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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMUNICAZI​ONI ELETTRONIC​HE - COSTI DI FINANZIAME​NTO AGCOM (C-228/12 VODAFONE E A.)

 
   
  La direttiva sulle autorizzazioni delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/20/Ce) prevede che i diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti coprono i costi amministrativi per la gestione, il controllo e l´applicazione del regime di autorizzazione generale. Le autorità nazionali di regolamentazione (Arn) devono pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell´importo dei diritti riscossi. La legge italiana n. 481/1995 ha stabilito l´obbligo di corrispondere un contributo per il funzionamento delle Arn. Dal 2007 è stato introdotto un metodo di "autofinanziamento” che attribuisce al mercato di competenza l´onere di finanziare Arn non sostenute dal bilancio dello Stato e ne definisce il relativo tetto. L’importo del contributo è fissato (entro un massimo del 2% del fatturato) da una decisione dell’autorità stessa, approvata dal presidente del Consiglio . Dalla legge finanziaria del 2010, la parte di finanziamento dell’Agcom a carico del bilancio dello Stato è stata ulteriormente ridotta. In un primo gruppo di cause, Vodafone e a. Chiedono al Tar Lazio di annullare le delibere con cui Agcom ha contestato loro il mancato versamento, per il quinquennio 2006-2010 di una parte del contributo dovuto per le spese di funzionamento Agcom (14.593.034 euro per Vodafone Omnitel, 519.977 euro per Fastweb, 2.966.985 euro per Wind, 26.754.093 euro per Telecom Italia, 9.625.022 per Sky Italia). In un secondo gruppo di cause, sempre davanti al Tar Lazio, Wind, Telecom Italia e Fastweb, chiedono l´annullamento della delibera Agcom dell´11 novembre 2010 relativa alla misura e alla modalità di versamento del contributo dovuto all´Autorità per le comunicazioni per l´anno 2011 (questa fissa per il 2011 la contribuzione dovuta all´Autorità pari allo 1,8 per i mille dei ricavi risultanti dall´ultimo bilancio approvato prima della stessa, con un aumento del 20% rispetto al 2010. Il Tar Lazio si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendole di interpretare la direttiva “autorizzazioni” e di verificare la compatibilità con essa della disciplina italiana. Con la sua sentenza odierna, la Corte ha dichiarato che l’articolo 12 della direttiva 2002/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare  
   
 

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