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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Marzo 2007
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: NUOVE NORME SULLE FUSIONI BANCARIE TRANSFRONTALIERE

 
   
  Strasburgo, 14 marzo 2007 - Sottoscrivendo un accordo negoziato con il Consiglio, il Parlamento europeo ha approvato la modifica di cinque direttive per armonizzare a livello europeo le norme di valutazione dei progetti di fusione e acquisizione transfrontalieri nel settore bancario e assicurativo. Lo scopo è di rimuovere gli ostacoli dovuti a prassi di vigilanza diverse, introducendo procedure e criteri più chiari e migliorandone la coerenza e la trasparenza. I tempi concessi alle autorità per valutare le offerte sono allungati. Nel settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta volta a rendere più rigorose le procedure che le autorità di vigilanza degli Stati membri devono seguire per valutare i progetti di concentrazione e di acquisizione nei settori bancario, assicurativo e mobiliare. La direttiva proposta, che modifica cinque direttive vigenti in materia, intende fornire alle autorità di vigilanza una procedura di decisione e di notifica chiara e trasparente. In particolare, propone l´introduzione di un elenco chiuso di criteri per valutare l´acquirente e la riduzione del periodo di valutazione da tre mesi a 30 giorni, permettendo alle autorità di vigilanza di sospendere l´operazione una sola volta, a condizioni ben precise. Il Parlamento ha fatto proprio un "maxi emendamento" di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore - Wolf Klinz (Alde/adle, De) - permettendo così di chiudere la procedura legislativa in prima lettura. Il provvedimento entrerà quindi in vigore molto presto e gli Stati membri avranno diciotto mesi per applicare le disposizioni necessarie per conformarsi al provvedimento. Termini più lunghi e silenzio assenso - Se la Commissione proponeva di concedere 30 giorni lavorativi alle autorità di vigilanza per decidere in merito a un´offerta di acquisizione transfrontaliera, Parlamento e Consiglio hanno fissato un termine di 60 giorni lavorativi. Questa data di scadenza, inoltre, dovrà essere comunicata al candidato acquirente. E´ anche precisato che, durante il termine per la valutazione ma non oltre il cinquantesimo giorno, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la propria valutazione. Inoltre, per il periodo compreso tra la data di richiesta di informazioni e il ricevimento della risposta, il decorso del termine per la valutazione viene sospeso. Questa sospensione non potrà però superare 20 giorni lavorativi. Mentre eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni presentate «sono a discrezione» delle autorità, «ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine». Le autorità competenti, peraltro, possono prorogare la sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi qualora il candidato acquirente risieda fuori dalla Comunità o sia soggetto ad una regolamentazione non comunitaria, oppure se si tratta di una persona fisica o giuridica non sottoposta alla vigilanza prevista dalle direttive comunitarie. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti saranno tenute a informare per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e dovranno indicare le ragioni della loro decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, inoltre, un´adeguata motivazione della decisione potrà essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ma, è precisato, ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l´autorità competente a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente. Se, invece, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto, il progetto d´acquisizione è da considerarsi approvato. Cinque criteri di valutazione - Al fine di garantire la gestione sana e prudente dell´impresa cui si riferisce il progetto di acquisizione, e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla stessa nel valutare la notifica, le autorità competenti dovranno esaminare l´idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di cinque criteri: la reputazione del candidato acquirente; la reputazione e l´esperienza di tutte le persone che saranno chiamate a dirigere l´attività dell´impresa di assicurazione; la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell´impresa alla quale si riferisce il progetto di acquisizione; la capacità dell´impresa di adempiere e continuare ad adempiere i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, in particolare, il fatto che il gruppo di cui farà parte disponga o meno di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti. L´esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un´operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti. Le autorità competenti potranno quindi opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai citati criteri o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete. D´altra parte, gli Stati membri dovranno astenersi dall´imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non potranno consentire alle rispettive autorità competenti di esaminare l´acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato. Dovranno inoltre pubblicare l´elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione che devono essere fornite alle autorità competenti all´atto della notifica. Le informazioni richieste, inoltre, dovranno essere proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione e non potranno essere richieste informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale. E´ anche precisato che quando all´autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione, «tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio». Ritenendo opportuno che la Commissione sia in grado di controllare l´applicazione delle disposizioni relative alla valutazione prudenziale delle acquisizioni, il compromesso prevede che gli Stati membri cooperino con essa fornendo, al termine della procedura di valutazione, informazioni inerenti alle valutazioni prudenziali effettuate dalle autorità nazionali competenti, qualora tali informazioni siano richieste al solo scopo di determinare se gli Stati membri hanno violato i loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Partecipazioni qualificata - Con «partecipazione qualificata», le cinque direttive intendono il fatto di detenere in un´impresa direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell´impresa in cui è detenuta una partecipazione. In forza al compromesso tra Parlamento e Consiglio, tutte e cinque le direttive, impongono agli Stati membri di prevedere che qualsiasi "candidato acquirente" che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da esso detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l’impresa divenga una sua impresa figlia, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza l’ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti. Lo stesso principio vale in caso di vendita o riduzione della partecipazione. E´ peraltro precisato poi che la direttiva non impedisce agli Stati membri di esigere che le autorità competenti siano informate dell´acquisizione di partecipazioni al di sotto delle soglie fissate, nella misura in cui, a tal fine, uno Stato membro non impone più di una soglia supplementare al di sotto del 10%, né impedisce alle autorità competenti di fornire un orientamento generale per quanto riguarda il momento in cui tali partecipazioni sarebbero ritenute dar luogo ad una influenza significativa. Accesso ai mercati internazionali - Un "considerando" della direttiva sottolinea che è intenzione della Comunità conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, contribuendo così a migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali nei paesi terzi. Sarebbe quindi vantaggioso per tutti gli operatori del mercato conseguire un accesso equivalente agli investimenti su scala mondiale. Per tale ragione, un emendamento di compromesso chiede agli Stati membri di riferire alla Commissione riguardo ai casi in cui enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari o imprese di assicurazione della Comunità che acquisiscono enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari o imprese di assicurazione situati in un paese terzo non ricevono lo stesso trattamento degli acquirenti nazionali e incontrano impedimenti di rilievo. La Commissione, è anche evidenziato, dovrebbe proporre misure per ovviare a questi casi o li sollevi nella sede opportuna. .  
   
 

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