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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATI GLI ATTI DEL CONSIGLIO CHE CONGELANO I CAPITALI DI SETTE SOCIETÀ E DI UNA PERSONA FISICA NEL CONTESTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL’IRAN ALLO SCOPO D’IMPEDIRE LA PROLIFERAZIONE NUCLEARE – MANTENUTE LE ISCRIZIONI DELLA BANK MELLI IRAN E DELL’EUROPäISCH‑IRANISCHE HANDELSBANK NELL’ELENCO DI CONGELAMENTO DEI CAPITALI

 
   
  Per esercitare pressioni sull’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato decisioni e regolamenti che congelano i capitali delle persone e delle entità riconosciute dal Consiglio come implicate nella proliferazione nucleare. Le persone e le entità interessate sono indicate in un elenco allegato a tali regolamenti con una motivazione apportata dal Consiglio per l’iscrizione di ciascuna di esse. Le persone e le entità nelle presenti cause erano state designate, con decisioni del Consiglio, come coinvolte nel programma nucleare dell’Iran e, pertanto, i loro nomi erano stati iscritti nell’elenco di cui agli allegati dei regolamenti che prevedono il congelamento dei capitali di tali persone. Queste ultime hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni e dei regolamenti con i quali le misure restrittive erano state adottate o mantenute nei loro confronti. Con le sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale annulla taluni atti del Consiglio nella parte in cui riguardano alcuni ricorrenti. Per quanto riguarda la Post Bank Iran, l’Iran Insurance Company Good Luck Shipping e l’Export Development Bank of Iran, il Tribunale dichiara che il Consiglio non ha fornito la prova dei fatti che ascrive a queste quattro società e che non poteva pertanto validamente considerare che esse avessero favorito la proliferazione nucleare. Di conseguenza, gli atti del Consiglio che impongono un congelamento dei capitali nei confronti di tali società sono annullati. Il Tribunale annulla altresì gli atti nella parte in cui riguardano il sig. Bateni, la Persia International Bank e l’Iranian Offshore Engineering & Construction Co.. In ognuna di queste cause, il Tribunale dichiara che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione, dal momento che i fatti e le prove da esso invocati (quanto al sig. Bateni, il fatto che è o era direttore di una società designata, quanto alla Persia International Bank, il fatto che la Bank Mellat, una società designata, detiene il 60% del suo capitale, e quanto all’Iranian Offshore Engineering & Construction, il fatto che essa era stata oggetto di tre dinieghi di autorizzazione all’esportazione) non giustificano di per sé l’adozione e/o il mantenimento delle misure restrittive. Quanto alla Bank Refah Kargaran, il Tribunale dichiara che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione e l’obbligo di comunicare alla stessa banca gli elementi addotti a suo carico. Il motivo unico, secondo il quale la Bank Refah Kargaran è subentrata alla Bank Melli in operazioni correnti dopo che questa è stata colpita da misure restrittive, non è sufficientemente preciso, in quanto il Consiglio non ha identificato alcuna operazione concreta che tale banca avrebbe effettuato in quanto «subentrata» alla Bank Melli. Di conseguenza, il Tribunale annulla gli atti del Consiglio che impongono misure restrittive nei confronti della Bank Refah Kargaran. Con riferimento all’Europäisch‑iranische Handelsbank, il Tribunale annulla gli atti del 23 maggio 2011 nella parte in cui riguardano tale società, dal momento che il Consiglio si è limitato ad aderire alla proposta d’iscrizione di uno Stato membro senza avere effettuato una valutazione delle asserzioni contenute nella medesima. Tuttavia, gli atti del dicembre 2011 che mantengono tale banca nell’elenco non sono inficiati dal medesimo vizio di procedura e tutti gli altri argomenti invocati dalla banca sono del pari respinti dal Tribunale, il quale considera, in particolare, che le operazioni condotte dall’Europäisch‑iranische Handelsbank per conto delle entità iraniane designate giustificano l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Pertanto tali più recenti atti non sono annullati ed il congelamento dei capitali dell’Europäisch‑iranische Handelsbank resta ancora in vigore. Infine, il Tribunale respinge in toto il ricorso della Bank Melli Iran, considerando, in particolare, che il fatto che quest’ultima abbia garantito il pagamento delle borse di studio per conto dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (Aeoi) dopo l’adozione delle misure restrittive nei confronti di quest’ultima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta un sostegno alla proliferazione nucleare. Gli annullamenti degli atti da parte del Tribunale non avranno effetto immediato. Gli effetti degli atti annullati sono mantenuti sino alla scadenza del termine d’impugnazione (ovvero due mesi e dieci giorni dalla data di notifica della sentenza) o, nel caso in cui sia proposta impugnazione, al rigetto di quest’ultima. Nel corso di tale periodo, il Consiglio può rimediare alle violazioni accertate adottando, ove opportuno, nuove misure restrittive nei confronti delle persone ed entità di cui trattasi. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 settembre 2013, sentenze nelle cause riunite T‑35/10 e T‑7/11 Bank Melli Iran; nella causa T‑493/10 Persia International Bank plc; nelle cause riunite T‑4/11 e T‑5/11 Export Development Bank of Iran; nella causa T‑12/11 Iran Insurance Company; nella causa T‑13/11 Post Bank Iran; nella causa T‑24/11 Bank Refah Kargaran; nella causa T-434/11 Europäisch-iranische Handelsbank Ag; nelle cause riunite T‑42/12 e T‑181/12 Naser Bateni; T-57/12 Good Luck Shipping e nella causa T‑110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. / Consiglio)  
   
 

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