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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Ottobre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ITALIA - ANNULLATO BANDO DI CONCORSO UE PER PROVE OBBLIGATORIE IN ALCUNE LINGUE UFFICIALI
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Il Tribunale dell´Unione europea ha annullato il bando di concorso
generale Epso/ad/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione
di amministratori (Ad 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea»,
«Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (Tic)».
I potenziali candidati dovevano possedere conoscenze linguistiche di
una prima lingua fra le (allora) 23 ufficiali della Ue ed una «conoscenza
soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco» come seconda lingua,
obbligatoriamente diversa dalla lingua principale, Ciò, tanto per l´ammissione,
quanto per un test di accesso, un test sulle competenze di ragionamento ed
per test di valutazione delle
competenze..
L´italia ha
chiesto l´annullamento del Concorso, per violazione regolamento n. 1/1958
sul regime linguistico, della Carta dei diritti fondamentali, dello Statuto dei
funzionari dell’Unione europea
Il Tribunale
ha verificato se il requisito della conoscenza di una delle tre lingue in
questione potesse essere giustificato dall’interesse del servizio. E´ giunto
alla conclusione che gli elementi del bando di concorso non consentono di
verificare se l’interesse del servizio potesse giustificare la deroga alla
regola enunciata all’articolo 1 del regolamento n. 1/58.
Il Tribunale
sottolinea che l’interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo
idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, l’articolo 1
quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non
discriminazione e di proporzionalità. È necessario però che tale interesse del
servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze
linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del
servizio.
Da segnalare che nel corso del procedimento,
la Commissione ha riformulato le proprie conclusioni e ha chiesto al Tribunale
di annullare il bando di concorso e di voler precisare che tutte le decisioni
assunte nel corso della procedura di concorso oggetto del medesimo bando, così
come le nomine effettuate sulla base della lista di riserva corrispondente,
sarebbero rimaste pienamente valide, a tutela degli interessi legittimi delle
persone interessate.(Tribunale, sentenza
nella causa T‑248/10, Italia/commissione)
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