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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Ottobre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ARTICOLI PROMOZIONALI - VALIDO IL DIVIETO DI PUBBLICARLI SENZA LA DICITURA «ANNUNCIO»
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Il divieto, per la stampa
tedesca, di pubblicare articoli sponsorizzati senza la dicitura «annuncio»
(«Anzeige») non viola, in linea di principio, il diritto dell’Unione
Atteso che il
legislatore dell’Unione non ha ancora adottato al riguardo disposizioni
legislative per la stampa scritta, gli Stati membri mantengono la loro
competenza legislativa in materia
In Germania, quasi
tutte le leggi regionali relative alla stampa e ai media impongono agli editori
di apporre la dicitura «annuncio» («Anzeige»), su ogni pubblicazione a titolo
oneroso nei propri periodici, a meno che la collocazione o la struttura della
pubblicazione non consenta, in termini generali, di riconoscerne il carattere
pubblicitario.
In una controversia tra due giornali
tedeschi, lo Stuttgarter Wochenblatt e il giornale di inserzioni Good News, il Bundesgerichtshof (Corte
federale di cassazione, Germania) chiede se tale divieto sia compatibile con la
direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
Lo Stuttgarter Wochenblatt intende far vietare a Good News
la pubblicazione di articoli sponsorizzati nei quali non figura la dicitura
«annuncio» («Anzeige»). Lo
Stuttgarter Wochenblatt reagisce in tal modo alla pubblicazione nel numero di
giugno 2009 di Good News di due articoli sponsorizzati. Il primo, intitolato
«Vfb Vip-geflüster» («Gossip sui Vip presenti al Vfb») ed era un reportage
concernente le personalità presenti alla partita di chiusura della stagione
calcistica del club Vfb Stuttgart, nel contesto del campionato federale di
calcio tedesco, era sponsorizzato dall’impresa «Scharr». Il
secondo, intitolato «Heute: Leipzig» («Oggi: Lipsia»), che faceva parte della
serie di articoli intitolata «Wohin Stuttgarter verreisen» («Mete di viaggio
degli abitanti di Stoccarda») e consisteva in un breve ritratto della città di
Lipsia, era sponsorizzato dalla Germanwings. Tali articoli presentavano,
entrambi, la dicitura «Sponsored by» («sponsorizzato da»), ma non la dicitura
«Anzeige», che tuttavia è imposta dalla legge regionale sulla stampa.
Con la sentenza odierna, la Corte di
giustizia dichiara che la direttiva
sulle pratiche commerciali sleali, in tali circostanze, non è intesa a tutelare il concorrente di un editore che ha pubblicato
articoli sponsorizzati tali da promuovere i prodotti o i servizi dello sponsor
privi della dicitura «annuncio». Tale direttiva, pertanto, non osta
all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale gli
editori sono tenuti ad apporre una dicitura specifica, nella specie il termine
«annuncio» («Anzeige»), su ogni pubblicazione nei loro periodici per la quale
essi percepiscano un corrispettivo, a meno che la collocazione o la struttura
della pubblicazione non consentano, in linea generale, di riconoscerne il
carattere pubblicitario.
Certo, la direttiva sulle pratiche
commerciali sleali impone alle imprese
inserzioniste l’obbligo di indicare chiaramente di aver finanziato un
contenuto redazionale nei media ove tale contenuto sia inteso alla promozione
di loro prodotti o servizi. In assenza di una siffatta indicazione chiara, si è
in presenza di una pratica commerciale sleale, e pertanto vietata, da parte
dello sponsor.
Orbene, in linea di principio, tale
divieto non si applica all’editore che pubblica l’articolo sponsorizzato. Solo
quando ha agito in nome e/o per conto dello sponsor ‒ il che non si verifica
nella specie ‒ l’editore è anch’esso soggetto all’obbligo previsto dalla
direttiva. Questo non impedisce, tuttavia, che il divieto di pratiche
commerciali sleali possa essere direttamente applicabile a un editore qualora
promuova il proprio prodotto, vale a dire il giornale, ad esempio offrendo
giochi, enigmistica o concorsi a premi.
Il legislatore dell’Unione europea, pur
avendo già previsto, nel contesto di un’altra direttiva,
gli obblighi dei fornitori di media audiovisivi ove i loro servizi o programmi
siano sponsorizzati da imprese terze, non ha ancora adottato una normativa di
tale natura con riguardo alla stampa. Pertanto, gli Stati membri mantengono la
loro competenza quanto all’imposizione agli editori di obblighi intesi alla
segnalazione ai lettori dell’esistenza di sponsorizzazioni di contenuti
redazionali, pur nel rispetto delle disposizioni del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, segnatamente di quelle relative alla libera prestazione di
servizi e alla libertà di stabilimento.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 17 ottobre 2013, sentenza nella causa C-391/12, Rlvs
Verlagsgesellschaft mbH / Stuttgarter Wochenblatt Gmbh) |
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