2015, coerentemente con un miglioramento del saldo strutturale dell´1,3% del Pil nel 2013, dello 0,8% nel 2014 e dello 0,8% nel 2015, in base alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione (estese al 2015). Paesi Bassi - La Commissione raccomanda di prorogare di un anno il termine per i Paesi Bassi, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. I Paesi Bassi devono arrivare a un disavanzo nominale del 3,6% del Pil nel 2013 e del 2,8% nel 2014, un obiettivo coerente con un miglioramento del saldo strutturale dello 0,6% circa del Pil nel 2013 e dello 0,7% del Pil nel 2014. Polonia - La Commissione raccomanda di prorogare di due anni il termine per la Polonia, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. La Polonia deve arrivare a un disavanzo nominale del 3,6% del Pil nel 2013 e del 3,0% del Pil nel 2014, coerentemente con un miglioramento annuo del saldo strutturale pari almeno, rispettivamente, allo 0,8% e all´1,3% del Pil, in base alle previsioni di primavera 2013 aggiornate dei servizi della Commissione. Portogallo - La Commissione raccomanda di prorogare di un anno il termine per il Portogallo, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Le autorità portoghesi devono portare il disavanzo nominale al 5,5% del Pil nel 2013, al 4,0% del Pil nel 2014 e al 2,5% del Pil nel 2015, coerentemente con un miglioramento del saldo strutturale dello 0,6% del Pil nel 2013, dell´1,4% del Pil nel 2014 e dello 0,5% del Pil nel 2015, in base all’aggiornamento del maggio 2013 delle prospettive economiche dei servizi della Commissione relative al Portogallo. Slovenia - La Commissione raccomanda di prorogare di due anni il termine per la Slovenia, per consentire al paese di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. La Slovenia deve arrivare a un disavanzo nominale del 4,9% del Pil nel 2013 (3,7% del Pil esclusa la spesa una tantum pari all´1,2% del Pil per la ricapitalizzazione delle due banche principali), del 3,3% del Pil nel 2014 e del 2,5% del Pil nel 2015, in linea con un miglioramento annuo del saldo strutturale dello 0,75% del Pil nel 2013, dello 0,5% del Pil nel 2014 e dello 0,5% del Pil nel 2015, per riportare il disavanzo pubblico nominale al di sotto della soglia del 3% entro il 2016, in base alle previsioni di primavera 2013 aggiornate dei servizi della Commissione. Quali sono le condizioni per ottenere una proroga del termine per correggere il disavanzo eccessivo? Uno Stato membro può ottenere una proroga del termine per correggere un disavanzo eccessivo, senza che si passi alla fase successiva della procedura per i disavanzi eccessivi, purché: si sia verificato un evento economico sfavorevole con importanti conseguenze negative per lo Stato membro soggetto a procedura per i disavanzi eccessivi, che gli impedisce di rispettare il termine per la correzione del disavanzo eccessivo; lo Stato membro abbia dato "seguito effettivo" alla raccomandazione o all´intimazione del Consiglio. Si ritiene che uno Stato membro abbia dato seguito effettivo se ha agito in conformità della raccomandazione del Consiglio per quanto riguarda sia l´attuazione delle misure richieste che l´esecuzione del bilancio. Qualora gli obiettivi nominali non vengano raggiunti, si procede a un´analisi approfondita dello sforzo strutturale compiuto (basata sulla variazione del saldo strutturale, cioè il saldo di bilancio corretto per il ciclo e al netto di misure una tantum e temporanee) per stabilire se lo Stato membro abbia adottato misure della portata richiesta. Se uno Stato membro ha dato seguito effettivo ma non può rispettare il termine fissato a causa di eventi imprevisti, con notevoli ripercussioni negative per le finanze pubbliche, il Consiglio può decidere di adottare una raccomandazione rivista, che proroga il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Qual è la base giuridica della proroga? La base giuridica è l´articolo 3, paragrafo 5, del regolamento 1467/97, a norma del quale, se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione della Commissione e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell´Unione europea. Quali sono le prossime fasi? La Commissione raccomanda al Consiglio di fissare al 1° ottobre 2013 il termine entro cui Spagna, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia devono dare seguito effettivo (i paesi devono annunciare pubblicamente o adottare misure considerate sufficienti per garantire progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo) e comunicare le informazioni dettagliate sulla strategia di risanamento che intendono attuare per conseguire i rispettivi obiettivi. Nel caso del Portogallo si applicano le condizioni del programma di aggiustamento economico. Che succede se i paesi non danno seguito effettivo? Una volta scaduto il termine per dare seguito effettivo, la Commissione valuta le misure adottate e comunica le sue conclusioni al Consiglio. In caso di valutazione negativa, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere che non è stato dato seguito effettivo (articolo 126, paragrafo 8, del trattato). Per gli Stati membri della zona euro, la Commissione raccomanda anche al Consiglio di passare alla fase successiva della procedura per i disavanzi eccessivi, cioè l´intimazione allo Stato membro in questione (articolo 126, paragrafo 9, del trattato). Passaggio alla fase successiva della procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Belgio Cosa raccomanda la Commissione per il Belgio? La Commissione raccomanda al Consiglio di decidere, a norma