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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPA: COMUNICAZIONE ELETTRONICA E TELEFONIA MOBILE - LEGITTIMI GLI ONERI NON AMMINISTRATIVI SUGLI OPERATORI
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La direttiva autorizzazioni non osta né alla tassa speciale imposta in
Francia agli operatori di comunicazione elettronica né all’accisa maltese sui
servizi di telefonia mobile
Detta direttiva non restringe la competenza degli Stati membri a imporre
oneri non amministrativi sulla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica
La direttiva
autorizzazioni consente agli Stati membri
di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica diritti
amministrativi al fine di finanziare le attività dell´autorità nazionale di
regolamentazione competente per la gestione del regime di autorizzazione della
fornitura di detti servizi nonché per la concessione dei diritti d´uso dei numeri o delle
frequenze radio. Tali diritti sono intesi solo a copertura dei costi effettivi
causati dai servizi amministrativi forniti dall’autorità di regolamentazione
agli operatori di comunicazione elettronica.
Causa C-485/11 Commissione/francia
In Francia una
tassa speciale, gravante sugli operatori di comunicazione elettronica, è
calcolata sull´importo degli abbonamenti e delle altre somme versate dagli utenti
agli operatori come remunerazione di servizi di comunicazione elettronica.
La Commissione
ritiene che tale tassa speciale sia in contrasto con la direttiva in quanto
costituisce un diritto amministrativo riscosso sulla base di elementi collegati
all´attività o al fatturato dell´operatore e non in funzione dei costi reali
sostenuti dal regime di autorizzazione. Inoltre, secondo la Commissione,
contrariamente ai requisiti posti dalla direttiva, tale tassa non è destinata a
finanziare le attività dell´autorità nazionale di regolamentazione. Ritenendo
la tassa speciale non conforme alla direttiva, la Commissione ha presentato un
ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della
Francia.
Nella sua sentenza
odierna la Corte ricorda, innanzitutto, che i diritti amministrativi previsti
nella direttiva hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo
la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione,
il controllo e l´applicazione del sistema di autorizzazione generale nel
settore della comunicazione elettronica. Pertanto, una tassa il cui fatto
generatore
sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di
accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica costituisce un
diritto amministrativo ai sensi della direttiva e può essere imposta solo alle
condizioni da questa enunciate.
Tuttavia, la Corte
constata che il fatto generatore della tassa francese non è collegato né alla
procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei
servizi di comunicazione elettronica né alla concessione di un diritto d´uso
delle frequenze radio o dei numeri. Infatti, essa è in rapporto con l´attività
dell´operatore, che consiste nel fornire servizi di comunicazione elettronica
agli utenti finali in Francia.
A tal proposito, la
Corte rileva che la tassa contestata non viene fatta gravare su tutti gli
operatori di comunicazione elettronica titolari di un´autorizzazione generale o
di un diritto d´uso delle frequenze radio e dei numeri, ma solo sugli operatori
titolari di un’autorizzazione generale che forniscano già i loro servizi sul
mercato dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Essa non
viene dunque imposta sulla base della semplice detenzione di un´autorizzazione
generale o della concessione di un diritto d´uso delle frequenze radio o dei
numeri, ma è collegata all´attività dell´operatore consistente nel prestare
servizi di comunicazione.
Ciò premesso, la
Corte afferma che la tassa contestata non costituisce un diritto amministrativo
ai sensi della direttiva e non rientra dunque nell´ambito di applicazione della
medesima. Essa respinge pertanto il ricorso della Commissione.
Causa C-71/12 Vodafone Malta
A Malta, taluni
operatori nel settore delle telecomunicazioni contestano, dinanzi ai giudici
maltesi, la compatibilità di un’accisa sui servizi di telefonia mobile con la
direttiva autorizzazioni. Tale accisa, che ammonta al 3% del prezzo dei
servizi, viene versata dagli utenti agli operatori che la trasferiscono
successivamente all´autorità fiscale. La Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale, Malta)
chiede alla Corte se la direttiva ammetta l´accisa maltese.
La Corte risponde
che un’accisa il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di
autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di
comunicazione elettronica, ma all´uso dei servizi di telefonia mobile forniti
dagli operatori, e che sia sopportata dagli utenti di tali servizi, non
costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva. Infine, la
Corte ricorda che spetta al giudice maltese verificare tutte le caratteristiche
dell´accisa e che quest’ultima, se si avvicinasse effettivamente ad un´imposta
sul consumo, non sarebbe incompatibile con la direttiva.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenze nelle
cause C-485/11 e C-71/12, Commissione/francia e Vodafone Malta Limited
e a./L-avukat Ġenerali e a.)
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