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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Luglio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DIPLOMI :- ILLEGITTIMO ESCLUDERE NELLO STATO OSPITANTE ACCESSO PARZIALE SE LA PROFESSIONE È ESERCITABILE IN FORMA AUTONOMA NELLO STATO DI FORMAZIONE (C-575/11)

 
   
  Escludere il riconoscimento di un titolo di massaggiatore-idroterapista che consente di esercitare una professione autonoma nello Stato che lo ha rilasciato comporta un ostacolo alla libertà di stabilimento non giustificato dalla tutela dei consumatori o della salute Quanto alla professione di fisioterapista, la tutela dei consumatori potrebbe essere realizzata, per esempio, obbligando a portare il titolo professionale originale nella lingua dello Stato della formazione oltre che in quella dello Stato ospitante Il sig. Nasiopoulos, cittadino greco, ha ottenuto in Germania, dopo avervi seguito una formazione della durata di due anni e mezzo, un titolo che gli consente di esercitare la professione di massaggiatore-idroterapista («Masseur und medizinischer Bademeister»). Tale professione non è regolamentata in Grecia. La professione maggiormente affine è quella di fisioterapista, con una formazione di almeno tre anni. Per tale motivo il Ministero della salute greco ha respinto la domanda del sig. Nasiopoulos di accesso in detto Stato alla professione di fisioterapista. Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) chiede alla Corte di giustizia se i principi relativi alla libertà di stabilimento ammettano una normativa nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista a un cittadino di uno Stato membro che abbia ottenuto in un altro Stato membro un titolo – come quello di massaggiatore-idroterapista – che gli consente di esercitarvi una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista. Nella sentenza odierna la Corte ricorda che l’esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni definite dal paese ospitante per i propri cittadini. Nel caso della professione di fisioterapista, a tutt’oggi non armonizzata a livello dell’Unione, gli Stati membri restano competenti a definire le condizioni di accesso, nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. La Corte considera che il diniego di qualsivoglia accesso parziale a una professione regolamentata può ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento ed è giustificato solo se risponde a ragioni imperative di pubblico interesse, come la tutela dei consumatori e della salute, senza eccedere quanto necessario alla realizzazione di tali obiettivi. Infatti, i consumatori non devono essere esposti al rischio di confusione quanto all’estensione delle qualifiche del fisioterapista. A tal fine potrebbero essere applicate condizioni meno restrittive del diniego di accesso parziale alla professione, per esempio l’obbligo di utilizzare il titolo professionale sia nella forma originale nella lingua in cui è stato ottenuto che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante. Peraltro, se è vero che la tutela della salute impone una vigilanza particolare, nondimeno la professione di fisioterapista, o di massaggiatore, rientra nel settore paramedico e le sue prestazioni consistono semplicemente nell’esecuzione di una terapia prescritta, di regola, da un medico, dal quale il massaggiatore-idroterapista viene scelto e con il quale quest’ultimo agisce in stretto collegamento, in un rapporto di dipendenza e cooperazione. La Corte ne conclude che il diniego di accesso parziale alla professione di fisioterapista eccede quanto necessario per tutelare i consumatori e la salute. La Corte precisa che, nel caso le due professioni risultino comparabili, nello Stato membro della formazione e in quello ospitante, le lacune nella formazione del professionista rispetto a quella necessaria nello Stato membro ospitante possono essere colmate applicando provvedimenti di compensazione. Al contrario, quando le differenze negli ambiti di attività sono così rilevanti che sarebbe in realtà necessario per il professionista seguire una formazione completa per poter svolgere, in un altro Stato membro, le attività per le quali è qualificato, si configura un elemento in grado di scoraggiare l’esercizio di tali attività nello Stato membro ospitante. Spetta alle competenti autorità nazionali, soprattutto giurisdizionali, dello Stato membro ospitante (nella fattispecie, la Grecia) determinare in quale misura, in ogni caso concreto, il contenuto della formazione richiesta da questo stesso Stato sia differente dal contenuto della formazione conseguita nello Stato della formazione (nella fattispecie, la Germania). La Corte indica che uno dei criteri decisivi che le autorità nazionali devono esaminare anzitutto è se l’attività di massaggiatore-idroterapista sia oggettivamente separabile dall’insieme delle attività riconducibili alla professione corrispondente nello Stato ospitante. Infatti, qualora nello Stato della formazione (Germania) la professione di massaggiatore-idroterapista possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma, l’esclusione del riconoscimento parziale di tale titolo nello Stato ospitante (Grecia) sortisce un effetto dissuasivo sulla libertà di stabilimento che non può essere giustificato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nella causa C-575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos / Ypourgos Ygeias kai Proneias)  
   
 

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