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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Luglio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO D´AUTORE - EQUO COMPENSO SU RIPRODUZIONE PUÒ ESSERE PRELEVATO SU COMMERCIO PC O STAMPANTE
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Il diritto per la riproduzione di opere protette può essere prelevato
sulla commercializzazione di una stampante o di un computer.
Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire
il debitore di tale prelievo volto ad indennizzare gli autori per la
riproduzione della loro opera effettuata senza il loro consenso
Ai sensi del
diritto dell’Unione, gli Stati membri
riconoscono, in linea di principio, agli autori e ai titolari di diritti
connessi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle
loro opere o degli altri materiali protetti. Tuttavia, gli Stati membri possono
disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto esclusivo. Pertanto, essi
possono autorizzare, segnatamente: i) la realizzazione di copie private e ii)
di riproduzioni effettuate su carta o supporto simile, mediante uso di
qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti
analoghi. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia,
assicurare che i titolari del diritto d’autore ricevano un «equo compenso».
Quest’ultimo mira ad indennizzare gli autori per la riproduzione delle loro
opere protette effettuata senza il loro consenso.
Il
Bundesgerichtshof (Corte federale, Germania) è chiamato a risolvere delle
controversie concernenti l’equo compenso per la riproduzione di opere protette
realizzata mediante una catena di dispositivi comprendenti una stampante e un
personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati
tra loro.
Nell’ambito di tali
controversie, la Vg Wort, società di gestione collettiva di diritti d’autore
che rappresenta gli autori e gli editori di opere letterarie in Germania,
chiede che le società Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-packard, Kyocera e Xerox
siano condannate a fornirle informazioni sulla quantità e la natura delle
stampanti che esse hanno venduto a partire dal 2001. Inoltre, la Vg Wort chiede
che sia dichiarato che le società Kyocera, Epson e Xerox devono corrisponderle
una remunerazione, sotto forma di un diritto prelevato sui personal computer,
le stampanti e/o i plotter immessi in commercio in Germania tra il 2001 e il 2007. In tale contesto, il
Bundesgerichtshof si è rivolto alla Corte di giustizia affinché essa interpreti
le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
Con la sua odierna
sentenza, la Corte risponde che la nozione di «riproduzioni effettuate mediante
uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente
effetti analoghi» ingloba riproduzioni effettuate mediante una stampante o un
personal computer, nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.
In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema nel quale
l’equo compenso è corrisposto dai soggetti titolari di un dispositivo che
contribuisce in modo non autonomo al procedimento unico di riproduzione
dell’opera o di qualsiasi altro materiale protetto sul supporto interessato.
Tali persone possono infatti ripercuotere il costo del prelievo sui loro
clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto
come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto
procedimento unico non deve essere, in sostanza diverso da quello stabilito per
la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
Peraltro, la Corte
dichiara che un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia
autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non
incide sull’equo compenso.
La Corte precisa,
altresì, che la mancata applicazione di misure tecnologiche destinate a
impedire o limitare la riproduzione non autorizzata non fa venir meno l’equo
compenso per copie private. Infatti, l’applicazione di tali misure da parte dei
titolari dei diritti è volontaria. Tuttavia, lo Stato membro interessato può
far dipendere il livello concreto del compenso dall’applicazione o meno di
siffatte misure tecnologiche, affinché i titolari dei diritti siano
effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi,
volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata.
Infine, la Corte
risponde che la normativa pertinente – la direttiva che è entrata in vigore il
22 giugno 2001 e che gli Stati membri dovevano attuare nel diritto interno
entro il 22 dicembre 2002 – non si applica agli atti di utilizzazione delle
opere e degli altri materiali protetti avvenuti prima di tale data.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 giugno 2013, Sentenza nelle
cause riunite da C-457/11 a C-460/11, Verwertungsgesellschaft Wort (Vg Wort) / Kyocera, Epson Deutschland Gmbh, Xerox Gmbh, Canon Detschland Gmbh e Fujitsu Technology Solutions
Gmbh, Hewlett-packard Gmbh / Vg Wort)
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