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Notiziario Marketpress di
Giovedì 03 Ottobre 2013 |
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AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA CONSTATA L´INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER L´OLANDESE PRODUTTORE DI ALCOL NEDALCO NON COMPORTA AIUTI DI STATO
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La Commissione europea ha concluso che l´indennità di
espropriazione concessi dai Paesi Bassi al produttore Nedalco alcol per
ritrovare il suo sito a Bergen op Zoom, nella regione olandese del
Noord-brabant, è in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. La Commissione
ha ritenuto che la compensazione non ha dato alcun vantaggio selettivo per la
società e, quindi, non costituiva un aiuto di Stato ai sensi delle norme Ue.
Nel 2004, il comune di Bergen op Zoom e Nedalco ha
concluso un accordo per quanto riguarda la compensazione per il trasferimento
del sito produttivo di Nedalco che il comune ha voluto utilizzare per un
progetto immobiliare. L´importo del risarcimento era stato stimato da esperti
indipendenti sulla base della legge Espropriazione olandese. A causa della
incapacità del Comune a pagare, Nedalco concordato un importo notevolmente
inferiore. Quando il pagamento finale è dovuto nel 2011, i Paesi Bassi hanno
ritenuto che Nedalco non aveva diritto al risarcimento integrale, ma solo per
il valore di mercato del sito e notificato l´accordo alla Commissione
sostenendo esso costituisse un aiuto di Stato illegale.
Come confermato da una giurisprudenza costante, la
Commissione ritiene che in linea di principio non vi è alcun indebito vantaggio
economico in cui la compensazione è pagata a seguito di intervento dello Stato,
ad esempio in caso di esproprio. In questo caso la Commissione ha constatato
che Nedalco non aveva venduto il suo sito volontariamente ma concordato con il
comune su un prezzo di acquisto che comprendeva il risarcimento dei danni, in
conformità con la legge Espropriazione olandese che invita le parti interessate
a trovare un accordo amichevole prima di lanciare la formale espropriazione.
La Commissione ritiene inoltre che la compensazione va
oltre il valore di mercato effettivo del sito può essere concessa a determinate
condizioni, senza dare al beneficiario un vantaggio economico indebito. In
questo caso la Commissione ha constatato che Nedalco aveva diritto al
risarcimento non solo per il valore di mercato mera dei terreni e fabbricati,
ma anche per gli ulteriori danni che aveva subito, in particolare, il costo di
un eventuale trasferimento, che al momento del accordo 2004 è una valida
opzione. Il fatto che nel 2010 Nedalco trasferito la sua produzione in altri stabilimenti,
che aveva iniziato la produzione nel periodo 2005-2007, non modifica questa
conclusione, dal momento che l´esistenza di un vantaggio deve essere stabilita
sulla base dei fatti e delle circostanze prevalenti al momento della
concessione.
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