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Notiziario Marketpress di Giovedì 03 Ottobre 2013
 
   
  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA CONSTATA L´INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER L´OLANDESE PRODUTTORE DI ALCOL NEDALCO NON COMPORTA AIUTI DI STATO

 
   
  La Commissione europea ha concluso che l´indennità di espropriazione concessi dai Paesi Bassi al produttore Nedalco alcol per ritrovare il suo sito a Bergen op Zoom, nella regione olandese del Noord-brabant, è in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. La Commissione ha ritenuto che la compensazione non ha dato alcun vantaggio selettivo per la società e, quindi, non costituiva un aiuto di Stato ai sensi delle norme Ue. Nel 2004, il comune di Bergen op Zoom e Nedalco ha concluso un accordo per quanto riguarda la compensazione per il trasferimento del sito produttivo di Nedalco che il comune ha voluto utilizzare per un progetto immobiliare. L´importo del risarcimento era stato stimato da esperti indipendenti sulla base della legge Espropriazione olandese. A causa della incapacità del Comune a pagare, Nedalco concordato un importo notevolmente inferiore. Quando il pagamento finale è dovuto nel 2011, i Paesi Bassi hanno ritenuto che Nedalco non aveva diritto al risarcimento integrale, ma solo per il valore di mercato del sito e notificato l´accordo alla Commissione sostenendo esso costituisse un aiuto di Stato illegale. Come confermato da una giurisprudenza costante, la Commissione ritiene che in linea di principio non vi è alcun indebito vantaggio economico in cui la compensazione è pagata a seguito di intervento dello Stato, ad esempio in caso di esproprio. In questo caso la Commissione ha constatato che Nedalco non aveva venduto il suo sito volontariamente ma concordato con il comune su un prezzo di acquisto che comprendeva il risarcimento dei danni, in conformità con la legge Espropriazione olandese che invita le parti interessate a trovare un accordo amichevole prima di lanciare la formale espropriazione. La Commissione ritiene inoltre che la compensazione va oltre il valore di mercato effettivo del sito può essere concessa a determinate condizioni, senza dare al beneficiario un vantaggio economico indebito. In questo caso la Commissione ha constatato che Nedalco aveva diritto al risarcimento non solo per il valore di mercato mera dei terreni e fabbricati, ma anche per gli ulteriori danni che aveva subito, in particolare, il costo di un eventuale trasferimento, che al momento del accordo 2004 è una valida opzione. Il fatto che nel 2010 Nedalco trasferito la sua produzione in altri stabilimenti, che aveva iniziato la produzione nel periodo 2005-2007, non modifica questa conclusione, dal momento che l´esistenza di un vantaggio deve essere stabilita sulla base dei fatti e delle circostanze prevalenti al momento della concessione.  
   
 

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