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Notiziario Marketpress di
Giovedì 18 Luglio 2013 |
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AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE IL RECUPERO DEI BENEFICI FISCALI CONCESSI DALLA SPAGNA A DETERMINATI GRUPPI DI INTERESSE ECONOMICO (GIE) E DEI LORO INVESTITORI.
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Bruxelles, 18 luglio 2013 - Dopo un´indagine approfondita, la Commissione
europea ha concluso che un regime spagnolo per l´acquisto di navi che
coinvolgono leasing e finanziamento attraverso sgravi fiscali è in parte
incompatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Questo
schema, che è stato istituito nel 2002, ha conferito un vantaggio selettivo a gruppi
di interesse economici e dei loro investitori rispetto ai loro concorrenti. La
Commissione non è stato notificato il regime ai fini della preventiva
autorizzazione, come richiesto. Secondo le norme europee, i beneficiari devono
ora restituire gli aiuti di Stato spagnolo. In conformità con il principio
della certezza del diritto, la Commissione non richiederà il rimborso di aiuti
concessi tra l´inizio del programma nel 2002 e l´aprile 2007, quando la
Commissione ha dichiarato pubblicamente un regime francese simile
incompatibili.
Il vicepresidente della Commissione Joaquín Almunia,
responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: ´gruppi di interesse economici
e dei loro investitori hanno beneficiato illecitamente dei vantaggi fiscali
devono ora rimborsare allo Stato spagnolo. Per quanto riguarda il futuro, c´è
un regime fiscale non selettivo che è stato approvato dalla Commissione nel
novembre 2012 e che può essere utilizzato, tra l´altro, a finanziare il settore
della costruzione navale. Questo schema è pienamente compatibile con le norme
europee e quindi offre agli investitori con tutta la certezza giuridica di cui
hanno bisogno. Mi auguro che tutte le parti saranno in grado di utilizzare il
più presto possibile ´.
A seguito di una serie di denunce presentate
principalmente da operatori della cantieristica in altri Stati membri, nel
giugno 2011 la Commissione ha avviato un´indagine approfondita in regime
spagnolo per il leasing e il finanziamento attraverso sgravi fiscali (vedi
Ip/11/825 ). Nell´ambito di questo regime, una società di trasporto marittimo
può acquistare una nave attraverso una struttura contrattuale e finanziario
complesso che coinvolge un gruppo di interesse economico, un veicolo di
investimento - con la trasparenza fiscale - detenuto da investitori che
desiderano ridurre la loro base imponibile, piuttosto che direttamente da un
cantiere navale .
In pratica, l´interesse economico agisce per conto
della società di trasporto marittimo l´acquisto della nave, acquisisce a titolo
di leasing finanziario e paga fuori in tre-cinque anni dopo il lavoro inizia la
sua costruzione. L´interesse economico raggruppando quindi benefici dalla
tassazione esclusivamente sulla base della stazza, che è un regime speciale
applicabile ai sensi delle norme europee verso società di trasporto marittimo,
e le mani la nave verso la società di trasporto senza pagare l´imposta sulle
plusvalenze. La società di trasporto marittimo acquisisce la nave con una
riduzione che va dal 20% al 30% sul prezzo di acquisto praticato dal cantiere.
Tuttavia, poiché tale riduzione è aggiudicato il raggruppamento di interesse
economico, non dallo Stato, la Commissione ritiene che esso non costituisca un
aiuto di Stato alla società di trasporti marittimi.
L´indagine della Commissione ha rilevato che il regime
aveva conferito un vantaggio concorrenziale sleale sui membri dei gruppi di
interesse economico costituito per queste operazioni. La Spagna deve come
recuperare gli aiuti di Stato concessi a tali imprese, ad eccezione degli aiuti
considerati compatibili con il mercato unico. A parere della Commissione, la
riduzione trasmesso alle società di trasporto marittimo contribuito in misura
tale da conseguire gli obiettivi di interesse comune di cui gli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato per la spedizione . In questo senso solo, l´aiuto è
compatibile con il mercato unico. Le autorità spagnole devono ora determinare,
in conformità con la decisione della Commissione, gli importi di aiuto
incompatibile da recuperare presso i gruppi di interesse economici e dei loro
investitori. La decisione della Commissione non consente ai beneficiari di
trasmettere gli obblighi di rimborso a soggetti terzi (come ad esempio
cantieri), anche in presenza di contratti esistenti.
La Commissione ritiene inoltre che la sua decisione
Brittany Ferries 2001 (caso N618/1998 ,
in particolare il considerando 193), può aver creato incertezza sul fatto che
il regime spagnolo di leasing e finanziamento attraverso sgravi fiscali
costituiva un aiuto. Questa incertezza è stato chiarito con la pubblicazione,
nel mese di aprile del 2007, la decisione finale nelle indagini il regime
francese per fiscali raggruppamenti di interesse economico (caso Sa.16608 ) di cui alla decisione del 2001. La
Commissione ha ritenuto che tale regime è incompatibile con il mercato unico
(cfr. Ip/06/1852 ). Per quanto riguarda il regime spagnolo, la Commissione ha
quindi rilevato che l´aiuto incompatibile concesso prima di aprile 2007 non
aveva bisogno di essere recuperato.
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