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Notiziario Marketpress di Martedì 06 Giugno 2006
 
   
  STRADE PIÙ TRANQUILLE CON I TACHIGRAFI DIGITALI OBBLIGATORI PER TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI IN CAMERA DI COMMERCIO RILASCIO DELLA CARTA E ELENCO CENTRI AUTORIZZATI

 
   
   Milano, 6 giugno 2006 - Camion, carri, autobus o veicoli adibiti al trasporto su strada di merci (con carico superiore alle 3,5 tonnellate) e passeggeri (oltre 9 posti a sedere), dal 1 maggio 2006 tutti questi veicoli, di nuova immatricolazione, devono essere equipaggiati di tachigrafo digitale. Lo stabilisce il Gu dell’Unione Europea n. L 102 del 11 aprile 2006. Questo strumento registra la velocità, le distanze percorse e i tempi di guida e di riposo degli autisti e, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si può verificare se il conducente ha superato la velocità consentita durante il suo percorso o il numero massimo di ore continuative consentito alla guida. L’installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai "centri tecnici" autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, previa domanda alla Camera di Commercio. Sempre alla Camera di Commercio va richiesta la carta tachigrafica: da parte del conducente, dell’officina che li installa, dell’azienda che possiede il veicolo, delle autorità per la scurezza stradale, come la polizia. Per saperne di più si può consultare il sito della Camera di commercio di Milano all’indirizzo www. Mi. Camcom. It alla voce “tutela del consumatore e dell’impresa”, sotto “strumenti di misura”. Per informazioni: ufficio metrico della Camera di commercio di Milano tel. 02 8515 4681. Quali veicoli devono avere i tachigrafi digitali… Gli apparecchi di controllo devono equipaggiare i veicoli adibiti al trasporto su strada di: merci (veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate) e passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9). E quali no… sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; i veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell´ordine pubblico; i veicoli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; i veicoli speciali adibiti ad usi medici; carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa; i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e i veicoli nuovi trasformati non ancora messi in circolazione; i veicoli storici. Chi li installa e li ripara? L’installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai "centri tecnici" autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, previa domanda alla Camera di Commercio. Ai centri, dopo l´accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti (Art. 6, Decreto 11 marzo 2005) va assegnato un codice identificativo. Possono richiedere l’autorizzazione i fabbricanti di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali; i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri; le officine concessionarie; le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico. I centri tecnici che vogliono richiedere l’autorizzazione devono presentare domanda in bollo al Ministero tramite l’ufficio metrico della Camera di commercio di residenza. Unioncamere forma l’elenco dei centri tecnici autorizzati, che è liberamente consultabile dal pubblico all’indirizzo www. Unioncamere. Net . La carta tachigrafica è il dispositivo che permette l´utilizzo del tachigrafo digitale e l’identificazione del soggetto che la utilizza. Sono di quattro diverse tipologie: carta del conducente (richiesta per la guida dei veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale); carta dell´officina (richiesta dai centri tecnici autorizzati ad effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali); carta dell´azienda (richiesta dal titolare, o dal legale rappresentante di una impresa di trasporto che possiede almeno un veicolo equipaggiato con il tachigrafo digitale); carta di controllo (rilasciata alle autorità che si occupano di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale o alla polizia stradale). La carta tachigrafica viene rilasciata dalla Camera di commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l´anno) o la sua sede. La carta tachigrafica deve essere restituita alla scadenza del periodo di validità, se non è più necessaria all´esercizio dell´attività del suo possessore e se il suo possessore ha perso i requisiti necessari al rilascio della carta. Per saperne di più si può consultare la sezione “modifica e sostituzione” della carta tachigrafica all’indirizzo www. Mi. Camcom. It . .  
   
 

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