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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE RESPINGE I RICORSI DI DUE CITTADINI SIRIANI CONTRO IL LORO INSERIMENTO NELL’ELENCO RELATIVO AL CONGELAMENTO DI CAPITALI NELL’AMBITO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA SIRIA

 
   
  Il Consiglio dell’Unione europea non ha commesso alcun errore di diritto e non ha violato i diritti fondamentali del sig. Eyad Makhlouf, ufficiale dell’esercito siriano, e del sig. Issam Anbouba, importante uomo d’affari, inserendoli nell’elenco. Condannando fermamente la violenta repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute in varie località della Siria e chiedendo alle autorità siriane di dar prova di moderazione anziché procedere a repressioni, il Consiglio ha adottato, Il 9 maggio 2011, una decisione che impone misure restrittive nei confronti della Siria. Una di queste misure restrittive consisteva nel congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed entità responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile siriana. Con decisione del 23 maggio 2011, il nome del sig. Eyad Makhlouf, ufficiale con cittadinanza siriana, avente il grado di tenente-colonnello, è stato inserito nell’elenco relativo al congelamento di capitali con l’indicazione «Fratello di Rami Makhlouf e agente del Gid, coinvolto nella repressione della popolazione civile». In seguito, il Consiglio ha adottato varie decisioni e regolamenti che hanno aggiornato l’elenco in parola. Il nome del sig. Makhlouf vi è sempre stato mantenuto. Nel settembre 2011, il Consiglio ha deciso che l’elenco relativo al congelamento di capitali doveva del pari includere le persone ed entità che beneficiavano delle politiche condotte dal regime o che lo sostenevano. In tal modo, il Consiglio ha applicato una presunzione di sostegno del regime siriano nei confronti dei dirigenti delle principali imprese siriane. Pertanto, il 2 settembre 2011, il nome del sig. Issam Anbouba è stato inserito nell’elenco del congelamento di capitali con l’indicazione secondo la quale egli era presidente di una importante società dell’industria agroalimentare (Issam Anbouba Establishment for agro-industry) e forniva un sostegno economico al regime siriano. In sede di revisione dell’elenco mediante un regolamento del maggio 2012, le ragioni del suo inserimento sono state modificate nel modo seguente: «Fornisce sostegno finanziario all´apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano atti di violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Rapporti finanziari con alti ufficiali siriani». I sig.Ri Makhlouf e Anbouba hanno proposto dei ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni e dei regolamenti che li hanno inseriti nell’elenco. Con la sua sentenza in data odierna, il Tribunale respinge i ricorsi. Il Tribunale rileva che il Consiglio non ha violato i diritti della difesa o il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di queste due persone adottando le misure in parola. In seguito all’inserimento di ciascuna di esse nell’elenco, il Consiglio ha pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea informandoli del loro inserimento e indicando loro la possibilità di presentare le proprie osservazioni al Consiglio. La circostanza che tale comunicazione sia intervenuta dopo il primo inserimento nell’elenco non può essere considerata in sé come una violazione dei diritti della difesa. Infatti, siffatta comunicazione preliminare dei motivi sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei capitali e delle risorse economiche che devono, per loro stessa natura, beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. In entrambi i casi, è evidente che queste due persone sono state poste nelle condizioni di difendersi efficacemente contro le misure restrittive in quanto hanno proposto dei ricorsi dinanzi al Tribunale entro i termini prescritti. Il Tribunale rileva del pari che il Consiglio ha rispettato il suo obbligo di motivazione. Negli atti impugnati, il Consiglio enuncia chiaramente i motivi generali dell’adozione delle misure restrittive nei confronti della Siria. Peraltro, nella decisione del settembre 2011, il Consiglio espone il contesto generale che l’ha condotto ad ampliare il campo di applicazione di tali misure alle persone che forniscono un sostegno al regime siriano. A livello individuale, le indicazioni fornite dal Consiglio in occasione della prima iscrizione di ciascuna di queste persone nell’elenco hanno consentito loro di constatare utilmente la fondatezza di tali atti. In seguito, per quanto concerne il sig. Anbouba, il Tribunale ritiene che il Consiglio potesse legittimamente presumere che, a motivo della sua qualità di importante uomo d’affari in Siria, egli forniva un sostegno al regime siriano. Il Tribunale rileva che, tenuto conto della natura autoritaria del regime siriano e del rigido controllo esercitato dallo Stato sull’economia siriana, il Consiglio poteva correttamente considerare che le attività di uno dei principali uomini d’affari della Siria, attivo in numerosi settori, non avessero potuto prosperare salvo che lo stesso avesse beneficiato di favori del predetto regime e quest’ultimo gli avesse fornito in cambio un certo sostegno. Tenuto conto dell’importanza e della natura degli scopi perseguiti mediante tali misure, che consistono segnatamente nel porre fine alla repressione perpetrata dal presidente siriano Bashar Al Assad e dal suo regime contro la loro stessa popolazione, questa presunzione sembra proporzionata. Infine, il Tribunale considera che né il sig. Makhlouf, né il sig. Anbouba hanno addotto elementi di prova idonei a consentire di accertare che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che essi fornivano un sostegno al regime siriano. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 13 settembre 2013, Sentenza nelle cause T-383/11 Eyad Makhlouf / Consiglio e T-563/11 e T-592/11 Issam Anbouba / Consiglio)  
   
 

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