La Corte precisa la
portata della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere.
Un consumatore può
convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante estero con il quale abbia
concluso un contratto qualora sia dimostrato che quest’ultimo ha diretto le
proprie attività verso lo Stato del consumatore, anche qualora il mezzo
utilizzato per dirigere in tal senso le proprie attività non sia stato
all’origine della conclusione del contratto
Il regolamento
n. 44/2001 determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Il
principio fondamentale è che i giudici competenti sono quelli dello Stato
membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in determinate ipotesi,
il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.
Così, in caso di contratti di consumo, il consumatore può altresì scegliere di agire
in giudizio dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, ove ricorrano due
presupposti. Da un lato, il commerciante deve esercitare le proprie attività
commerciali o professionali nello Stato membro di residenza del consumatore
oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso Internet), le
proprie attività verso tale Stato membro;
dall’altro, il contratto deve rientrare nell’ambito di dette attività.
Il
sig. Sabranovic commercializza a Spicheren, località situata in Francia in
prossimità del confine tedesco, vetture usate. Egli disponeva di un sito
Internet sul quale erano indicati i numeri di telefono francesi e un numero di
telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi
internazionali. Il sig. Emrek, residente a Saarbrücken (Germania) apprendeva
tramite conoscenti (e non attraverso il sito Internet) dell’esistenza
dell’impresa del sig. Sabranovic, vi si recava e acquistava un veicolo usato.
Successivamente, il
sig. Emrek conveniva in giudizio il sig. Sabranovic con azione in garanzia
dinanzi all’Amtsgericht (Pretura di) Saarbrücken. Egli riteneva che, ai sensi
del regolamento n. 44/2001, tale giudice fosse competente a conoscere dell’azione.
Infatti, dal contenuto del sito Internet del sig. Sabranovic risulterebbe che
l’attività commerciale di quest’ultimo è parimenti diretta verso la Germania.
Orbene, l’Amtsgericht, non essendo dello stesso avviso, dichiarava il ricorso irricevibile.
Il Landgericht
(tribunale regionale di) Saarbrücken, dinanzi al quale il sig. Emrek ha
proposto appello, ritiene, invece, che l’attività del sig. Sabranovic fosse
diretta verso la Germania. Si chiede, tuttavia, se, nel caso di specie, debba
sussistere un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet,
utilizzato per dirigere l’attività commerciale verso lo Stato membro del
domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore
medesimo.
La Corte di
giustizia rileva, anzitutto, che il tenore stesso del regolamento non richiede
espressamente la sussistenza di un simile nesso di causalità. Inoltre, la Corte
ha già avuto modo di dichiarare che il requisito essenziale per applicare la
disposizione in questione è
quello legato all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato
del domicilio del consumatore, requisito che il Landgericht considera
soddisfatto.
In secondo luogo,
la Corte ritiene che postulare l’ulteriore requisito del nesso di causalità, non
previsto dal regolamento, risulterebbe in conflitto con l’obiettivo perseguito
da quest’ultimo, ossia quello della tutela dei consumatori, considerati parti
deboli dei contratti che concludono con un professionista. Infatti, la
necessità della previa consultazione di un sito Internet da parte del
consumatore potrebbe far sorgere problemi di prova, in particolare nel caso in
cui il contratto, come nella specie, non sia stato concluso a distanza
attraverso il sito medesimo. Le difficoltà legate alla prova dell’esistenza di
un nesso di causalità potrebbero dissuadere i consumatori dall’adire i giudici
nazionali del loro domicilio e indebolirebbero la tutela dei consumatori
perseguita dal regolamento.
La Corte risponde
dunque che il regolamento non postula la
sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito
Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso
lo Stato membro del domicilio del consumatore, e la conclusione del contratto
con il consumatore medesimo.
Tuttavia, tale nesso di causalità, pur non costituendo
un requisito, può nondimeno rappresentare un indizio che il giudice nazionale
può prendere in considerazione per determinare se l’attività sia
effettivamente diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.
La Corte rammenta
di aver già individuato, nella sua precedente giurisprudenza,
un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d’ausilio per il
giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale
relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio
del consumatore. Rientrano fra tali indizi, in particolare, «l’avvio di contatti a distanza» e «la conclusione a distanza di un contratto
stipulato con un consumatore», che sono idonei a dimostrare la
riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di
domicilio del consumatore.
La Corte dichiara,
in conclusione, che spetta giudice del rinvio effettuare una valutazione
complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto
del procedimento principale è stato stipulato, al fine di determinare se, sulla
base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco
non esaustivo compilato dalla Corte sia applicabile la competenza speciale a
favore del consumatore.
(Corte di giustizia dell’Unione europea,
Lussemburgo, 17 ottobre
2013, sentenza nella causa C-218/12, Lokman Emrek / Vlado
Sabranovic)