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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Ottobre 2013 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ASSICURAZIONE R.C. AUTO - RISARCIMENTO DANNO MORALE, NON INFERIORE ALLA COPERTURA MINIMA PREVISTA DAL DIRITTO UE (SENTENZA C-22/12 E A.)
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Se il diritto nazionale consente ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento per il danno morale, questo dev’essere coperto dall’assicurazione obbligatoria r.C.a. In tal caso, la copertura minima prevista dal diritto dell’Unione per i danni alla persona si applica anche al danno morale. La prima direttiva dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli impone agli Stati membri di provvedere affinché i veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio siano coperti da un’assicurazione. Anche se gli Stati membri sono liberi di determinare i danni coperti da tale assicurazione e le modalità della stessa, la seconda direttiva sull’argomento prevede che l’assicurazione copra obbligatoriamente i danni alle persone, per un importo minimo di copertura pari a Eur 1 000 000 per vittima o a Eur 5 000 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Inoltre, essa deve coprire anche i danni alle cose per un importo minimo di 1 000 000 Eur per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. --- Causa C-22/12 A causa di un incidente stradale provocato dal sig. Petrik, che guidava un’automobile da turismo appartenente alla sig.Ra Holingová, il passeggero, sig. Haas, è deceduto il 7 agosto 2008 in territorio ceco. L’automobile della sig.Ra Holingová, immatricolata nella Repubblica slovacca, si è scontrata con un automezzo pesante immatricolato nella Repubblica ceca. Il sig. Petrík, riconosciuto responsabile di tale incidente, è stato condannato a risarcire il danno subito dalla sig.Ra Haasová, moglie della vittima. Tuttavia, la sig.Ra Haasová e sua figlia rivendicano altresì, presso la compagnia assicuratrice della sig.Ra Holingová, il risarcimento del danno morale risultante dalla perdita del rispettivo coniuge e padre. Il giudice investito della controversia spiega che il diritto civile ceco, a suo parere applicabile alla fattispecie, consente alla persona fisica di chiedere un risarcimento per il danno morale risultante da una lesione dell’integrità personale. Tuttavia, poiché la copertura garantita dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende, secondo la normativa slovacca sull’assicurazione obbligatoria, al danno morale, la compagnia assicuratrice della sig.Ra Holingová rifiuta un risarcimento siffatto. Il Krajský súd v Prešove (giudice regionale di Prešov, Repubblica slovacca), chiede alla Corte di giustizia se l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba garantire il risarcimento dei danni immateriali sofferti dai congiunti delle vittime, decedute, di un incidente stradale. Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che l’obbligo di copertura, mediante assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dalla questione dell’entità del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale. Di conseguenza, gli Stati membri restano in linea di principio liberi di determinare, nell’ambito dei loro rispettivi regimi di responsabilità civile, quali danni causati dai veicoli devono essere risarciti, l’entità del risarcimento e le persone aventi diritto. Tuttavia, la Corte sottolinea che al fine di ridurre le disparità tra le legislazioni degli Stati membri circa la portata dell’obbligo di assicurazione, l’Unione ha imposto la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone, a concorrenza di importi stabiliti nella seconda direttiva. Gli Stati membri sono quindi tenuti a determinare i danni coperti e le modalità dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione. La Corte precisa, successivamente, che i danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria in forza della seconda direttiva, comprendono ogni danno arrecato all’integrità della persona, incluse le sofferenze sia fisiche sia psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell’Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia. La Corte rileva infine che la tutela garantita dalla prima direttiva è estesa a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli. Poichè la normativa ceca, secondo le indicazioni fornite dal giudice slovacco, riconosce alla sig.Ra Haasová e a sua figlia il diritto al risarcimento del danno immateriale subito a causa del decesso del loro rispettivo coniuge e padre, esse dovrebbero poter beneficiare della tutela garantita da tale direttiva. --- Causa C-277/12 In Lettonia, la compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente stradale può essere chiamata a risarcire il danno morale per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge. Tuttavia, l’ammontare di tale risarcimento è limitato a Lvl 100 (circa Eur 142) per ciascun richiedente e per persona deceduta. Il 14 febbraio 2006 i genitori del sig. Drozdovs sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Riga (Lettonia). Il sig. Drozdovs, che aveva dieci anni di età, è stato posto sotto la tutela di sua nonna. Successivamente la tutrice ha invitato la compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente a corrispondere un indennizzo di importo pari a Lvl 200 000 (circa Eur 284 820) per il danno morale subito dal sig. Drozdovs a causa della perdita dei genitori. L’augstākās tiesas Senāts (Senato della Corte suprema, Lettonia), investito della controversia tra il sig. Drozdovs e la compagnia assicuratrice, ha, da un lato, sottoposto alla Corte la stessa questione sollevata dal giudice slovacco nella causa Haasová e, dall’altro, ha chiesto se la limitazione dell’importo massimo del risarcimento del danno morale subito a causa di un incidente stradale, stabilita dal diritto lettone, sia compatibile con il diritto dell’Unione. Come nell’odierna sentenza nella causa Haasová, la Corte rileva che se la normativa nazionale consente ai familiari della vittime di un incidente stradale di chiedere un indennizzo per il danno morale subito, quest’ultimo dev’essere coperto dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Orbene, poiché la normativa lettone, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, riconosce al sig. Drozdovs il diritto al risarcimento del danno immateriale subito a causa del decesso dei suoi genitori, egli dovrebbe poter beneficiare della tutela accordata dalla prima direttiva. La Corte constata altresì che, se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito, esso non può prevedere per questa specifica categoria di danni, rientranti tra i danni alla persona ai sensi della seconda direttiva, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati in tale direttiva. Infatti, la direttiva non prevede né autorizza una distinzione, tra i danni coperti, oltre a quella stabilita tra danni alle persone e danni alle cose. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 24 ottobre 2013, sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12, Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums Aas) |
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