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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 03 Luglio 2013 |
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RISPARMIO ENERGETICO: ARRIVA LA SCURE (GIUSTA) MINISTERIALE. A PARTIRE DAL 12 LUGLIO ENTRA IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA SULLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI. MAI PIÙ SOTTO I 24 GRADI D’ESTATE E SOPRA I 22 D’INVERNO.
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Lecce, 3 luglio 2013
- Né troppo caldo d’inverno, né
troppo fresco d’estate. Arriva la scure ministeriale per il risparmio
energetico che di fatto per Giovanni D´agata, fondatore dello “Sportello dei
Diritti”, si pone come normativa taglia gli abusi cui siamo abituati noi
italiani in tema di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 149/13,
infatti, due regolamenti (Dpr 74/2013 e 75/2013) in materia che entreranno
quindi, in vigore il 12 luglio: il primo stabilisce le nuove regole per gli
impianti di climatizzazione, il secondo disciplina i requisiti per gli esperti
che sono chiamati alla certificazione energetica degli edifici.
La nuova disciplina riguarda gli impianti di
riscaldamento, condizionatori d’aria e scaldabagni e regola l’esercizio, la
conduzione, i controlli, la manutenzione e l’ispezione. Per quanto riguarda la
climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non
deve superare:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad
attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
(insomma 22 gradi).
Durante il funzionamento dell’impianto di
climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non
deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici (ossia 24
gradi).
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli
ambienti entro i limiti fissati dal provvedimento è ottenuto con accorgimenti
che non comportano spreco di energia.
Lo stesso Dpr, al contrario stabilisce poteri di
deroga per i Comuni: di fronte a comprovate esigenze i sindaci con una propria
ordinanza, possono ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. E stabilire riduzioni
di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei
singoli immobili.
I controlli sulle prestazioni degli edifici sono
affidati ai tecnici e alla società che hanno i titoli indicati dal Dpr 75/2013.
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