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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Marzo 2007
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: MUSICA ON LINE: OCCORRONO NORME EUROPEE VINCOLANTI

 
   
  Strasburgo, 14 marzo 2007 - Il Parlamento europeo ritiene inaccettabile la recente raccomandazione della Commissione sulla gestione transfrontaliera dei diritti d´autore nel campo dei servizi musicali on line. Lamentandosi di non essere stato consultato, ne respinge l´approccio non vincolante e sollecita l´adozione di una direttiva quadro flessibile in tale settore. Questa dovrà tenere conto della specificità dell´era digitale e tutelare la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali. Il 18 ottobre 2005 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione concernente la gestione transfrontaliera dei diritti d´autore nel campo dei servizi musicali online autorizzati. Il commissario Mccreevy ha definito la raccomandazione uno strumento non vincolante (di soft law), pensato per concedere al mercato la possibilità di orientarsi nella giusta direzione. Con la relazione d´iniziativa di Katalin Lévai (Pse, Hu), il Parlamento ritiene anzitutto «inaccettabile» il fatto che la Commissione abbia omesso di coinvolgere formalmente l´Assemblea, visto che la raccomandazione va chiaramente oltre una mera interpretazione o integrazione delle norme esistenti. Per i deputati è altrettanto inaccettabile che sia stato scelto un approccio di "soft law" senza consultazione preventiva e senza il coinvolgimento formale del Parlamento e del Consiglio, «aggirando così il processo democratico». Soprattutto perché l´iniziativa adottata «ha già influenzato decisioni di mercato a potenziale svantaggio della concorrenza e della diversità culturale». Secondo i deputati, inoltre, la formulazione imprecisa della raccomandazione - il cui solo scopo è di regolamentare la vendita on line di registrazioni musicali - potrebbe portare a credere che sia applicabile ad altri servizi on line (come ad esempio i servizi di radiodiffusione) contenenti registrazioni musicali. Per sanare questa incertezza giuridica che potrebbe avere «effetti pregiudizievoli», invitano quindi la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applica esclusivamente alle vendite on line di registrazioni musicali. D´altra parte, la esortano a presentare al più presto - previa stretta consultazione delle parti interessate - una proposta di direttiva quadro flessibile, che deve essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d´autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on-line trasfrontalieri. La proposta, è anche precisato, dovrà tenere conto della specificità dell´era digitale e tutelare la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali. Il Parlamento comprende e sostiene quindi le disposizioni in merito all´esistente possibilità per i titolari di diritti di scegliere un gestore collettivo dei diritti (Crm), di determinare i diritti on line affidati e il loro ambito territoriale. Così come il diritto al loro ritiro dal gestore collettivo o al loro trasferimento ad un altro gestore. Sottolinea poi l´importanza di tenere conto dell´efficacia della cooperazione tra gestori collettivi di diritti al fine di tutelare anche gli interessi dei titolari di diritti più piccoli e locali, salvaguardando così la diversità culturale. A suo parere «la musica non è una merce» e osservano che i gestori collettivi dei diritti sono perlopiù organizzazioni senza scopo di lucro. Ritiene pertanto che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa, saranno meglio tutelati grazie all´introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente «che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori». Contenuti della nuova direttiva - le proposte del Parlamento - Per i deputati, la direttiva proposta «non dovrebbe in alcun modo compromettere la competitività delle imprese creative del settore, l´efficacia dei servizi forniti dai Crm o la competitività delle imprese di utilizzatori». Inoltre, dovrebbe garantire un elevato livello di protezione e di parità di trattamento dei titolari dei diritti e fare in modo che le disposizioni di legge abbiano «un effettivo, significativo e adeguato impatto» sulla tutela efficace di tutte le categorie di titolari dei diritti. Impatto che, peraltro, dovrebbe essere regolarmente valutato e, se necessario, riveduto. Occorre poi che la direttiva assicuri «una gestione democratica, trasparente e responsabile a livello di Crm», tra l´altro definendo norme minime in materia di strutture organizzative, trasparenza, rappresentanza, regole per la ripartizione dei diritti, contabilità e azioni legali. E´ quindi necessario assicurare un´ampia trasparenza specie per quanto riguarda la base di calcolo delle tariffe, i costi di gestione e la struttura dell´offerta e, a tale scopo, la direttiva dovrebbe stabilire eventualmente norme