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Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Luglio 2013 |
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CONSORZI BONIFICA, G.R. UMBRIA ADOTTA DDL; SI COMPLETA PROCESSO DI RIORDINO, MAGGIOR EFFICACIA NEGLI INTERVENTI
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Perugia, 4 luglio 2013 - "Si avvia speditamente a
compimento l´iter legislativo di revisione e modifica delle norme regionali in
materia di bonifica, la cui attuazione consentirà una razionalizzazione dei
servizi e una maggior efficacia degli interventi, riordinando anche il sistema
dei contributi a garanzia dell´equità del prelievo a carico dei cittadini
umbri". È quanto afferma l´assessore regionale all´Agricoltura, Fernanda
Cecchini, dopo l´adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge
che modifica ed integra "in maniera sostanziale" la legge attualmente
in vigore (l.R. 30/2004, "Norme in materia di bonifica"), stabilendo
tra l´altro l´obbligo di specificare le aree che non traggono beneficio dalla
bonifica e in cui, pertanto, i proprietari degli immobili sono esentati dai
contributi altrimenti dovuti. "Entro settembre - sottolinea l´assessore -
i Commissari straordinari dei tre Consorzi di bonifica umbri, nominati dalla
Presidente della Regione nell´aprile scorso, dovranno indire le elezioni per i
nuovi consigli di amministrazione che, in attuazione della normativa nazionale,
saranno più snelli, passando da 9 a 5 membri. Entro lo stesso termine,
auspichiamo che la riforma venga approvata in Consiglio regionale per ripartire
con le nuove regole".
L´atto è già stato trasmesso al Consiglio regionale
per la fase partecipativa che precederà la discussione e l´approvazione
dell´Assemblea legislativa. "Un´altra tappa importante del processo di
riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali
individuato dalla legge regionale 18 del 2011 - sottolinea - costruita con un lavoro
complesso e con un´ampia partecipazione sulle nuove funzioni e gli obiettivi,
che ha fatto registrare la positiva collaborazione dei sindaci impegnati nel
percorso di costituzione delle Unioni speciali dei Comuni, cui viene attribuito
un ruolo essenziale per la gestione sostenibile del territorio".
Il disegno di legge fissa in 34 articoli le
"Nuove norme in materia di bonifica e irrigazione". Si ridefiniscono
innanzitutto, spiega l´assessore Cecchini illustrando le modifiche ed
integrazioni più rilevanti, gli ambiti dei comprensori di bonifica e le
modalità e tempi per la ridelimitazione (art. 2). All´articolo 4, si
conferiscono le funzioni regionali in materia di bonifica e quelle finalizzate
alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico alle Unioni speciali di
Comuni, inserendo il potere sostitutivo della Regione in caso di persistente
inerzia dell´Unione. "In questo modo - rileva l´assessore Cecchini- i
Consorzi di bonifica non sono più titolari delle funzioni che attribuiva a loro
la legge regionale 30/2004".
All´articolo 5, si ridefiniscono gli interventi di
bonifica e irrigazione di competenza regionale, conferiti all´Unione speciale
dei Comuni. Si prevede l´affidamento, di norma, di tali funzioni ai consorzi di
bonifica territorialmente competenti e all´Agenzia forestale regionale nei
territori non coperti dai consorzi. All´articolo 6, si stabilisce che gli
interventi pubblici di bonifica e irrigazione sono finanziati con risorse
regionali fino a un massimo del 100 per cento. "In altre Regioni - fa
notare l´assessore - il contributo è inferiore". Il contributo è concesso
all´Unione speciali di Comuni che è autorizzata a trasferirlo ai Consorzi di
bonifica o all´Agenzia forestale in ragione delle attività a questi affidate.
Si stabilisce, inoltre, che la spesa non coperta da contributo pubblico resta a
carico dei proprietari degli immobili, pubblici e privati, che ricevono
benefici dalle opere stesse.
L´articolo 7 stabilisce le procedure da applicare in
caso di inadempienza da parte dei privati nella realizzazione delle opere di
bonifica minori. L´articolo successivo riguarda la ridefinizione del programma
regionale e la possibilità della Giunta regionale di individuare ulteriori
interventi non inseriti nel programma, ma coerenti con questo. Modifiche e
integrazioni riguardano anche l´articolo 9: si stabilisce che il piano di
bonifica venga predisposto dall´Unione speciale di comuni che si può avvalere,
per la redazione, del Consorzio di bonifica.
Si ridefiniscono le fonti di finanziamento (art. 10)
prevedendo la possibilità di erogare contributi alle Unioni speciali di comuni
per la predisposizione dei piani di bonifica e dei piani di classifica. Si
introduce (art. 11) la possibilità per la Regione di modificare gli ambiti
territoriali dei consorzi di bonifica.
Tra le novità introdotte, nell´art.13 del disegno di
legge si obbligano i consorzi a svolgere servizi in forma associata per
realizzare economie di scala, relativi a tenuta del catasto, servizi
informatici, gestione amministrativa del personale, censimento degli scarichi,
aggiornamento piani di classifica e relativo perimetro di contribuenza, la
progettazione delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante. Il
mancato adempimento delle funzioni associate comporta l´impossibilità per
l´Unione speciale dei Comuni di affidare opere ed interventi al Consorzio di
bonifica. Quanto agli organi, si stabilisce una nuova composizione del
consiglio di amministrazione che sarà composto da 5 membri (tre eletti dai
consorziati e due nominati dall´Unione speciale dei Comuni, limitando il
compenso ai tre privati). I termini per le elezioni consortili vengono
demandati al regolamento regionale.
Il disegno di legge regionale (art. 22) definisce
inoltre i termini per il piano di riparto dei contributi consortili e le
modalità di riscossione del contributo, inclusi quelli di minore entità. Quanto
al piano di classifica, si introduce l´obbligo di inserire nel perimetro di
contribuenza, dove è presente, le aree che non sono soggette a contributo di
bonifica. Si specifica che il Piano è soggetto ad aggiornamento e che alle
spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche,
incluse le spese di funzionamento dei Consorzi, si devono detrarre tutti i
contributi pubblici e le somme a qualsiasi titolo percepite.
Viene esplicitato poi il concetto di "beneficio
di bonifica" in termini di presidio idrogeologico, idraulico e di
disponibilità irrigua. In materia di utilizzi razionali e plurimi delle risorse
idriche, "si rende più chiara e conforme alle norme vigenti la precedente
normativa - spiega l´assessore Cecchini - rinviando a un apposito regolamento
regionale i criteri per la determinazione delle interconnessioni tra reti
considerate non significative ai fini della determinazione del contributo di
bonifica.
Un altro passaggio rilevante riguarda i compiti di
vigilanza della Regione sugli atti obbligatori dei Consorzi introducendo, tra
l´altro, la possibilità da parte degli uffici regionali di disporre ispezioni e
perizie volte ad accertare il regolare funzionamento del consorzio.
Altra novità, il controllo di gestione quale processo
interno diretto alla efficiente ed efficace gestione amministrativa dei
consorzi; la Regione detta le linee guida e le norme in materia di
indebitamento.
Si prevede, nella norma transitoria, un termine di 180
giorni dall´entrata in vigore della legge per la delimitazione dei nuovi
comprensori di bonifica e, in attesa che questa venga fissata, si stabilisce
che restano in vigore gli ambiti dei comprensori dove sono costituiti i Consorzi.
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