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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Ottobre 2013
 
   
  MONZA: CORSO ANACI 2013- 2014

 
   
  L’a.n.a.c.i. Sede Provinciale di Monza e Brianza comunica che il 15 ottobre avrà inizio il corso di Formazione per Amministratori Immobiliari 2013 / 2014: Le lezioni si terranno il martedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00 presso la Sala Salvioni c/o Cattolica Assicurazioni Via Santa Valeria n. 100 angolo Via De Bernardis a Seregno (Mb). Il costo del corso è di € 800,00= oltre I.v.a. Di legge (vi è una quota agevolata di € 500,00= oltre I.v.a. Riservata solo ed esclusivamente agli studenti). Detta quota di € 800,00 + I.v.a. Di legge potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione oppure potrà essere versato un acconto all’iscrizione di € 500,00 + I.v.a. Di legge e saldo pari a € 300,00 + I.v.a. Di legge entro e non oltre la fine gennaio 2014 (mentre per gli studenti € 500,00= + I.v.a .Di legge in unica soluzione al momento dell’iscrizione oppure acconto da versarsi all’iscrizione di € 300,00 + I.v.a. Di legge e saldo pari a € 200,00 + I.v.a. Di legge entro e non oltre la fine gennaio 2014). Le lezioni del corso saranno tenute da Avvocati, Commercialisti, Architetti e Amministratori che tratteranno i vari argomenti necessari allo svolgimento della professione di amministratori condominiali. La struttura del corso è stata studiata per fornire al corsista la possibilità di approfondire tutti gli aspetti della professione (da quelli prettamente giuridici a quelli tecnici, non tralasciando quelli deontoligici). Frequentando i 2/3 + 1 delle lezioni previste il candidato potrà ottenere un attestato di partecipazione senza esito finale (non idoneo all’iscrizione all’A.n.a.c.i.) e se vorrà potrà sostenere l’esame finale. Il costo dell’esame è già compreso nella quota di iscrizione. L’esame è articolato su di due prove scritte ed una prova orale, quest’ultima si terrà al termine del corso (indicativamente si terrà nel mese di giugno/luglio). Nel caso di superamento dell’esame verrà rilasciato l’attestato di frequenza con l’esito e si avrà la possibilità di iscriversi all’A.n.a.c.i. Per poter iscriversi all’Anaci occorre avere preso completa visione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto pubblicato sul sito www.Anaci.it, in special modo gli articoli 2 (scopi e finalità dell’Associazione), 3 (requisiti dell’Associato), 4 (diritti dell’Associato), 5 (doveri dell’Associato), 6 (perdita della qualità di Associato) e 64 (tutela dei marchi). Per svolgere l’incarico di amministratori di condominio occorre essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 bis, disp. Att., c.C. Ovvero: “Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell´elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l´amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall´incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l´assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell´arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell´attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l´obbligo di formazione periodica”  
   
 

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