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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Ottobre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: VENDITE TRANSFRONTALIERE - SITO INTERNET DEL COMMERCIANTE E TUTELA DEL CONSUMATORE

 
   
 

La Corte precisa la portata della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere.

Un consumatore può convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante estero con il quale abbia concluso un contratto qualora sia dimostrato che quest’ultimo ha diretto le proprie attività verso lo Stato del consumatore, anche qualora il mezzo utilizzato per dirigere in tal senso le proprie attività non sia stato all’origine della conclusione del contratto

Il regolamento n. 44/2001 determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Il principio fondamentale è che i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in determinate ipotesi, il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Così, in caso di contratti di consumo, il consumatore può altresì scegliere di agire in giudizio dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, ove ricorrano due presupposti. Da un lato, il commerciante deve esercitare le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso Internet), le proprie attività verso tale Stato membro; dall’altro, il contratto deve rientrare nell’ambito di dette attività.

Il sig. Sabranovic commercializza a Spicheren, località situata in Francia in prossimità del confine tedesco, vetture usate. Egli disponeva di un sito Internet sul quale erano indicati i numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali. Il sig. Emrek, residente a Saarbrücken (Germania) apprendeva tramite conoscenti (e non attraverso il sito Internet) dell’esistenza dell’impresa del sig. Sabranovic, vi si recava e  acquistava un veicolo usato.

Successivamente, il sig. Emrek conveniva in giudizio il sig. Sabranovic con azione in garanzia dinanzi all’Amtsgericht (Pretura di) Saarbrücken. Egli riteneva che, ai sensi del regolamento n. 44/2001, tale giudice fosse competente a conoscere dell’azione. Infatti, dal contenuto del sito Internet del sig. Sabranovic risulterebbe che l’attività commerciale di quest’ultimo è parimenti diretta verso la Germania. Orbene, l’Amtsgericht, non essendo dello stesso avviso, dichiarava il ricorso irricevibile.

Il Landgericht (tribunale regionale di) Saarbrücken, dinanzi al quale il sig. Emrek ha proposto appello, ritiene, invece, che l’attività del sig. Sabranovic fosse diretta verso la Germania. Si chiede, tuttavia, se, nel caso di specie, debba sussistere un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo.

La Corte di giustizia rileva, anzitutto, che il tenore stesso del regolamento non richiede espressamente la sussistenza di un simile nesso di causalità. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il requisito essenziale per applicare la disposizione in questione è quello legato all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato del domicilio del consumatore, requisito che il Landgericht considera soddisfatto.

In secondo luogo, la Corte ritiene che postulare l’ulteriore requisito del nesso di causalità, non previsto dal regolamento, risulterebbe in conflitto con l’obiettivo perseguito da quest’ultimo, ossia quello della tutela dei consumatori, considerati parti deboli dei contratti che concludono con un professionista. Infatti, la necessità della previa consultazione di un sito Internet da parte del consumatore potrebbe far sorgere problemi di prova, in particolare nel caso in cui il contratto, come nella specie, non sia stato concluso a distanza attraverso il sito medesimo. Le difficoltà legate alla prova dell’esistenza di un nesso di causalità potrebbero dissuadere i consumatori dall’adire i giudici nazionali del loro domicilio e indebolirebbero la tutela dei consumatori perseguita dal regolamento.

La Corte risponde dunque che il regolamento non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore, e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo.

Tuttavia, tale nesso di causalità, pur non costituendo un requisito, può nondimeno rappresentare un indizio che il giudice nazionale può prendere in considerazione per determinare se l’attività sia effettivamente diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

La Corte rammenta di aver già individuato, nella sua precedente giurisprudenza, un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d’ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Rientrano fra tali indizi, in particolare, «l’avvio di contatti a distanza» e «la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore», che sono idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

La Corte dichiara, in conclusione, che spetta giudice del rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato stipulato, al fine di determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dalla Corte sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

(Corte di giustizia dell’Unione europea,

Lussemburgo, 17 ottobre 2013, sentenza nella causa C-218/12, Lokman Emrek / Vlado Sabranovic)

 
   
 

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