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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Ottobre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ITALIA - TARIFFA AGEVOLATA PER L´ELETTRICITÀ - AIUTO DI STATO DEVE ESSERE RECUPERATO SENZA INDUGIO - L’ITALIA È VENUTA MENO AL PROPRIO OBBLIGO DI RECUPERARE GLI AIUTI DI STATO CONCESSI ALL’ALCOA SOTTO FORMA DI TARIFFA AGEVOLATA PER L’ELETTRICITÀ
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’Alcoa
Trasformazioni srl è una società di diritto italiano appartenente al gruppo
Alcoa. Essa produce alluminio primario in Italia.
Dal 1996 essa ha
beneficiato di una tariffa agevolata per l’elettricità destinata a due
stabilimenti di produzione, uno in Sardegna (Portovesme) e l’altro in Veneto
(Fusina), grazie a un contratto con il fornitore di energia elettrica (Enel). Tale
tariffa, inizialmente fissata per un periodo di dieci anni, era stata
autorizzata dalla Commissione, la quale aveva ravvisato l’insussistenza di un
aiuto di Stato in quanto, all’epoca, si trattava di un’operazione commerciale
ordinaria conclusa alle condizioni di mercato.
La tariffa è stata
prorogata a due riprese – dapprima fino al giugno 2007, poi fino al 2010 –
senza essere adattata all’evoluzione del mercato. Nel 2009, la tariffa era
sovvenzionata da una tassa imposta ai consumatori di elettricità e
non corrispondeva più alle condizioni del mercato. L’importo equivaleva alla
differenza tra il prezzo contrattuale pattuito con il fornitore di energia
elettrica (Enel) e il prezzo agevolato.
Nel 2009 la
Commissione ha ritenuto che tali
proroghe fossero volte a ridurre i costi operativi dell’Alcoa, procurandole
quindi un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Dette proroghe costituivano
pertanto aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, che l’Italia
doveva recuperare, interessi compresi.
L’italia doveva inoltre
annullare tutti i pagamenti futuri e comunicare l’importo complessivo dell’aiuto
da recuperare, le misure già adottate per conformarsi alla decisione nonché i
documenti attestanti che era stato imposto al beneficiario di provvedere al
rimborso dell’aiuto.
Secondo l’Italia,
l’importo da recuperare ammontava all’incirca ad Eur 295 milioni, di cui
Eur 38 milioni di interessi.
La Commissione,
ritenendo che l’Italia non avesse rispettato né l’obbligo d’informazione né
l’obbligo di recupero, ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte
di giustizia.
Nella sua odierna
sentenza, la Corte ricorda anzitutto che lo Stato membro destinatario di una
decisione che gli impone di recuperare aiuti illegali è tenuto ad adottare ogni
misura idonea ad assicurarne l’esecuzione e deve giungere a un effettivo recupero
delle somme dovute. Il recupero va effettuato senza indugio e un recupero
successivo ai termini impartiti non può soddisfare i requisiti del Trattato.
Poiché la decisione
2010/460 è stata notificata il 20 novembre 2009, il termine scadeva pertanto il
20 marzo 2010.
Orbene, a tale
data, non era stato recuperato l’intero aiuto. Al contrario, il procedimento di
recupero era ancora aperto dopo la proposizione del suddetto ricorso, ossia più
di due anni e mezzo dopo la notifica della decisione.
Secondo costante
giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre ad un
ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione è quello
dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di
cui trattasi.
Tanto nei suoi contatti
con la Commissione prima della proposizione del suddetto ricorso quanto
nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, l’Italia non ha mai fatto
valere un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione. Essa si è
limitata a comunicare alla Commissione difficoltà giuridiche o pratiche, nonché
la propria intenzione di giungere a una soluzione negoziata con l’Alcoa.
Per tali motivi, la
Corte dichiara che l’Italia è venuta
meno al proprio obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi all’Alcoa
sotto forma di tariffa agevolata per l’elettricità.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 17 ottobre
2013, sentenza nella causa C‑344/12, Commissione / Italia) |
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