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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 17 Luglio 2013 |
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TIROCINI, L´ASSEMBLEA LEGISLATIVA HA APPROVATO LA NUOVA LEGGE REGIONALE DELL’EMILIA ROMANGNA. TRE TIPOLOGIE DI TIROCINIO, QUALIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E CONTRASTO AI POSSIBILI UTILIZZI ELUSIVI. VIENE INTRODOTTO IL DIRITTO DEL TIROCINANTE ALL´INDENNITÀ DI ALMENO 450 EURO.
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Bologna, 17 luglio 2013 – Tirocini, si cambia: maggiore qualificazione
del percorso formativo, obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità
mensile di almeno 450 euro, contrasto ai possibili utilizzi elusivi di questo
strumento. L’assemblea legislativa ha approvato ieri mattina il progetto di
legge della Giunta regionale in materia di tirocini. Il provvedimento, che
attua le linee guida nazionali, prevede tre differenti tipologie di tirocinio,
ciascuna delle quali con proprie finalità
e destinatari.
“Con questa legge le persone e i giovani in
particolare avranno a disposizione uno strumento qualificato per gestire la
transizione dalla scuola e dalla formazione al lavoro - spiega l’assessore
regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizio Bianchi – In Emilia-romagna
abbiamo puntato con forza sulla qualificazione del percorso formativo, sulla
certificazione delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio e
sulle azioni di contrasto nei confronti degli abusi. La nuova normativa si
inserisce perfettamente nelle politiche regionali, finalizzate ad accompagnare
le persone nelle transizioni tra un percorso formativo e il lavoro o tra un
lavoro e un altro, a favorire l’acquisizione di competenze anche attraverso
esperienze dirette nelle imprese e a ridurre i tempi di ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro”.
La legge, che entrerà in vigore a partire dal 16 di
settembre, modifica la legge regionale 17 del 2005 nella parte in cui norma i
tirocini, pur confermandone l’impianto complessivo e attua le Linee guida
adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
nell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso.
A breve saranno a disposizione le norme attuative
della Giunta regionale. I siti della Regione daranno massima informazione su
come attivare i tirocini agli indirizzi
http://formazionelavoro.Regione.emilia-romagna.it/
http://formazionelavoro.Regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te
In Emilia-romagna diventano dunque tre le tipologie di
tirocinio previste.
La prima, con finalità orientativa e formativa, è
finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani
nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione
professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il
mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo
studio negli ultimi dodici mesi.
La seconda tipologia riguarda i tirocini di
inserimento o di reinserimento al lavoro,
rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati,
ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base
di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per
l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento
e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con
disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone
svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione
sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
La nuova legge stabilisce la durata massima prevista
per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali
proroghe, che è di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici
mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini
in favore di soggetti svantaggiati. Nel caso di soggetti con disabilità la
durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre
previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del
periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione
sociale.
La qualificazione del tirocinio viene promossa
introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso
personalizzato deve garantire gli
obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando
gli esiti del percorso, inserendo un modulo formativo sulla salute e la
sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del tirocinio a soggetti
qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la coerenza del percorso
agli obiettivi formativi.
Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini,
innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro
e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro. In caso di violazioni
degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata
interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei
successivi dodici mesi. E ancora, in caso di mancato od intempestivo invio
della convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto promotore la
legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie.
La legge esclude la possibilità di realizzare più di
un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in
attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
L’azienda può ospitare un tirocinante se non ha
effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del
tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali
più rappresentative. Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti
che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i
tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità.
La legge norma inoltre l’obbligo di erogazione al
tirocinante di una indennità pari a 450 euro mensili, come previsto dalla legge
92/2012. L’indennità di tirocinio non verrà corrisposta in caso di beneficiari
di tirocinio che già percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad
eccezione del rimborso per le spese sostenute. Come per la durata, anche per
l’indennità, al fine di favorirne l’inclusione e la cittadinanza attiva, è
rinviata alla Giunta regionale la possibilità di definire deroghe per i
tirocini rivolti a persone con disabilità o svantaggio
Il tirocinio in Emilia-romagna
I tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto
pacchetto Treu) e dal Decreto Interministeriale n. 142/98, hanno conosciuto sin
dalla prima attuazione una larga diffusione in Emilia-romagna, soprattutto in
favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, formativi e universitari.
Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro
della Regione Emilia-romagna, risultano attivati nel 2012 10.448 tirocini, di
cui 5.430 (52%) rivolti a donne e 5.018 (48%) a uomini.
Nell’ultimo triennio si assiste tuttavia ad una forte
riduzione nel numero di tirocini attivati, sia per effetto della crisi
economica sia per effetto delle incertezze normative che hanno provocato un
rallentamento nella promozione dello strumento.
In particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi
del 2010, si è passati ai 14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una
diminuzione più consistente per le femmine, - 2.474, che per i maschi, -1.905.
Dal 2011 al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha
attivato una sola esperienza di tirocinio, senza differenze di genere.
I tirocinanti sono per oltre l’80% giovani di età
compresa tra i 18 ai 34 anni, di cui inoltre circa la metà non supera i 24
anni, con alti livelli di scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo
di laurea o di alta specializzazione).
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