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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Settembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA CIVILE: RISPONDE DEL REATO DI CUI ALLA LEGGE MANCINO CHI INDOSSA ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA LA T-SHIRT CON L’IMMAGINE DEL DUCE E RIPRODUCENTE SCRITTE PROPRIE DELL’IDEOLOGIA FASCISTA CONDANNATO AD UN’AMMENDA IL GIOVANE CON LA MAGLIETTA DI MUSSOLINI ALLA GARA DI HOCKEY POICHÉ LA FATTISPECIE SUSSISTE PER IL SOLO USO DEI SIMBOLI DEL REGIME ANCHE SENZA ADESIONE AI GRUPPI NAZIONALISTI

 
   
  Giovanni D´agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ci segnala una significativa sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 2 comma secondo d.L. 26 aprile 1993 n. 122 con modifiche in legge 25 giugno 1993 n. 205, nota come legge Mancino,risponde del reato di cui alla legge Mancino chi indossa alla manifestazione sportiva la t-shirt con l’immagine del Duce e riproducente scritte proprie dell’ideologia fascista. Il giovane con la maglietta di Mussolini alla gara di hockey è stato condannato dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 39860/13, ad un’ammenda di 2.280 euro poiché la fattispecie sussiste per il solo uso dei simboli del regime anche senza adesione ai gruppi nazionalisti. La Corte ha così commutato la pena a due mesi di arresto inflitta dalla Corte d’Appello di Bolzano. A nulla è valso il ricorso della difesa secondo cui «indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento richiamante motti, scritte o simbologia del partito fascista non può in sé integrare le fattispecie di reato previste dalla legge». Né è rilevante l’assunto per il quale il giovane sosteneva che «non aveva alcuna intenzione di discriminare ed offendere l’altrui dignità». Sul punto i giudici della Cassazione hanno rilevato che «il reato all’art 2 comma secondo d.L. 26 aprile 1993 n. 122, con modif in legge 25 giugno 1993 n. 205 sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sé emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto»; in tal senso, infatti, non si può non tenere conto anche del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta. Ed in più: «L’essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte e i simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell’ideologia fascista nel contesto dello specifico incontro sportivo di hockey svoltosi in Alto Adige, notoriamente caratterizzato da contrasti delle opposte tifoserie, integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge»  
   
 

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