sulla regolamentazione e il controllo dei Crm. Il Parlamento ritiene poi opportuno che la direttiva promuova la creatività e la diversità culturale e consenta solo una concorrenza equa e controllata, senza restrizioni territoriali ma con i necessari e auspicabili criteri qualitativi per la gestione collettiva dei diritti d´autore e la salvaguardia del valore dei diritti. Dovrebbe anche evitare una pressione al ribasso sui livelli delle royalties, assicurando che gli utilizzatori ottengano la licenza sulla base della tariffa applicabile nel paese in cui avrà luogo il consumo dell´opera tutelata dal diritto d´autore (il cosiddetto "paese di destinazione") e cercare di giungere ad un adeguato livello di royalties per i titolari dei diritti. E´ inoltre necessario tenere conto degli interessi degli utilizzatori e del mercato e assicurare in particolare che gli utilizzatori piccoli e medi dispongano di adeguata tutela giuridica. In caso di contestazioni, dovranno essere introdotti efficaci meccanismi di composizione «abbordabili sotto il profilo dei costi e che non pesino eccessivamente sugli utilizzatori in termini di costi per l´assistenza legale». La direttiva dovrebbe poi promuovere la capacità dei titolari dei diritti di mettere a punto in tutta l´Ue una nuova generazione di modelli di licenze collettive per la musica, relative agli usi online e più adeguate all´ambiente online, sulla base di accordi di reciprocità e della reciproca riscossione di royalties. Ma anche assicurare che i titolari dei diritti «non abusino della loro posizione» al punto da impedire la realizzazione di uno "sportello unico" per l´acquisto collettivo di diritti del repertorio su scala mondiale. Occorre altresì valorizzare l´utilizzo, in questo mercato, di misure e piattaforme tecnologiche aperte e interoperabili, idonee a consentire la tutela dei titolari dei diritti, il normale utilizzo, da parte del consumatore, dei contenuti legittimi legalmente acquistati e lo sviluppo di nuovi modelli commerciali nella società dell´informazione. Allo stesso tempo, il Parlamento ritiene necessario evitare l´accentramento eccessivo dei poteri di mercato e dei repertori, garantendo che i più importanti titolari dei diritti non possano conferire mandati esclusivi a un singolo Crm o a un numero ristretto di Crm, assicurando in tal modo che il repertorio globale resti disponibile a tutti i Crm per la concessione delle licenze agli utilizzatori. Agli utilizzatori, inoltre, dovrebbe essere consentito di ottenere licenze paneuropee da qualsiasi Crm che copra il repertorio globale. Sempre in tema di royalties, i deputati ritengono che sia essenziale vietare ogni forma di mandato esclusivo tra grandi titolari di diritti e gestori collettivi di diritti per la riscossione diretta delle royalties in tutti gli Stati membri, «poiché ciò condurrebbe alla rapida estinzione dei gestori collettivi di diritti nazionali e metterebbe di conseguenza in pericolo la posizione del repertorio minoritario e la diversità culturale in Europa». Sostengono, infine, l´idea che i gestori collettivi di diritti dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali, ovunque essi siano stabiliti nell´Unione europea, le licenze relative a tutta l´Europa e a svariati repertori per l´utilizzo on line (compresi gli usi di telefonia mobile), a condizioni eque e negoziate individualmente, e senza discriminazioni tra utilizzatori. Background - Funzionamento del mercato - Le società di gestione collettiva (Crm) sono associazioni di autori e di altri titolari di diritti, quali gli editori. Sono create per raccogliere e distribuire le royalties ai titolari dei diritti, su base collettiva. Nella pratica, le Crm godono di una posizione di monopolio (naturale) a livello nazionale. I titolari dei diritti sono rappresentati in tale territorio direttamente dalla Crm e nei paesi terzi tramite accordi reciproci conclusi in via bilaterale tra la Crm prescelta e tutte le altre Crm in Europa e nel resto del mondo. Per decenni, il mercato europeo e internazionale dei diritti d´autore musicali ha funzionato sulla base di tale rete di accordi bilaterali. Questo "sistema di accordi reciproci" fornisce uno sportello unico per gli utenti dei diritti d´autore. Ciò significa che gli utenti possono ottenere da una Crm una licenza per il repertorio mondiale, da utilizzare sul territorio nazionale in cui ha sede la Crm. Viene così garantito un controllo idoneo del mercato globale in modo tale che i titolari dei diritti d´autore siano adeguatamente remunerati ed è fornito un meccanismo efficace di applicazione dei diritti per tutti i titolari dei diritti nazionali e internazionali coinvolti. Questo sistema fa sì che non soltanto i grandi titolari dei diritti, ma anche i piccoli autori locali; siano idoneamente rappresentati sul mercato e ricevano una congrua parte delleroyalties raccolte. .  
   
 

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