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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Novembre 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SECONDO L’AVVOCATO GENERALE CRUZ VILLALóN UN INTERNET PROVIDER PUÒ ESSERE OBBLIGATO A BLOCCARE AI SUOI CLIENTI L’ACCESSO AD UN SITO INTERNET CHE VIOLA IL DIRITTO D’AUTORE

 
   
  Lussemburgo, 27 novembre 2013 - Ai sensi del diritto dell’Unione gli Stati membri devono assicurare che i titolari dei diritti d’autore o di diritti connessi possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti . È già stato chiarito che i fornitori di accesso a internet (gli internet provider) , in linea di principio, vanno considerati come intermediari in tal senso e pertanto come destinatari del provvedimento summenzionato, il quale deve porre fine alle violazioni già attuate e prevenire nuove violazioni. Nella prassi i gestori di un sito internet illegale o tali internet provider di siti online operano di frequente al di fuori dei confini europei oppure occultano la loro identità, così da non poter essere perseguiti. La suprema Corte austriaca (Oberste Gerichtshof) ha chiesto quindi alla Corte se anche il provider, che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a internet di un sito internet illegale, debba essere considerato un intermediario da prendere in considerazione nel caso in cui i suoi servizi siano utilizzati da un terzo – quale il gestore di un sito internet illegittimo – per la violazione di un diritto d’autore, di modo che anch’esso possa essere assoggettato ad un provvedimento inibitorio. Inoltre, il giudice del rinvio intende ottenere alcune precisazioni riguardo alle norme del diritto dell’Unione sul contenuto e la procedura di adozione di un provvedimento inibitorio siffatto. L’oberste Gerichtshof è stato investito quale giudice di terzo grado di una controversia tra la Upc Telekabel Wien (internet provider austriaco di grandi dimensioni) da un lato, e la Constantin Film Verleih e la Wega Filmproduktionsgesellschaft dall’altro. Su domanda della Constantin Film e della Wega i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno proibito all’Upc, attraverso un provvedimento cautelare – nel caso del giudice d’appello senza menzionare le concrete misure da adottare – di fornire un accesso ai suoi clienti al sito internet kino.To. Tale sito internet permette agli utenti l’accesso a film i cui diritti ricadono nella titolarità della Constantin e della Wega, che possono essere visti in streaming oppure scaricati . L’upc non ha alcun rapporto giuridico con i gestori del sito internet e non metteva a loro disposizione né un accesso a internet né uno spazio per la memorizzazione. Secondo l’Oberste Gerichtshof, si può però ritenere con quasi assoluta certezza che alcuni clienti dell’Upc abbiano fruito dell’offerta di kino.To. Nelle sue odierne conclusioni l’avvocato generale Pedro Cruz Villalón è del parere che anche l’internet provider dell’utente di un sito internet che viola il diritto d’autore debba essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo – segnatamente il gestore del sito internet – per violare il diritto d’autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio. Ciò risulta dal tenore letterale, dal contesto e dalla ratio della normativa del diritto dell’Unione. Inoltre l’avvocato generale è del parere che non sia compatibile con il necessario bilanciamento tra i diritti fondamentali delle parti coinvolte , vietare ad un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l’accesso ad un determinato sito internet che viola il diritto d’autore. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l’attuazione del divieto. L’avvocato generale sottolinea in tale contesto che il provider dell’utente non ha alcun rapporto con i gestori del sito internet che ha violato il diritto d’autore ed esso non ha leso tale diritto. Una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito internet, imposta nei confronti di un provider, invece, non sarebbe, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, potrebbe essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche. Spetterebbe ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento tra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali. Nella valutazione dei diritti fondamentali occorrerebbe inoltre tenere conto del fatto che in futuro potrebbero essere trattati dinanzi ai giudici nazionali numerosi casi analoghi nei confronti di ciascun provider. L’avvocato generale Cruz Villalón rileva inoltre che il titolare dei diritti dovrebbe anzitutto citare in giudizio direttamente, ove possibile, i gestori del sito internet illegale o i loro provider.  
   
 

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