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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Marzo 2007
 
   
  CONVEGNO ASSOPREVIDENZA: LINEE “GARANTITE” DESTINATARIE DEL TFR INOPTATO: TRA SICUREZZA DEL CAPITALE INVESTITO E RENDIMENTI DA INSEGUIRE

 
   
   Roma, 14 marzo 2007 - La previdenza complementare uscita dalla cosiddetta riforma Maroni conferma il principio della volontarietà dell’adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale. Tale principio è derogato mediante conferimento tacito. Da ciò le particolari cautele imposte dal legislatore e i conseguenti problemi tecnico-applicativi. Nel corso del convegno organizzato a Roma da Assoprevidenza (Associazione italiana per la previdenza complementare) con il supporto di Eurizon e dedicato alla devoluzione tacita del Tfr a Previdenza Complementare, Sergio Corbello ha sottolineato l’importanza di “sensibilizzare i lavoratori più giovani all’investimento previdenziale spiegando come l’adesione esplicita alla Previdenza Complementare sia la soluzione migliore per colmare le carenze reddituali derivanti dai livelli di copertura della pensione di base. I giovani che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 avranno il trattamento pensionistico di base determinato con il metodo contributivo, il che significa, che percepiranno una pensione, sempre in relazione a 40 anni di anzianità, ragguagliata, mediamente a un 45-50% del proprio stipendio finale. Il conferimento espresso e, ancor meglio, l’iscrizione piena alla previdenza complementare con l’apporto di una decina di punti percentuali di contribuzione (il Tfr, da solo, ne vale 7) è la soluzione che nel lungo termine potrà consentire, anche grazie ai risultati della gestione finanziaria, un accumulo di risparmio tale da consentire una rendita ragguagliabile al 20% della retribuzione finale”. Dal 1° gennaio 2007 i circa 11 milioni di lavoratori del comparto privato hanno sei mesi di tempo per decidere se mantenere il Tfr maturando in Azienda (scelta che può essere revocata in qualunque momento per aderire a una forma pensionistica complementare) oppure conferirlo alla Previdenza Complementare attraverso modalità esplicita, che garantisce oltre al contributo del lavoratore anche quello aziendale. Il Tfr maturando dei lavoratori che non prenderanno una decisione attiva sul destino della propria liquidazione entro il prossimo 30 giugno (o sei mesi per gli assunti dopo il 1° gennaio 2007), sarà trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata secondo gli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo l’intervento di un diverso accordo aziendale. Trattandosi di conferimento tacito, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del datore di lavoro: il diritto alla contribuzione si attiva esclusivamente a seguito di versamento, da parte del lavoratore, della contribuzione prevista dagli accordi collettivi, anche aziendali. Qualora non siano applicabili le suddette disposizioni, il datore di lavoro trasferirà il Tfr maturando ad un fondo residuale gestito dall’Inps (Fondinps), che va a pieno titolo considerato un fondo di previdenza complementare, integralmente destinatario dell’ordinamento di settore. Per quanto riguarda la linea di investimento per il Tfr conferito in via tacita, il D. Lgs. N. 252/2005 sancisce che: “Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento tacito del Tfr, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti della normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr” (1,5% fisso più il 75% dell’inflazione). Il lavoratore potrà comunque trasferire in qualsiasi momento la propria posizione individuale in un diverso comparto d’investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza. “La Covip ha successivamente specificato – ha aggiunto il Presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello - che l’ammontare garantito, ovvero il capitale minimo da restituire all’aderente (o i suoi aventi causa) al verificarsi degli eventi coperti da garanzia, consiste nella sommatoria dei contributi versati al fondo pensione (compresi gli importi derivanti da trasferimenti e reintegrazioni di anticipazioni ed esclusi quelli erogati in caso di riscatto parziale e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico dell’aderente. La Covip ha inoltre chiarito che non vanno ad intaccare l’ammontare del capitale minimo garantito le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari per l’impiego delle risorse e per la prestazione della garanzia, nonché gli oneri di negoziazione finanziaria”. Con l’anticipo al 1° gennaio 2007, dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla previdenza complementare che completa la legge Dini n. 335 del 1995, i fondi devono rapidamente stabilire le caratteristiche della linea “garantita” volta ad accogliere il Tfr dei lavoratori silenti. .  
   
 

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