|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Settembre 2013 |
|
|
|
|
|
IL TAR CONFERMA LE DECISIONI DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA SANITÀ SCOPELLITI E RESPINGE IL RICORSO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI SULL’OSPEDALE DI MONTAGNA
|
|
|
|
|
|
Catanzaro, 9 settembre 2013 - La riconversione in ospedale di montagna del
presidio ospedaliero di Soveria Mannelli rimane confermata. Così ha deciso il
Tar Calabria, respingendo il ricorso proposto dallo stesso Comune che aveva
chiesto l’annullamento dei decreti commissariali emanati per il riordino della
rete ospedaliera regionale, nell’ambito del piano di rientro dal debito
sanitario.
La parte ricorrente, temendo un ridimensionamento
della sanità locale, si è rivolta al tribunale amministrativo deducendo
“nullità ed illegittimità per incompetenza, per non essere il Commissario
legittimato a surrogarsi nelle funzioni e nei compiti della Regione”,
lamentando, inoltre, “eccesso di potere, sotto una pluralità di profili, avendo
il Commissario ad acta ecceduto i limiti derivanti dal mandato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri: l’ospedale di Soveria Mannelli, riconvertito in
presidio ospedaliero montano, costituisce, infatti, un ospedale che serve
diversi comuni montani con popolazione significativa e con riguardo al quale va
pure considerato il dato della precaria viabilità di collegamento con i presidi
di riferimento di Catanzaro e presidi cd. Spoke di Lamezia, Crotone e Vibo
Valentia”.
La Regione Calabria e l’Asp di Catanzaro, nel
costituirsi in giudizio, hanno dedotto “in via preliminare l’inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva, nonché
per omessa impugnazione tempestiva dei provvedimenti presupposti. Nel merito,
entrambe hanno dedotto l’infondatezza del ricorso. Si sono costituiti in
giudizio anche il Commissario ad acta e le amministrazioni statali resistenti
eccependo preliminarmente la tardività del ricorso relativamente agli atti
presupposti, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni
statali, la carenza di interesse a ricorrere del Comune ed infine affermando
l’infondatezza del ricorso proposto”.
Il Tar ha innanzitutto evidenziato che gli interventi
individuati dal Piano di rientro allegato all’accordo, approvato e
sottoscritto, tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la Regione Calabria, “sono vincolanti, ai sensi dell’art. 1, comma
796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Calabria
e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei
provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione
Calabria in materia di programmazione sanitaria». Analogamente – riporta il
testo della sentenza - l’art. 2, comma 95, della legge n. 191/2009 (legge
finanziaria 2010) dispone che «gli interventi individuati dal piano di rientro
sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti
anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro». La vicenda in esame – afferma il Tar - si
inquadra, pertanto, in quella che è stata definita “normativa emergenziale”,
dettata da leggi finanziarie per il rientro di alcune regioni dal notevole
disavanzo di bilancio, con la conseguenza che tale disciplina “speciale” ed
emergenziale si sovrappone a quella ordinaria”.
Nel procedimento in questione, per il Tar non sussiste
né l’incompetenza del Commissario ad Acta Giuseppe Scopelliti in quanto la sua
nomina “è stata correttamente effettuata…”, né l’eccesso di potere, poiché la
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010, prevede che
“il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori
atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da
esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano”, compresa dunque, sottolinea il Tar, “la
riconversione dell’ospedale di Soveria Mannelli”. Il Collegio osserva poi che “
la riconversione dell’ospedale di Soveria Mannelli non passa attraverso la
riduzione dei servizi bensì la trasformazione delle prestazioni, con
eliminazione dei ricoveri impropri”. E aggiunge “ciò che conta è che la
riduzione dei posti letto non implica riduzione delle prestazioni che
presentano livelli minimi di efficacia e di efficienza, in uno con il
potenziamento dell’assistenza residenziale e domiciliare dei pazienti. A ben
considerare, la trasformazione del presidio ospedaliero in questione in
ospedale di montagna importa il richiamo ad una tipologia organizzativa che
garantisce i servizi necessari per sopperire alle particolare esigenze del
territorio…”.
Le considerazioni che hanno indotto il Tar a
respingere il ricorso del Comune di Soveria Mannelli trovano la piena
condivisione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro, Dott. Gerardo Mancuso, secondo il quale “questa sentenza riconosce
la legittimità degli atti adottati per l’attuazione del piano regionale di
rientro, in quanto l´azione di riorganizzazione è finalizzata non solo alla
riduzione della spesa sanitaria, ma anche all’ottimizzazione dei servizi”.
|
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|