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Notiziario Marketpress di Giovedì 18 Luglio 2013
 
   
  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE IL RECUPERO DEI BENEFICI FISCALI CONCESSI DALLA SPAGNA A DETERMINATI GRUPPI DI INTERESSE ECONOMICO (GIE) E DEI LORO INVESTITORI.

 
   
  Bruxelles, 18 luglio 2013 - Dopo un´indagine approfondita, la Commissione europea ha concluso che un regime spagnolo per l´acquisto di navi che coinvolgono leasing e finanziamento attraverso sgravi fiscali è in parte incompatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Questo schema, che è stato istituito nel 2002, ha conferito un vantaggio selettivo a gruppi di interesse economici e dei loro investitori rispetto ai loro concorrenti. La Commissione non è stato notificato il regime ai fini della preventiva autorizzazione, come richiesto. Secondo le norme europee, i beneficiari devono ora restituire gli aiuti di Stato spagnolo. In conformità con il principio della certezza del diritto, la Commissione non richiederà il rimborso di aiuti concessi tra l´inizio del programma nel 2002 e l´aprile 2007, quando la Commissione ha dichiarato pubblicamente un regime francese simile incompatibili. Il vicepresidente della Commissione Joaquín Almunia, responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: ´gruppi di interesse economici e dei loro investitori hanno beneficiato illecitamente dei vantaggi fiscali devono ora rimborsare allo Stato spagnolo. Per quanto riguarda il futuro, c´è un regime fiscale non selettivo che è stato approvato dalla Commissione nel novembre 2012 e che può essere utilizzato, tra l´altro, a finanziare il settore della costruzione navale. Questo schema è pienamente compatibile con le norme europee e quindi offre agli investitori con tutta la certezza giuridica di cui hanno bisogno. Mi auguro che tutte le parti saranno in grado di utilizzare il più presto possibile ´. A seguito di una serie di denunce presentate principalmente da operatori della cantieristica in altri Stati membri, nel giugno 2011 la Commissione ha avviato un´indagine approfondita in regime spagnolo per il leasing e il finanziamento attraverso sgravi fiscali (vedi Ip/11/825 ). Nell´ambito di questo regime, una società di trasporto marittimo può acquistare una nave attraverso una struttura contrattuale e finanziario complesso che coinvolge un gruppo di interesse economico, un veicolo di investimento - con la trasparenza fiscale - detenuto da investitori che desiderano ridurre la loro base imponibile, piuttosto che direttamente da un cantiere navale . In pratica, l´interesse economico agisce per conto della società di trasporto marittimo l´acquisto della nave, acquisisce a titolo di leasing finanziario e paga fuori in tre-cinque anni dopo il lavoro inizia la sua costruzione. L´interesse economico raggruppando quindi benefici dalla tassazione esclusivamente sulla base della stazza, che è un regime speciale applicabile ai sensi delle norme europee verso società di trasporto marittimo, e le mani la nave verso la società di trasporto senza pagare l´imposta sulle plusvalenze. La società di trasporto marittimo acquisisce la nave con una riduzione che va dal 20% al 30% sul prezzo di acquisto praticato dal cantiere. Tuttavia, poiché tale riduzione è aggiudicato il raggruppamento di interesse economico, non dallo Stato, la Commissione ritiene che esso non costituisca un aiuto di Stato alla società di trasporti marittimi. L´indagine della Commissione ha rilevato che il regime aveva conferito un vantaggio concorrenziale sleale sui membri dei gruppi di interesse economico costituito per queste operazioni. La Spagna deve come recuperare gli aiuti di Stato concessi a tali imprese, ad eccezione degli aiuti considerati compatibili con il mercato unico. A parere della Commissione, la riduzione trasmesso alle società di trasporto marittimo contribuito in misura tale da conseguire gli obiettivi di interesse comune di cui gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato per la spedizione . In questo senso solo, l´aiuto è compatibile con il mercato unico. Le autorità spagnole devono ora determinare, in conformità con la decisione della Commissione, gli importi di aiuto incompatibile da recuperare presso i gruppi di interesse economici e dei loro investitori. La decisione della Commissione non consente ai beneficiari di trasmettere gli obblighi di rimborso a soggetti terzi (come ad esempio cantieri), anche in presenza di contratti esistenti. La Commissione ritiene inoltre che la sua decisione Brittany Ferries 2001 (caso N618/1998 , in particolare il considerando 193), può aver creato incertezza sul fatto che il regime spagnolo di leasing e finanziamento attraverso sgravi fiscali costituiva un aiuto. Questa incertezza è stato chiarito con la pubblicazione, nel mese di aprile del 2007, la decisione finale nelle indagini il regime francese per fiscali raggruppamenti di interesse economico (caso Sa.16608 ) di cui alla decisione del 2001. La Commissione ha ritenuto che tale regime è incompatibile con il mercato unico (cfr. Ip/06/1852 ). Per quanto riguarda il regime spagnolo, la Commissione ha quindi rilevato che l´aiuto incompatibile concesso prima di aprile 2007 non aveva bisogno di essere recuperato.  
   
 

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