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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Novembre 2013 |
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GIUSTIZIA ITALIANA: E´ REATO EVITARE I CONTATTI TELEFONICI COL CONIUGE PER IMPEDIRE LE VISITE AL FIGLIO
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Giovanni D´agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci ha segnalato la sentenza 43293 del 23 ottobre 2013 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che può sussistere il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per chi evita i contatti telefonici con il coniuge per impedire le visite al figlio. L’affidatario ostruzionista è punibile penalmente (art. 388, comma 2). L´ostruzionismo è un atteggiamento comune, si verifica di frequente tra genitori separati o divorziati, ma il comportamento doloso di evitare anche i contatti telefonici per impedire all’altro coniuge non affidatario la visita dei propri figli nonostante un apposito provvedimento del giudice civile, oltreché essere un fatto censurabile moralmente, assume anche rilevanza penale. Nel caso in questione la sesta sezione penale della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna avverso la condanna della Corte d´appello di Reggio Calabria che l’aveva punita per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, perché, affidataria dei minori, impediva al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni e nelle ore stabilite all´atto della separazione consensuale omologata evitando i contatti telefonici. Dice la Corte: "Quando la natura personale delle prestazioni imposte dal provvedimento esclude che l´esecuzione possa prescindere dal contributo dell´obbligato affidatario (consentire all´altro genitore di prelevare e tenere con sé i figli minori in certi periodi) l´inadempimento contraddice di per sé la decisione giudiziale, senza la necessità di speciali condotte fraudolente» |
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