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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Settembre 2013 |
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TRENTO: PROCEDURE SEMPLIFICATE E AGGIORNATE PER IL DEMANIO IDRICO
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Trento, 2 settembre 2013 - Semplificazioni procedurali
in materia di concessioni del demanio idrico provinciale e di autorizzazioni
per interventi nella fascia di rispetto idraulico sono i contenuti della
proposta regolamentare presentata oggi dal Presidente e approvata dalla Giunta
provinciale. In particolare le norme regolamentari introdotte consentiranno una
riduzione dei tempi per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione
attraverso una semplificazione della procedure in capo alla struttura
provinciale competente in materia di demanio idrico.
La deliberazione approvata dalla Giunta provinciale
s´inquadra nel complessivo disegno di semplificazione posto in essere dalla
Provincia autonoma e riguarda alcuni settori e procedure che interessano in
questo caso il demanio idrico.
Sono state distinte su tre livelli le procedure di
rilascio delle concessioni per l’occupazione, l’utilizzazione, le attività e
gli interventi che possono interferire o interessare i beni del demanio idrico
(concessione ordinaria, concessione di breve durata o poca importanza,
concessione soggette a silenzio assenso), nonché le procedure per il rilascio
delle autorizzazione per interventi e occupazione della fascia di rispetto
idraulico (autorizzazione in deroga, autorizzazione per interventi di breve
durata e di poca importanza, autorizzazione soggette a silenzio assenso) con
durata dei procedimenti differenziata in relazione alla complessità della
valutazione, in merito ai profili idraulici e patrimoniali, degli interventi e
delle attività richieste.
È stata introdotta la facoltà di avvalersi, per
determinate tipologie di interventi, dell’istituto del silenzio per la
procedura semplificata di rilascio delle concessioni sul demanio idrico e per
le procedure autorizzatorie semplificate relative ad interventi in fascia di
rispetto idraulico. Questo istituto è volto a velocizzare e razionalizzare la
valutazione dei profili idraulici e patrimoniali connessi a determinate
tipologie di occupazione e di esecuzione di opere o interventi. In tal modo,
decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda l’interessato avrà la
facoltà di dare inizio alle attività richieste nel rispetto delle normative
vigenti, salvo che la struttura provinciale competente rilevi la necessità di
impartire prescrizioni tecniche o di stabilire condizioni specifiche per la
realizzazione delle opere o delle attività.
Sono state individuate, nel rispetto del principio di
trasparenza dell’attività amministrativa, forme di pubblicità utili, per
determinate fattispecie concessorie, alla valutazione e alla scelta del
concessionario anche in aderenza con quanto stabilito dalla legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali).
Per specifiche tipologie di concessione - quali
attraversamenti viabilistici, linee aeree o sottoservizi e scarichi in alveo di
acque meteoriche -, è stata prevista una validità parametrata alla vita
dell’opera o all´esercizio e alla gestione dell´impianto o del servizio al fine
di sgravare i soggetti interessati da continui procedimenti di rinnovo.
Sono stati unificati i procedimenti per il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni se si tratta di domande connesse o contestuali,
in attuazione del principio attinente all’economicità degli atti garantendo in
tal modo una deflazione burocratica a favore del richiedente e una maggiore
efficienza della pubblica amministrazione.
È stato introdotto il temperamento sanzionatorio per
le violazioni amministrative relative a determinate fattispecie che non danno
luogo a danni irreversibili all’assetto idrologico del suolo o a modificazioni
permanenti dello stato dei luoghi, e solo se la violazione non è sanzionabile
penalmente.
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