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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Luglio 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: È CONTRARIA AL DIRITTO UE LA NORMATIVA ITALIANA CHE NON CONSENTE DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I PERIODI DI LAVORO CHE UN CITTADINO HA COMPIUTO PRESSO UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SITUATA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, AI FINI DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
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È contraria al diritto Ue la normativa italiana che non consente di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino ha compiuto presso un’organizzazione internazionale situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini della pensione di vecchiaia L’ueb è un’organizzazione internazionale creata dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 1973 ed ha sede a Monaco di Baviera. Essa dispone di un proprio regime pensionistico, distinto da quelli degli Stati membri e da quello dell’Unione. Il personale dell’Ueb può trasferire il capitale dei diritti maturati precedentemente presso altri regimi pensionistici, a condizione che questi lo consentano. In tal caso, l’Ueb determina, secondo le proprie regole, il numero degli anni di servizio riconoscibile e, di conseguenza, la pensione di vecchiaia che spetta al lavoratore. Il regolamento dell’Ueb non prevede, per contro, la totalizzazione dei periodi contributivi, ossia la possibilità di cumulare gli anni accreditati presso l’Ueb con i diritti maturati nell’ambito di altri regimi pensionistici. In Italia, il trasferimento dei diritti a pensione è riservato ai dipendenti del settore pubblico o privato iscritti a forme obbligatorie di previdenza. I funzionari e gli agenti dell’Unione europea possono beneficiare del trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in Italia. Gli agenti dell’Ueb sono invece esclusi, da un lato, dal meccanismo del trasferimento, poiché non esistono in merito convenzioni tra l’Ueb e l’Italia. La totalizzazione dei periodi contributivi non si applica, d’altro lato, ai dipendenti dell’Ueb che, in quanto agenti di un’organizzazione internazionale, non possono essere considerati «soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri». Il sig. Gardella è cittadino italiano e lavora all’Ueb dal 1° maggio 2002. Precedentemente aveva lavorato in Italia dal 21 dicembre 1992 al 30 aprile 2002. La sua richiesta all’Inps di trasferire al regime previdenziale dell’Ueb il capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati nel corso di tale periodo è stata respinta, a causa dell’inesistenza, in Italia, di disposizioni che consentissero il trasferimento. Il Tribunale di La Spezia, adito dal Gardella, si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se il diritto Ue ammetta una normativa che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’Ueb, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel loro Stato membro d’origine, in assenza di una convenzione internazionale tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che disciplini tale trasferimento. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che il cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario, gode del diritto alla libera circolazione (ex art. 45 Tfue). Lo stesso vale per il cittadino dell’Unione che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine e che abbia accettato un impiego in un’organizzazione internazionale. La Corte constata che la facoltà accordata dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea di trasferire al regime pensionistico dell’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati per le attività svolte in precedenza non può essere estesa ai funzionari dell’Ueb. L’ueb infatti non è un’istituzione né un organo dell’Unione al quale si applica detto Statuto. La Corte paragona quindi la situazione del sig. Gardella a quella dei cittadini che fanno uso del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, come lavoratori subordinati presso datori di lavoro che non sono istituzioni dell’Unione né organizzazioni internazionali o che esercitano un’attività lavorativa autonoma. Essa constata che, per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale tra gli Stati membri, il Trattato Fue ed i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 sono fondati sul principio della totalizzazione (o cumulo) dei periodi. Essi non prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale. Pertanto il Tfue non obbliga uno Stato membro a prevedere la facoltà per il dipendente di un’organizzazione internazionale, quale l’Ueb, di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime pensionistico di tale organizzazione internazionale, né l’obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine. Il sig. Gardella allega inoltre che, in caso di rigetto della sua domanda dinanzi al giudice del rinvio, egli rischia di perdere i diritti a pensione maturati in Italia, in quanto, da un lato, l’Ueb non applica la totalizzazione e, dall’altro, in Italia i suoi periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungono il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione. La Corte rileva che il Tfue prevede l’attuazione di un sistema di cumulo dei periodi «presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali» ed i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, stabiliscono che devono essere totalizzati i periodi «maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro». Tali disposizioni disciplinano i periodi relativi a un impiego presso l’Ueb. La Corte rileva però che privare un lavoratore del diritto alla totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, diritto riconosciuto, in generale a tutti i lavoratori presso tutti i datori di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione delle organizzazioni internazionali costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, un lavoratore come il sig. Gardella, una volta che abbia raggiunto l’età pensionabile, per avere diritto alla pensione di vecchiaia deve poter chiedere la totalizzazione dei periodi di lavoro in Italia e di quelli riguardanti l’impiego presso l’Ueb. Hanno presentato osservazioni nella causa il governo italiano, il governo ceco e il governo tedesco (Lussemburgo, giovedì 27 giugno 2013, Sentenza nella causa C‑233/12, Simone Gardella/istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) |
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