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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Novembre 2013
 
   
  SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE. PER IL VENETGO LA LEGGE SUL COMMERCIO NON CAMBIA NULLA

 
   
  Venezia, 4 novembre 2013 - La recente sentenza n. 251 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge regionale (n. 50/2012) relativa alla nuova disciplina sul commercio, nella parte in cui le medie strutture di vendita (tra i 2.500 e gli 8.000 mq) sembravano non essere assoggettate alle necessarie autorizzazioni ambientali. “Qualcuno, tendenziosamente – commenta l’assessore regionale alle attività economiche Isi Coppola - l’ha subito interpretata come una bocciatura dell’impianto della nuova legge sul commercio adottata dalla Regione del Veneto nello scorso dicembre, pensando a chissà quali stravolgimenti. Nulla di tutto ciò; anzi”. “Assai banalmente – fa chiarezza l’assessore - è accaduto che la Corte abbia accolto uno (e uno solo su tre) dei motivi del ricorso dello Stato contro la Regione, quello che risulta essere il più innocuo, forse per non smentire il Governo che ha impugnato la nostra legge e non dare ragione in toto alla Regione. Infatti, il Veneto aveva normato, e in maniera restrittiva, quanto attiene alla compatibilità ambientale delle grandi strutture di vendita, mentre relativamente alle medie strutture di vendita in forma di centro commerciale, il citato e oggi reso incostituzionale articolo 22, rimandava implicitamente alla disciplina statale vigente, che prevede l’obbligo di screening ambientale”. “Tale obbligo – conclude l’assessore veneto - era stato altresì ribadito e puntualizzato dalla Giunta Regionale, con una delibera dello scorso maggio, che rendeva evidente il richiamo alla normativa statale in materia ambientale e alla necessità di acquisire le relative autorizzazioni da parte delle medie strutture di vendita. La Corte Costituzionale non ha fatto altro che sottolineare quanto già previsto e interpretato dalla Regione, che mai ha inteso eludere alcuna disposizione in questo senso. In conclusione nulla cambia nella legge regionale per effetto di questa sentenza, che sembra banalmente ovvia quanto priva di conseguenze e pone molti dubbi sulla reale utilità di certe impugnazioni spesso cervellotiche o pleonastiche dello Stato contro le leggi regionali, che hanno il solo risultato di intasare la Corte Costituzionale”.  
   
 

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