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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DIPLOMI :- ILLEGITTIMO ESCLUDERE NELLO STATO OSPITANTE ACCESSO PARZIALE SE LA PROFESSIONE È ESERCITABILE IN FORMA AUTONOMA NELLO STATO DI FORMAZIONE (C-575/11)
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Escludere il riconoscimento di un titolo di massaggiatore-idroterapista
che consente di esercitare una professione autonoma nello Stato che lo ha
rilasciato comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento non giustificato
dalla tutela dei consumatori o della salute
Quanto alla professione di fisioterapista, la tutela dei consumatori
potrebbe essere realizzata, per esempio, obbligando a portare il titolo
professionale originale nella lingua dello Stato della formazione oltre che in
quella dello Stato ospitante
Il sig. Nasiopoulos, cittadino greco, ha
ottenuto in Germania, dopo avervi seguito una formazione della durata di due
anni e mezzo, un titolo che gli consente di esercitare la professione di
massaggiatore-idroterapista («Masseur und medizinischer Bademeister»).
Tale professione non è regolamentata in
Grecia. La professione maggiormente affine è quella di fisioterapista, con una
formazione di almeno tre anni. Per tale motivo il Ministero della salute greco
ha respinto la domanda del sig. Nasiopoulos di accesso in detto Stato alla
professione di fisioterapista.
Il Symvoulio tis
Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) chiede alla Corte di giustizia se i
principi relativi alla libertà di stabilimento ammettano una normativa
nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista a un
cittadino di uno Stato membro che abbia ottenuto in un altro Stato membro un
titolo – come quello di massaggiatore-idroterapista – che gli consente di
esercitarvi una parte delle attività riconducibili alla professione di
fisioterapista.
Nella sentenza odierna la Corte ricorda
che l’esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni
definite dal paese ospitante per i propri cittadini. Nel caso della professione
di fisioterapista, a tutt’oggi non armonizzata a livello dell’Unione, gli Stati
membri restano competenti a definire le condizioni di accesso, nel rispetto
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
La Corte considera che il diniego di
qualsivoglia accesso parziale a una professione regolamentata può ostacolare o
rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento ed è
giustificato solo se risponde a ragioni imperative di pubblico interesse, come
la tutela dei consumatori e della salute, senza eccedere quanto necessario alla
realizzazione di tali obiettivi.
Infatti, i consumatori non devono essere
esposti al rischio di confusione quanto all’estensione delle qualifiche del
fisioterapista. A tal fine potrebbero essere applicate condizioni meno
restrittive del diniego di accesso parziale alla professione, per esempio
l’obbligo di utilizzare il titolo professionale sia nella forma originale nella
lingua in cui è stato ottenuto che nella lingua ufficiale dello Stato membro
ospitante.
Peraltro, se è vero che la tutela della
salute impone una vigilanza particolare, nondimeno la professione di
fisioterapista, o di massaggiatore, rientra nel settore paramedico e le sue
prestazioni consistono semplicemente nell’esecuzione di una terapia prescritta,
di regola, da un medico, dal quale il massaggiatore-idroterapista viene scelto
e con il quale quest’ultimo agisce in stretto collegamento, in un rapporto di
dipendenza e cooperazione.
La Corte ne conclude che il diniego di
accesso parziale alla professione di fisioterapista eccede quanto necessario
per tutelare i consumatori e la salute.
La Corte precisa che, nel caso le due
professioni risultino comparabili,
nello Stato membro della formazione e in quello ospitante, le lacune nella
formazione del professionista rispetto a quella necessaria nello Stato membro
ospitante possono essere colmate applicando provvedimenti di compensazione.
Al contrario, quando le differenze negli ambiti di attività sono così rilevanti
che sarebbe in realtà necessario per il professionista seguire una formazione
completa per poter svolgere, in un altro Stato membro, le attività per le quali
è qualificato, si configura un elemento in grado di scoraggiare l’esercizio di
tali attività nello Stato membro ospitante.
Spetta alle competenti autorità
nazionali, soprattutto giurisdizionali, dello Stato membro ospitante (nella
fattispecie, la Grecia) determinare in quale misura, in ogni caso concreto, il
contenuto della formazione richiesta da questo stesso Stato sia differente dal
contenuto della formazione conseguita nello Stato della formazione (nella
fattispecie, la Germania).
La Corte indica che uno dei criteri
decisivi che le autorità nazionali devono esaminare anzitutto è se l’attività
di massaggiatore-idroterapista sia oggettivamente separabile dall’insieme delle
attività riconducibili alla professione corrispondente nello Stato ospitante.
Infatti, qualora
nello Stato della formazione (Germania) la professione di
massaggiatore-idroterapista possa essere esercitata in forma indipendente o
autonoma, l’esclusione del riconoscimento parziale di tale titolo nello Stato
ospitante (Grecia) sortisce un effetto dissuasivo sulla libertà di stabilimento
che non può essere giustificato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei
destinatari dei servizi.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nella
causa C-575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias kai Proneias)
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