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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Giugno 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DIVIETO DI INGRESSO - OBBLIGATORIO COMUNICARE ALL´INTERESSATO LA MOTIVAZIONE DEL DIVIETO D´INGRESSO, SE CIÒ NON COMPROMETTE SICUREZZA DELLO STATO (SENTENZA C-300/11)

 
   
  La sostanza della motivazione di una decisione di divieto d´ingresso nel territorio di uno Stato membro dev’essere comunicata all´interessato. Tuttavia, uno Stato membro può rifiutarsi, nei limiti dello stretto necessario, di comunicare all´interessato la motivazione la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato I cittadini di uno Stato membro possono fare ingresso e, a determinate condizioni, soggiornare nel territorio degli altri Stati membri. Nondimeno, uno Stato membro può loro negare tale diritto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Nel Regno Unito, le decisioni amministrative di divieto d´ingresso nel territorio nazionale, adottate in base ad informazioni la cui pubblicazione potrebbe ledere la sicurezza nazionale, possono essere impugnate dinanzi alla Special Immigration Appeals Commission (Commissione speciale per i ricorsi in materia di immigrazione, «Siac»). Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Siac, né la persona che abbia contestato una decisione siffatta, né i suoi legali di fiducia hanno accesso alle informazioni su cui la decisione è basata, qualora la loro divulgazione sia contraria all´interesse generale. Tuttavia, in un caso del genere viene designato un avvocato speciale, il quale ha accesso a tali informazioni, al fine di rappresentare gli interessi della persona coinvolta dinanzi alla Siac. L´avvocato speciale non può peraltro comunicare con l´interessato in merito a questioni collegate alla procedura, a partire dal momento in cui gli siano stati notificati elementi alla cui divulgazione si opponga il competente ministro. Tuttavia, egli può chiedere alla Siac di poter procedere a una siffatta comunicazione. Zz possiede la doppia cittadinanza, francese e algerina. È sposato dal 1990 con una cittadina britannica, dalla quale ha avuto otto figli. Dal 1990 al 2005, Zz ha soggiornato legalmente nel Regno Unito. Nell´agosto 2005, dopo avere lasciato il Regno Unito, il Secretary of State ha annullato il suo diritto di soggiorno, in quanto la sua presenza era lesiva del pubblico interesse. Nel settembre 2006, Zz si è recato nel Regno Unito dove questa stessa autorità ha adottato una decisione di divieto d´ingresso nei suoi confronti. Zz ha presentato ricorso avverso la decisione di divieto d´ingresso dinanzi alla Siac. Nel corso di tale procedimento, egli ha potuto discutere con i suoi due avvocati speciali solo in merito ad elementi di prova pubblici. La Siac ha respinto il ricorso e ha pronunciato una decisione detta «secretata», con una motivazione completa, è una decisione detta «pubblica», con una motivazione sommaria, la quale soltanto è stata comunicata a Zz. Dalla «decisione pubblica» si evince che la Siac è convinta, per motivi spiegati nella «decisione secretata», che Zz era implicato in attività della rete del Gruppo islamico armato (Gia) e in alcune attività terroristiche nel 1995 e nel 1996. Zz ha impugnato la decisione della Siac dinanzi alla Court of Appeal (England and Wales) (Corte d´appello del Regno Unito), la quale chiede alla Corte di giustizia entro che limiti la Siac sia obbligata a comunicare all´interessato i motivi di pubblica sicurezza a fondamento di una decisione di divieto d´ingresso. Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda anzitutto che, secondo la direttiva 2004/38, una decisione di diniego di ingresso dev’essere notificata all´interessato per iscritto e in condizioni che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze. Inoltre, devono essere resi noti all´interessato i motivi circostanziati completi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che costituiscono il fondamento di una tale decisione, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. In questa cornice, la Corte precisa che gli Stati membri sono tenuti a prevedere un controllo giurisdizionale effettivo in merito alla fondatezza sia della decisione di diniego di ingresso, sia delle ragioni riguardanti la sicurezza dello Stato, invocate per negare la comunicazione all´interessato della motivazione su cui si fonda tale decisione. Pertanto, da un lato, il giudice incaricato del controllo della legittimità della decisione di diniego di ingresso deve poter conoscere tutti i motivi ed elementi di prova alla base di tale decisione. Dall´altro, un giudice dev’essere incaricato di verificare se le ragioni collegate alla sicurezza dello Stato si oppongano alla divulgazione di questi motivi e di questi elementi di prova. La Corte sottolinea che l´autorità nazionale competente deve fornire la prova che la sicurezza dello Stato possa essere effettivamente compromessa dalla comunicazione della motivazione circostanziata e completa all´interessato. Di conseguenza, non esiste nessuna presunzione di sussistenza e fondatezza delle ragioni invocate da un´autorità nazionale per negare la divulgazione di tale motivazione. Qualora, in un contesto del genere, il giudice concluda che la sicurezza dello Stato non osta alla comunicazione della motivazione circostanziata e completa sulla quale è basata la decisione di diniego di ingresso, esso offre all´autorità nazionale competente la possibilità di comunicare all´interessato la motivazione e gli elementi probatori mancanti. Tuttavia, quando tale autorità non autorizza la loro comunicazione, il giudice procede all´esame della legittimità di una tale decisione sulla base dei soli motivi ed elementi di prova che sono stati comunicati. Viceversa, qualora risulti che la sicurezza dello Stato osta effettivamente alla comunicazione all´interessato di detta motivazione, il controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di diniego di ingresso dev´essere effettuato nell´ambito di un procedimento che bilanci adeguatamente le necessità imposte dalla sicurezza dello Stato con quelle del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, limitando nel contempo allo stretto necessario le eventuali ingerenze nell´esercizio di tale diritto. Questa procedura deve garantire, nella misura più ampia possibile, l´osservanza del principio del contraddittorio, al fine di consentire all´interessato di contestare la motivazione sulla quale è fondata la decisione, nonché di presentare osservazioni riguardo agli elementi di prova ad essa pertinenti e, pertanto, di difendersi effettivamente. In particolare, la sostanza della motivazione sulla quale è fondata una decisione di diniego di ingresso dev’essere comunicata all´interessato, dato che la pur necessaria tutela della sicurezza dello Stato non può avere l´effetto di privare detto soggetto del suo diritto di esporre la propria difesa e, pertanto, di vanificare il suo diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte rileva parimenti che la ponderazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva con la necessità di garantire la tutela della sicurezza dello Stato interessato non vale ugualmente per gli elementi di prova alla base della motivazione prodotti dinanzi al giudice nazionale competente. Infatti, in taluni casi la divulgazione di tali elementi probatori può compromettere in modo diretto e particolare la sicurezza dello Stato perché può, segnatamente, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o svelare i metodi di indagine specificamente utilizzati dalle autorità nazionali di sicurezza e in tal modo ostacolare seriamente, se non impedire, il futuro espletamento delle mansioni delle medesime autorità. Infine, la Corte precisa che spetta al giudice del Regno Unito, da un lato, assicurarsi che la sostanza della motivazione a fondamento della decisione sia comunicata all´interessato in una maniera che tenga in debito conto la necessaria segretezza degli elementi di prova e, dall´altro, trarre le conseguenze di un’eventuale trasgressione di detto obbligo di comunicazione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 4 giugno 201, 3Sentenza nella causa C-300/11, Zz / Secretary of State for the Home Department)  
   
 

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