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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Giugno 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: FOTOVOLTAICO - DETRAIBILE L´IVA SULL´IMPIANTO SE IL PRIVATO CEDE STABILMENTE L´ENERGIA RACCOLTA
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Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico privato, ma connesso alla rete, può far sorgere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte Tale diritto a detrazione presuppone in particolare che l’impianto sia sfruttato al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità Nel 2005 il sig. Fuchs ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sua casa. Poiché tale impianto non ha capacità di immagazzinamento, il sig. Fuchs cede in rete la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, in base a un contratto con la società Ökostrom Solarpartner, stipulato a tempo indeterminato. Tali cessioni sono remunerate al prezzo di mercato e assoggettate all’Iva. Il sig. Fuchs riacquista dalla Ökostrom Solarpartner l’energia elettrica necessaria per le proprie esigenze domestiche allo stesso prezzo al quale l’energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete. Il sig. Fuchs ha chiesto all’autorità tributaria competente, il Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Austria) il rimborso dell’Iva da lui assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico. Il Finanzamt ha rifiutato tale rimborso dell’imposta pagata a monte per il motivo che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il sig. Fuchs non esercitava un’attività economica. Il sig. Fuchs ha pertanto proposto un ricorso dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Commissione tributaria indipendente di Linz), che l’ha accolto. Adito dal Finanzamt, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) chiede in tale contesto se, in base al diritto dell’Unione[1], lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientri nella nozione di «attività economiche». Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde affermativamente a tale questione. La Corte rileva che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’«attività economica» se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Orbene, la nozione di introiti dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti. Poiché l’impianto installato sulla casa del sig. Fuchs produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, quest’ultimo sfrutta l’impianto al fine di ricavarne introiti. Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. E’ irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche. La Corte ricorda, peraltro, che secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’«attività economica». (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 20 giugno 2013, Sentenza nella causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr / Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz; Altra parte: Thomas Fuchs) |
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