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Notiziario Marketpress di Martedì 11 Giugno 2013
 
   
  POLITICA ECONOMICA E MONETARIA: OGGI UDIENZA NELLA CAUSA C-270/12, REGNO UNITO /CONSIGLIO E PARLAMENTO UE

 
   
  Bruxelles, 11 giugno 2013 - Si svolge oggi dinanzi alla Corte di giustizia Ue in Lussemburgo la causa C-270/12, Regno Unito /Consiglio e Parlamento Ue (in tema di politica economica e monetaria). Il Regno Unito ha impugnato dinanzi alla Corte il regolamento (Ue) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell´emittente (credit default swap) ed in particolare il suo articolo 28. Fa valere che l´articolo 28 ("Poteri di intervento dell´Aesfem in circostanze eccezionali"), richiede all´Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("Aesfem" o "Esma") di vietare o imporre determinate condizioni alla realizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, di una vendita allo scoperto (o di un´operazione simile), o di imporre a tali persone di notificare o di comunicare al pubblico tali posizioni. L´esma può infatti intervenire in caso di minaccia all´ordinato funzionamento e all´integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell´Union, qualora sussistano implicazioni transfrontaliere e nessuna autorità competente abbia adottato misure per affrontare la minaccia ovvero abbia adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione. Le misure Esma prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata da un´autorità competente sono valide per un periodo fino a tre mesi, ma l´Aesfem può prorogarle a tempo indeterminato. Il Regno Unito sostiene che questa norma è illegittima in quanto : 1) in contrasto con alla giurisprudenza della Corte di giustizia (nella causa 9/56 Meroni / Alta Autorità): · i presupposti che consentono all´Esma di agire implicano un ampio margine discrezionale; · viene data all´Esma un´ampia gamma di scelte con rilevanti implicazioni di politica economica · i fattori di cui l´Esma deve tener conto includono test molto soggettivi; · l´Esma ha il potere di prorogare le proprie misure senza limiti di durata; 2) in contrasto con la giurisprudenza della Corte (nella causa 98/80, Giuseppe Romano / Institut national d´assurance maladie-invalidité), in quanto mira a conferire all´Esma il potere di imporre misure di portata generale con forza di legge; 3) il Consiglio non ha, in base ai Trattati, l´autorità di delegare il potere di adottare atti non legislativi di portata generale ad una semplice agenzia; 4) il Trattato non può attribuire all´Esma il potere di adottare misure individuali dirette a persone fisiche o giuridiche. Nella causa sono intervenuti Francia, Spagna, Italia . In seguito alla crisi economica del 2008, il Consiglio Ue ha configurato un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (Sevif) ed istituito(con regolamento 1095/2010 l´Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Security and Market Authority, Esma), con sede a Parigi. L´esma opera per la sorveglianza del mercato dei valori mobiliari e mira a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario Ue attraverso l´integrità e la trasparenza dei mercati mobiliari. Ha per finalità la tutela degli investitori.  
   
 

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