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Notiziario Marketpress di
Martedì 11 Giugno 2013 |
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POLITICA ECONOMICA E MONETARIA: OGGI UDIENZA NELLA CAUSA C-270/12, REGNO UNITO /CONSIGLIO E PARLAMENTO UE
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Bruxelles, 11 giugno 2013 - Si svolge oggi dinanzi alla Corte di giustizia
Ue in Lussemburgo la causa C-270/12, Regno Unito /Consiglio e Parlamento Ue (in
tema di politica economica e monetaria).
Il Regno Unito ha impugnato
dinanzi alla Corte il regolamento (Ue)
n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo
alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad
oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell´emittente (credit
default swap) ed in particolare il suo
articolo 28.
Fa valere che l´articolo 28
("Poteri di intervento dell´Aesfem in circostanze eccezionali"),
richiede all´Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
("Aesfem" o "Esma") di vietare o imporre determinate
condizioni alla realizzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, di una
vendita allo scoperto (o di un´operazione simile), o di imporre a tali persone
di notificare o di comunicare al pubblico tali posizioni. L´esma può
infatti intervenire in caso di minaccia
all´ordinato funzionamento e all´integrità dei mercati finanziari o alla
stabilità del sistema finanziario dell´Union, qualora sussistano implicazioni
transfrontaliere e nessuna autorità competente abbia adottato misure per
affrontare la minaccia ovvero abbia adottato misure non adeguate a far fronte
alla minaccia in questione.
Le misure Esma prevalgono su
qualsiasi misura precedentemente adottata da un´autorità competente sono valide
per un periodo fino a tre mesi, ma l´Aesfem può prorogarle a tempo
indeterminato.
Il Regno Unito sostiene che
questa norma è illegittima in quanto :
1) in contrasto con alla giurisprudenza della Corte di giustizia
(nella causa 9/56 Meroni / Alta Autorità):
· i presupposti che consentono all´Esma
di agire implicano un ampio margine discrezionale;
· viene data all´Esma un´ampia gamma di
scelte con rilevanti implicazioni di politica economica
· i fattori di cui l´Esma deve tener
conto includono test molto soggettivi;
· l´Esma ha il potere di prorogare le
proprie misure senza limiti di durata;
2) in contrasto con la giurisprudenza della
Corte (nella causa 98/80, Giuseppe Romano / Institut national d´assurance
maladie-invalidité), in quanto mira a conferire all´Esma il potere di imporre
misure di portata generale con forza di legge;
3) il Consiglio non ha, in base ai Trattati,
l´autorità di delegare il potere di adottare atti non legislativi di portata
generale ad una semplice agenzia;
4) il Trattato non può attribuire
all´Esma il potere di adottare misure individuali dirette a persone fisiche o
giuridiche.
Nella causa sono intervenuti
Francia, Spagna, Italia .
In seguito alla crisi
economica del 2008, il Consiglio Ue ha configurato un Sistema europeo di
vigilanza finanziaria (Sevif) ed istituito(con regolamento 1095/2010 l´Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Security and Market
Authority, Esma), con sede a Parigi.
L´esma opera per la sorveglianza del mercato dei valori
mobiliari e mira a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario Ue
attraverso l´integrità e la trasparenza dei mercati mobiliari. Ha per finalità
la tutela degli investitori.
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