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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Giugno 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPA: TRASPORTO FERROVIARIO - LA POLONIA È VENUTA MENO A TALUNI DEGLI OBBLIGHI DSTABILITI DALLA DIRETTIVA SULLA RIPARTIZIONE DELL´INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (SENTENZA C-512/10)
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La Polonia è venuta meno a taluni degli obblighi derivantile dal diritto dell’Unione nel settore del trasporto ferroviario. La Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia, il 26 ottobre 2010, un ricorso per inadempimento con cui ha addebitato alla Polonia di essere venuta meno a taluni degli obblighi derivantile dal diritto dell´Unione in materia di trasporto ferroviario. Tale causa si inserisce in una serie di ricorsi analoghi proposti dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per il mancato rispetto degli obblighi loro incombenti in forza delle direttive in materia. Il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di stabilire le modalità necessarie affinché la contabilità del gestore dell´infrastruttura presenti almeno un equilibrio tra il gettito dei diritti per l´utilizzo dell´infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali, da un lato, e, dall´altro, i costi di infrastruttura. Nella sua sentenza odierna la Corte respinge la censura della Commissione secondo cui la Polonia ha omesso di adottare le misure atte a garantire in tempo utile l’equilibrio finanziario del gestore dell’infrastruttura Plk Sa (Pkp Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna). A tal proposito, la Corte precisa che uno squilibrio del conto profitti e perdite della società Plk non è sufficiente, di per sé, per concludere che la Polonia non abbia adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell’Unione. Infatti, per giungere a una tale conclusione occorre inoltre dimostrare che lo squilibrio contabile interviene «in condizioni normali di attività e nell´arco di un periodo ragionevole». Orbene, la Corte osserva che la gestione indipendente dell’infrastruttura ferroviaria in Polonia è iniziata solo recentemente (la prima sovvenzione statale è stata concessa nel 2006). Al tempo stesso, benché lo Stato polacco abbia finanziato il gestore dell’infrastruttura, gli introiti di quest’ultimo sono diminuiti, in parte a causa dell’importante crisi economica che l’Unione europea deve affrontare. La Corte respinge dunque gli argomenti della Commissione e dichiara che la Polonia ha definito le misure idonee a garantire, in tempo utile e in condizioni normali di attività, l’equilibrio finanziario del gestore dell’infrastruttura. La Corte accoglie invece la censura con cui la Commissione addebita alla Polonia di non aver introdotto, contrariamente a quanto previsto dal diritto dell’Unione, un regime di incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell´infrastruttura e l’importo dei diritti di accesso per l’utilizzo della medesima. Infatti, anche se la normativa polacca sul trasporto ferroviario prevede come obiettivo la riduzione delle spese e dell´importo dei diritti di utilizzo, essa omette tuttavia di definire il meccanismo di incentivi che consente di raggiungerlo. Inoltre, detta normativa non istituisce un sistema di regolamentazione con l’attribuzione di adeguati poteri affinché il gestore dell´infrastruttura renda conto della propria gestione ad un´autorità competente. Parimenti, le misure menzionate dalla Polonia non sono incluse in un contratto pluriannuale di finanziamento come previsto dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte constata l’inadempimento della Polonia ai suoi obblighi risultanti dal diritto dell’Unione. Infine, la Corte accoglie la censura della Commissione relativa al calcolo dei diritti riscossi per il pacchetto minimo di accesso e l´accesso mediante la rete alle infrastrutture ferroviarie. Secondo la normativa dell’Unione tali diritti devono essere pari al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. A tal proposito, la Corte dichiara che la parte dei costi di manutenzione o di gestione del traffico (che corrisponde a costi fissi che il gestore deve sopportare anche in assenza di movimenti dei treni) nonché gli ammortamenti (che sono determinati non sulla base dell´usura reale dell´infrastruttura imputabile al traffico, ma in funzione di regole contabili) non possono essere considerati direttamente imputabili alla prestazione del servizio ferroviario. Peraltro, i costi indiretti e i costi finanziari manifestamente non hanno alcun rapporto diretto con la prestazione del servizio ferroviario. Di conseguenza, la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto dell’Unione consentendo che nel calcolo dei diritti di utilizzo siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 30 maggio 2013 - Sentenza nella causa C-512/10 - Commissione / Polonia) glio, del 29 aprile 2004 (Gu L 164, pag. 44) |
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