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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 02 Ottobre 2013 |
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BULLISMO. IL MINISTERO DEVE RISARCIRE IL BAMBINO PICCHIATO A SCUOLA DAI COMPAGNI. RISARCITA LA GRAVE SINDROME PSICHICA A CAUSA DELLE PERCOSSE SUBÌTE. ALLA SCUOLA SPETTA L’ONERE DELLA PROVA DI AVER ADOTTATO LE MISURE DISCIPLINARI IDONEE A EVITARE SITUAZIONI PERICOLOSE.
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Lecce. 2 ottobre 2013 - Pesante, pesantissima
decisione a carico del Ministero della pubblica istruzione in tema di bullismo
e danni subiti dallo scolaro a causa delle percosse subite dai compagni. A
segnalarla Giovanni D´agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei
Diritti”, che ne sottolinea la rilevanza alla luce del fatto che si tratta di
un fenomeno ancora troppo sottovalutato all’interno stesso delle Nostre scuole,
ma che forse con precedenti di tale portata si potrà iniziare a persuadere il
personale docente e non docente ad una maggiore vigilanza e prevenzione.
Con la sentenza 8081/2013, infatti, il Tribunale di
Milano ha stabilito che il Ministero deve risarcire i danni patiti dall’alunno
vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell´Istituto
scolastico, consistiti in aggressioni fisiche. Per il tribunale meneghino,
infatti, la condotta omissiva del personale docente configura una «culpa in
vigilando»: per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.C.,
non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di
spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche
dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o
organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose. Peraltro,
nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte
convenuta che, invece, è rimasta contumace, disinteressandosi al giudizio.
Secondo la norma citata, i precettori e coloro che insegnano un
mestiere o un´arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza,
prevedendo altresì che tali persone siano "liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". E ancora, si
legge in sentenza che «in tema di responsabilità dell´amministrazione
scolastica ex l. N. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l´onere di
provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in
cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è
sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza
dell´obbligo di sorveglianza, mentre spetta all´amministrazione scolastica
dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza
idonea ad impedire il fatto».
Insomma, per superare la presunzione di responsabilità
di cui all’art. 2048 del codice civile, non è sufficiente la sola dimostrazione
di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo,
ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le
misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di situazioni
pericolose.
Peraltro, il giudice del capoluogo lombardo ha
rilevato che una volta stabilita la responsabilità della scuola per i danni non
patrimoniali subiti dallo studente è compito dello stesso magistrato accertare
l´effettiva consistenza del pregiudizio individuando a prescindere dal nome
attribuitogli, quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano
verificate e provvedendo alla loro integrale ripartizione: ed il giudice
anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una
percentuale del danno biologico
(procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere a
un´adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal
soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella fattispecie, la Ctu ha accertato che il ragazzo
nel corso di causa divenuto maggiorenne, ha subìto l’insorgenza di una grave
sindrome psichica.
Dalla malattia suddetta è derivato un danno biologico
permanente subito dall´attore nella misura del 20%, ed un danno biologico
temporaneo protrattosi per mesi diciotto. Il danno subito dal giovane che aveva
13 anni all’epoca dei fatti è stato liquidato nella complessiva somma
rivalutata ad oggi di Euro 125.000,00. Oltre alle spese di lite ed interessi.
Il tutto a carico del Ministero dell’Istruzione.
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