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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
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TIROCINI, LA GIUNTA REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA HA APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE. TRE TIPOLOGIE DI TIROCINIO, QUALIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E CONTRASTO AI POSSIBILI UTILIZZI ELUSIVI. VIENE INTRODOTTO IL DIRITTO DEL TIROCINANTE ALL´INDENNITÀ. IL TIROCINIO SI INSERISCE NEL QUADRO DELLE POLITICHE REGIONALI COME STRUMENTO PER SUPPORTARE L´INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
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Bologna, 1
luglio 2013 – Tre differenti tipologie
di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie
finalità e destinatari, una qualificazione del percorso come misura di
formazione e politica attiva del lavoro in situazione, il contrasto dei
possibili utilizzi elusivi di questo strumento e l’obbligo di corrispondere al
tirocinante una indennità mensile pari a 450 euro. Sono le principali novità
del Progetto di Legge in materia di tirocini approvato dalla Giunta regionale e
che attua le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano nell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso.
“Il
tirocinio è uno degli strumenti individuati dalla Regione nell’ambito della
propria infrastruttura formativa per sostenere l’inserimento lavorativo delle
persone – spiega l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizio
Bianchi – Questo progetto di legge, oltre a ribadire la competenza normativa
delle Regioni in materia di tirocini, si inserisce dunque nel quadro delle
politiche regionali finalizzate ad accompagnare le persone nelle transizioni
tra un percorso formativo e il lavoro o tra un lavoro e un altro, a favorire
l’acquisizione di competenze anche attraverso esperienze dirette nelle imprese
e a ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”.
Il
Progetto di legge modifica la legge regionale 17 del 2005 nella parte in cui
norma i tirocini, pur confermandone l’impianto complessivo.
Diventano
dunque tre le tipologie di tirocinio previste.
La prima,
con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte
professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la
formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso
una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono
le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.
La seconda
tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, rivolti principalmente a disoccupati, persone
in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa
integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche
attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
La terza
tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e
reinserimento in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma
1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e
persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286).
Il
progetto di legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre
tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, che è di sei mesi
per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per i tirocini di
inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti
svantaggiati. Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può
arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di
maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con
disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
La
qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo
individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale
delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso, introducendo un modulo
formativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del
tirocinio a soggetti qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la
coerenza del percorso agli obiettivi formativi.
Viene
rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta
connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del
Ministero del lavoro. In caso di violazioni degli obblighi del soggetto
promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e
il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi. E ancora,
in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto
formativo da parte del soggetto promotore la legge prevede sanzioni
amministrative pecuniarie.
Il
progetto di legge esclude la possibilità di realizzare più di un tirocinio con
il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività non
coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
L’azienda
può ospitare un tirocinante se non ha effettuato licenziamenti nei dodici mesi
precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con
le organizzazioni territoriali più rappresentative. Viene inoltre quantificato
il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto
ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati
contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di
soggetti svantaggiati e con disabilità.
Il
progetto di legge norma inoltre l’obbligo di erogazione al tirocinante di una
indennità pari a 450 euro mensili, come previsto dalla legge 92/2012.
L’indennità di tirocinio non verrà corrisposta in caso di beneficiari di
tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad eccezione
del rimborso per le spese sostenute. Come per la durata, anche per l’indennità,
al fine di favorirne l’inclusione e la cittadinanza attiva, è rinviata alla
Giunta regionale la possibilità di definire deroghe per i tirocini rivolti a
persone con disabilità o svantaggio
Il
tirocinio in Emilia-romagna -
I
tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto pacchetto Treu) e dal Decreto
Interministeriale n. 142/98, hanno conosciuto sin dalla prima attuazione una
larga diffusione in Emilia-romagna, soprattutto in favore dei giovani in uscita
dai percorsi scolastici, formativi e universitari.
Secondo
quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-romagna,
risultano attivati nel 2012 10.448 tirocini, di cui 5.430 (52%) rivolti a donne
e 5.018 (48%) a uomini.
Nell’ultimo
triennio si assiste tuttavia ad una forte riduzione nel numero di tirocini
attivati, sia per effetto della crisi economica sia per effetto delle
incertezze normative che hanno provocato un rallentamento nella promozione
dello strumento.
In
particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi del 2010, si è passati ai
14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una diminuzione più consistente
per le femmine, - 2.474, che per i maschi, -1.905.
Dal 2011
al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha attivato una sola esperienza di
tirocinio, senza differenze di genere.
I
tirocinanti sono per oltre l’80% giovani di età compresa tra i 18 ai 34 anni,
di cui inoltre circa la metà non supera i 24 anni, con alti livelli di
scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo di laurea o di alta
specializzazione).
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