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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Ottobre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI - LEGITTIMO L´OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA INDIVIDUALE

 
   
  L’obbligo di identificazione elettronica individuale per gli ovini e i caprini è valido. Quando ha adottato tale misura, volta a una migliore prevenzione delle epizoozie, il legislatore europeo non ha violato la libertà d’impresa degli allevatori né infranto il principio della parità di trattamento Fino all’importante epidemia di afta epizootica del 2001, gli allevatori di ovini e di caprini dovevano marchiare i loro animali solo attraverso un marchio auricolare o un tatuaggio, atti a consentire l’individuazione dell’azienda di provenienza. Dovevano inoltre tenere un registro indicante il numero totale di ovini e caprini presenti ciascun anno nell’azienda. Orbene, durante tale epizoozia, si è dovuto procedere all’abbattimento sistematico di diversi milioni di animali, in ragione di ovini non identificati e dell’assenza di tracciabilità, per poi scoprire che un grande numero di essi non era infetto. Oltre a ciò, è stato necessario ricorrere a varie restrizioni in seno all’Unione e a un divieto su scala mondiale di tutte le esportazioni di bestiame, di carne e di prodotti di origine animale a partire dal Regno Unito. Ai fini di una miglior prevenzione di epidemie di questo tipo e di un migliore funzionamento degli scambi di ovini e di caprini fra gli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha introdotto un nuovo sistema per cui ciascun animale deve essere identificato individualmente attraverso due strumenti: un marchio auricolare tradizionale e un dispositivo elettronico. Quest’ultimo può avere la forma di un marchio auricolare elettronico, di un bolo ruminale, di un transponder iniettabile o di un marchio elettronico sul pastorale. L’identità di ciascun animale deve inoltre essere iscritta in un registro d’azienda. Inoltre, quando gli animali lasciano l’azienda, i loro movimenti devono essere registrati in un documento di accompagnamento. In aggiunta, ogni Stato membro è tenuto a predisporre un registro centrale o una banca dati informatica in cui registrare tutte le aziende situate sul proprio territorio e ad effettuare, a scadenze regolari, un censimento degli animali detenuti in tali aziende. Il sig. Schaible, un allevatore di ovini tedesco che detiene 450 pecore, ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda, Germania), al quale ha chiesto di dichiarare che egli non è soggetto né agli obblighi di identificazione individuale e di identificazione elettronica individuale dei propri animali, né all’obbligo di tenere un registro d’azienda. In tale contesto, il Tribunale amministrativo ha chiesto alla Corte di giustizia di accertare se tali obblighi siano validi oppure se violino la libertà di impresa e il principio della parità di trattamento. Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che gli obblighi per gli allevatori di ovini e di caprini di identificare i loro animali individualmente ed elettronicamente, nonché di tenere un registro d’azienda, non violano né la libertà d’impresa né il principio della parità di trattamento. Benché tali obblighi possano limitare l’esercizio della libertà d’impresa, essi sono tuttavia giustificati da obiettivi legittimi di interesse generale, segnatamente la tutela sanitaria, la lotta contro le epizoozie e il benessere degli animali, nonché la realizzazione del mercato interno di tali animali. Infatti, agevolando la tracciabilità di ciascun animale e permettendo quindi alle autorità competenti, in caso di epizoozia, di adottare i provvedimenti necessari ad impedire la propagazione di malattie contagiose fra gli ovini e i caprini, tali obblighi sono adeguati e necessari al fine di conseguire i suddetti obiettivi. Inoltre, gli obblighi in questione non sono sproporzionati. Riguardo agli oneri economici che ad essi conseguono per gli allevatori, la Corte richiama vari elementi che occorre considerare: (i) i costi possono essere meno elevati rispetto ai costi di strumenti non selettivi, quali il divieto di esportazioni o l’abbattimento preventivo di bestiame in caso di comparsa di una malattia, (ii) il nuovo sistema prevede diverse deroghe, (iii) l’obbligo di identificazione elettronica è stato introdotto solo in modo progressivo e (iv) gli allevatori hanno la possibilità di ottenere un aiuto finanziario a copertura parziale dei costi aggiuntivi legati all’introduzione del sistema. Quanto al benessere degli animali, la Corte osserva che il fatto che debbano essere applicati sugli animali due mezzi di identificazione, anziché uno solo, e che i nuovi mezzi di identificazione provochino statisticamente maggiori lesioni e complicazioni rispetto ai dispositivi tradizionali, non sono tali da dimostrare che la valutazione del legislatore dell’Unione in merito ai vantaggi dell’introduzione dell’obbligo di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini fosse errata. La Corte rileva inoltre che il nuovo sistema contribuisce in modo attivo a proteggere il benessere degli animali, in quanto facilita la lotta contro le epizoozie e permette così di evitare di dover abbattere animali infetti. Il nuovo sistema rispetta anche il principio della parità di trattamento. Infatti, la deroga che autorizza gli Stati membri aventi un patrimonio ovino o caprino ridotto a rendere facoltativo il sistema di identificazione elettronica non discrimina gli allevatori stabiliti in uno Stato membro dove tale identificazione è obbligatoria. La Corte rileva, in particolare, che le soglie previste sono ragionevoli e proporzionate ai fini previsti dal nuovo sistema e che detta deroga si applica soltanto agli animali non destinati agli scambi intracomunitari. Infine, tale sistema non è neppure tale da discriminare gli allevatori di ovini e di caprini rispetto agli allevatori di bovini e di suini, i quali non sono soggetti ai medesimi obblighi. Infatti, nonostante talune similitudini, sussistono, fra questi diversi tipi di mammiferi, differenze tali da giustificare un quadro normativo specifico per ciascuna specie. In considerazione del contesto della crisi dell’afta epizootica del 2001, il legislatore dell’Unione poteva legittimamente introdurre una normativa specifica che prevedeva l’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini, particolarmente interessati da tale crisi. Tuttavia, la Corte rileva che, benché il legislatore potesse legittimamente basarsi su un approccio progressivo per l’introduzione dell’identificazione elettronica, esso è tenuto, in considerazione degli obiettivi del regolamento censurato, a valutare la necessità di procedere al riesame delle misure istituite, in particolare per quanto riguarda il carattere facoltativo oppure obbligatorio dell’identificazione elettronica. (Corte di giustizia dell’Unione europea , Lussemburgo, 17 ottobre 2013, sentenza nella causa C-101/12, Herbert Schaible/land Baden-wurttemberg)  
   
 

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