|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
|
|
|
|
|
CENTRALE DI SALINE JONICHE, DEPOSITATO ALLA SEGRETERIA DEL TAR DEL LAZIO IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA REGIONE CALABRIA
|
|
|
|
|
|
Catanzaro,
1 luglio 2013 - E’ stato depositato
presso la Segreteria del Tar del Lazio il ricorso per motivi aggiunti proposto
dalla Regione Calabria per ottenere
l’annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 115, del 5 aprile
2013, con il quale è stata dichiarata la compatibilità ambientale e concessa
l’autorizzazione integrata ambientale per il progetto della centrale di 1320
Mw, alimentata a carbone, di Saline Joniche.
Il ricorso
per motivi aggiunti si ricollega direttamente ed immediatamente a quello già
proposto dalla Regione dinnanzi al medesimo Tar del Lazio per impugnare il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decidendo sul contrasto
tra Ministero dei Beni Culturali, che aveva espresso parere negativo, e
Ministero dell’Ambiente, aveva dichiarato la compatibilità ambientale
dell’intervento proposto dalla società S.e.i. S.p.a.
Quest’ultimo
decreto, in particolare, era stato trasmesso per la registrazione alla Corte
dei Conti che, sospendendo l’iter della registrazione, ha richiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri numerosi chiarimenti in ordine alla
legittimità del provvedimento.
Tra i
punti di criticità evidenziati nella richiesta della Corte dei Conti assume
specifico rilievo quello relativo alla mancata intesa con la Regione Calabria
che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e la normativa che
disciplina la concessione dell’autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di impianti della potenza come quella prevista per la centrale di
Saline, costituisce un presupposto essenziale per potersi far luogo
all’autorizzazione.
Nel caso
della centrale di Saline tale intesa è mancata del tutto per la ferma
opposizione della Regione Calabria che ha sempre ribadito, in tutti gli atti e
provvedimenti ufficiali adottati da suoi organi di governo, di non potere
assentire la costruzione sul proprio territorio di centrali a carbone giusto
quanto previsto nel Piano Energetico Regionale, approvato dal Consiglio nel
2005 ed in corso di aggiornamento, che esplicitamente dispone un divieto in tal
senso, per puntare invece su una produzione energetica da fonti rinnovabili e
sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale, anche perché, come
attestano gli stessi dati del Piano Energetico , la Calabria produce già più
energia elettrica di quanta ne consumi.
La Regione
è impegnata quindi ad impedire la realizzazione di un’opera che inciderebbe in
maniera irreversibile sull’assetto ambientale di una zona di particolare
pregio, dichiarata Sito di Interesse Comunitario e che lo stesso Ministero dei
Beni Culturali, nell’esprimere il proprio parere negativo sulla realizzazione
della centrale, ritiene dover tutelare anche per la presenza di significative
giacenze archeologiche.
Il ricorso
per motivi aggiunti della Regione contro il decreto ministeriale n. 115, che
dichiara la compatibilità ambientale dell’intervento, è diretto ad evidenziare
la illegittimità di un atto che non poteva essere adottato considerato che
ancora oggi non risulta ufficialmente concluso il sub-procedimento di
registrazione presso la Corte dei Conti del precedente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, che viene assunto quale atto
presupposto per la prosecuzione dell’iter.
Su tali
aspetti la difesa della Regione, affidata agli Avvocati regionali Paolo
Arillotta e Benito Spanti, richiama la stessa nota della Corte dei Conti di
richiesta di chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla
necessità imprescindibile di una intesa “forte” con l’Ente territoriale e sul
difetto di motivazione, che non consente di superare l’orientamento espresso
dalla Regione Calabria.
Il
successivo decreto ministeriale n. 115/2013 è quindi viziato sia per
illegittimità derivata sia per vizi propri considerato che pretende fondare la
propria giustificazione sulla asserita possibilità di risolvere la mancata intesa
con la Regione Calabria ricorrendo all’articolo 5, comma 2, lettera c bis,
della legge n. 400/1988, fattispecie questa che la difesa della Regione
contesta decisamente.
Sotto
altro profilo la Regione insiste per la dichiarazione di illegittimità del parere
rilasciato dalla Commissione Via Vas n. 599/2010 e che il decreto ministeriale
n. 115/2013 assume quale atto presupposto, eccependo che detto parere, tra
l’altro già impugnato dalla Regione con ricorso principale tutt’ora pendente
innanzi al Tar del Lazio, atteso che detto parere utilizza la norma di cui 27
della legge n. 99/2009 che deve ritenersi applicabile alla ipotesi di
riconversione verso forme meno inquinanti degli impianti di produzione di
energia già esistenti e non per quelle di costruzione ex novo di centrali a
carbone, com’è nel caso di Saline.
Per
evitare ogni potenziale pregiudizio derivante dalla sua esecuzione, viene
chiesta la sospensione del provvedimento impugnato evidenziandosi, al riguardo,
le numerose lacune ed irregolarità di un iter rispetto censurato innanzi al Tar
del Lazio oltre che dalla Regione, dagli altri enti locali interessati,
associazioni ambientaliste, associazioni di produttori agricoli, che hanno
proposto ricorsi autonomi ed anche interventi adesivi a quello proposto già
dalla Regione.
|
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|