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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Novembre 2013
 
   
  UNO STATO MEMBRO CHE NON POSSA TRASFERIRE UN RICHIEDENTE ASILO VERSO LO STATO COMPETENTE PER L’ESAME DELLA RICHIESTA, PERCHÉ SUSSISTE IL RISCHIO CHE IN QUESTO STATO VENGANO VIOLATI I SUOI DIRITTI FONDAMENTALI, È TENUTO A IDENTIFICARE UN ALTRO STATO MEMBRO COMPETENTE

 
   
  Lussemburgo, 18 novembre 2013- Il regolamento «Dublino Ii» enuncia i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata nell’Unione: in linea di principio, è competente un solo Stato membro. Per il caso in cui un richiedente asilo presenti domanda in uno Stato membro diverso da quello competente in base al regolamento, è prevista una procedura per il suo trasferimento verso lo Stato membro competente. Nondimeno, in una situazione del genere, lo Stato membro al quale è stata indirizzata la domanda può decidere di non trasferire il richiedente verso lo Stato competente e di esaminare esso stesso la domanda. Il sig. Puid, cittadino iraniano, è entrato illegalmente in Germania attraverso la Grecia. La domanda di asilo che ha presentato in Germania è stata dichiarata irricevibile giacché, ai sensi del regolamento, era la Grecia lo Stato membro competente per esaminarla. Il sig. Puid è stato perciò trasferito in quest’ultimo Stato. Egli ha proposto, tuttavia, un ricorso per annullamento della decisione di rigetto della sua domanda, che è stato accolto dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania). Secondo detto giudice, considerate le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, la Germania era tenuta a esaminare la domanda. Le autorità tedesche hanno successivamente riconosciuto al sig. Puid lo status di rifugiato. Lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa d’appello dell’Assia, Germania), investito dell’impugnazione della decisione del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare come debba essere identificato lo Stato tenuto a esaminare la domanda di asilo. Il giudice tedesco intende sapere se il regolamento conferisca al richiedente asilo il diritto di pretendere da uno Stato membro che esamini la sua domanda qualora tale Stato non possa trasferirlo, stante il rischio di una violazione dei suoi diritti fondamentali, verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente. Nella sentenza odierna la Corte rammenta, anzitutto, che uno Stato membro è tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti . Ebbene, la Corte rileva che in simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, può esaminare esso stesso la domanda. La Corte precisa però che, qualora non intenda avvalersi di tale facoltà, detto Stato, in linea di principio, non è tenuto al trattamento della domanda. Esso è tenuto, per contro, a identificare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo proseguendo l’esame dei criteri enunciati nel regolamento. Se non si riesce a effettuare tale identificazione, competente per l’esame della domanda di asilo è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. La Corte rimarca, infine, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve curare che la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente non sia aggravata da una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, pertanto, dovrà esaminare esso stesso la domanda.  
   
 

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