dell´articolo 126, paragrafo 8, che il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione rivoltagli il 2 dicembre 2009 dal Consiglio a norma dell´articolo 126, paragrafo 7, e di decidere, a norma dell´articolo 126, paragrafo 9, di intimare al Belgio di prendere misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2013. Perché la Commissione conclude che il Belgio non ha dato seguito effettivo? Nel 2009, quando è stata avviata la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Belgio, si è chiesto al paese di correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012. Nel 2012, tuttavia, il disavanzo era del 3,9% del Pil, il che significa che il Belgio non ha corretto il disavanzo eccessivo entro il termine raccomandato dal Consiglio. Questo è dovuto in parte all´urgente necessità di ricapitalizzare il gruppo bancario Dexia alla fine del 2012, ricapitalizzazione che ha avuto un impatto negativo dello 0,8% del Pil sul debito pubblico. Anche senza questa operazione, comunque, il termine non sarebbe stato rispettato. Lo sforzo di bilancio annuale medio compiuto dal 2010 è stimato allo 0,3% del Pil, nettamente al di sotto di quanto raccomandato dal Consiglio (¾% del Pil). Inoltre, una volta corretto tenendo conto degli effetti della crescita riveduta del prodotto potenziale e dell’andamento del gettito fiscale, lo sforzo di bilancio medio è meno della metà di quello raccomandato. Ora come ora si prevede che le misure adottate con il bilancio iniziale per il 2013 e a seguito del controllo di bilancio del marzo 2013 riportino il disavanzo al di sotto del 3% del Pil nel 2013. Tuttavia, secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il margine di sicurezza per evitare il superamento del valore di riferimento indicato nel trattato è molto ridotto. Inoltre, la correzione non è ancora duratura. Si giustifica quindi un´ulteriore riduzione al 2,7% del Pil per garantire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Qual è il nuovo percorso di aggiustamento per il Belgio? La Commissione raccomanda al Consiglio di decidere che il Belgio deve porre fine all´attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Il Belgio deve ridurre il disavanzo nominale al 2,7% del Pil nel 2013. Questo miglioramento nominale è in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari allo 1% del Pil nel 2013, in base alle previsioni di primavera 2013 aggiornate dei servizi della Commissione. Il Belgio deve presentare alla Commissione entro il 21 settembre 2013 una relazione sulle misure adottate per conformarsi alla decisione. La Commissione esaminerà la relazione per valutare i progressi compiuti verso la correzione del disavanzo eccessivo. Quadro generale - Qual è la prossima fase? I ministri delle Finanze discuteranno delle raccomandazioni odierne al Consiglio Ecofin che si terrà il 21 giugno a Lussemburgo. Quali sono i principali elementi della procedura per i disavanzi eccessivi? La procedura per i disavanzi eccessivi è un processo basato su regole stabilito nel trattato sul funzionamento dell´Unione europea (Tfue, articolo 126) per garantire che gli Stati membri correggano gli errori gravi di politica di bilancio. Vi sono due valori di riferimento principali il cui mancato rispetto può giustificare l´avvio della procedura per i disavanzi eccessivi: uno per il disavanzo pubblico (3% del Pil) e uno per il debito pubblico lordo (60% del Pil). Per garantire la correzione dei disavanzi eccessivi, agli Stati membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi vengono rivolte raccomandazioni che devono essere rispettate entro una determinata scadenza. Le diverse fasi della procedura per i disavanzi eccessivi sono elencate nel trattato e ulteriormente specificate nella normativa sul patto di stabilità e crescita (regolamento (Ce) 1467/97). La procedura per i disavanzi eccessivi, che corrisponde al "braccio correttivo" del patto di stabilità e crescita, è completata da un "braccio preventivo" (definito nel regolamento (Ce) 1467/97), che comprende procedure volte a promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche e a garantire progressi verso la sostenibilità di bilancio. La procedura per i disavanzi eccessivi è stata recentemente rafforzata nell´ambito della revisione dell´architettura della governance economica dell´Ue, attuata in parte in risposta alla crisi economica. In particolare, il pacchetto legislativo "six-pack" ha profondamente riformato la sorveglianza economica e di bilancio nell´Ue (Memo/11/898). La procedura per i disavanzi eccessivi si applica ai paesi dell´eurozona oggetto di un programma di aggiustamento? Sì, è in corso una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti di Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro. Esistono tuttavia disposizioni volte a evitare una duplicazione degli obblighi relativi al monitoraggio e alla presentazione delle relazioni. La Commissione ha già applicato questo principio, sancito da un regolamento del "two-pack" che entrerà in vigore il 30 maggio (Memo/13/196). L´obiettivo generale del "two-pack", che è composto da due regolamenti, è rafforzare ulteriormente il coordinamento e la sorveglianza di bilancio nella zona euro. Contrariamente alla procedura per i disavanzi eccessivi, la procedura per gli squilibri macroeconomici non si applica agli Stati membri oggetto di un programma di aggiustamento. Per ulteriori informazioni: http://ec.Europa.eu/economy_finance/economic_governance/
sgp/corrective_arm/index_en.htm
 
 
   
 

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