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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Novembre 2013
 
   
  LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CONFERMA IL GIUDIZIO S DEL TRIBUNALE SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ GASCOGNE SACK DEUTSCHLAND, GROUPE GASCOGNE E KENDRION IN UN CARTELLO NEL SETTORE INDUSTRIALE SACCHETTI DI PLASTICA

 
   
   Lussemburgo, 27 novembre 2013 - Nel 2005, la Commissione ha inflitto ammende per un totale di oltre € 290.000.000 a diverse imprese per aver partecipato a un cartello nel settore sacchetti di plastica industriale 1 . A parere della Commissione, l´infrazione è consistita principalmente nel (i) la fissazione dei prezzi e la creazione di modelli di calcolo dei prezzi comuni, (ii) la ripartizione dei mercati e l´assegnazione delle quote di vendita, (iii) la cessione di clienti, offerte e ordini e (iv) lo scambio di informazioni in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Talune imprese che avevano partecipato all´intesa che hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale per l´annullamento della decisione della Commissione o per la riduzione delle ammende loro inflitte. Con le sentenze del 16 novembre 2011 2 , il Tribunale ha stabilito su alcune di queste azioni, che respinge quelli portati dalle società Kendrion Nv, Groupe Gascogne Sa e Sachsa Verpackung Gmbh (ora Gascogne Sack Deutschland Gmbh). Di conseguenza, gli importi delle ammende inflitte a queste società sono rimasti invariati (34.000.000 € su Kendrion, € 9.900.000 su Groupe Gascogne e 13.200.000 € su Sachsa Verpackung). Queste tre imprese hanno proposto ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia contro le sentenze del Tribunale 3 . Nelle sentenze tali ricorsi consegnati oggi, la Corte di giustizia constata, innanzi tutto, che quando una società controllante detiene una partecipazione del 100% in una società che ha violato le regole di concorrenza, vi è una presunzione semplice che la società madre fa in Infatti esercitare un´influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Pertanto, la Commissione è in grado di considerare la capogruppo come responsabile in solido per il pagamento dell´ammenda inflitta alla sua controllata. Questo non è, tuttavia, il caso se la società controllante adduce prove sufficienti a dimostrare che la sua controllata agisce in modo indipendente sul mercato. Tuttavia, poiché Groupe Gascogne e Kendrion non è riuscito a fornire tale prova, il Tribunale conferma che la Commissione aveva il diritto di imputare la responsabilità a loro per l´infrazione commessa da loro rispettive controllate, vale a dire Sachsa Verpackung e Fardem Packaging. La Corte sottolinea inoltre che il fatto che l´importo dell´ammenda inflitta Kendrion (34 milioni di €) è molto superiore a quella inflitta alla sua controllata (€ 2.200.000) è perché, alla data di adozione della decisione della Commissione relativa alla cartello in questione, le due società non è più costituito stessa impresa. Così, dopo Kendrion venduto la sua consociata, l´importo massimo dell´ammenda che può essere inflitta per aver partecipato a un cartello, che corrisponde al 10% del fatturato annuo della società interessata, doveva essere calcolata in modo diverso per ciascuna delle due società. Successivamente, il Tribunale ritiene che la tesi delle tre società, secondo cui la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata eccessiva mente lungo e, quindi, causato la perdita di loro, può avere un rapporto con le presenti cause. Al riguardo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che, quando l´eccessiva durata del procedimento non pregiudica l´esito, incapacità di pronunciare la propria sentenza entro un termine ragionevole non può comportare l´annullamento della sentenza impugnata nell´ambito del procedimento di ricorso. Nella fattispecie, le società interessate non hanno fornito alcuna prova al Tribunale dimostrare che un fallimento da parte del Tribunale di pronunciarsi entro un termine ragionevole avrebbe potuto incidere sulla soluzione delle controversie dinanzi ad esso. Conseguentemente, la Corte respinge richieste delle aziende che cercano, per tale motivo, per avere le sentenze del Tribunale accantonati. In secondo luogo, la Corte rileva che una domanda di risarcimento danni proposta contro l´Unione europea 4 costituisce un rimedio efficace di applicazione generale per affermare e sanzionare tale violazione, dal momento che una simile affermazione può coprire tutte le situazioni in cui sia stato superato un periodo di tempo ragionevole nei procedimenti. Ne consegue che una domanda di risarcimento per i danni causati dal fallimento dal Tribunale di pronunciarsi entro un termine ragionevole non può essere fatta direttamente alla Corte di giustizia in sede di impugnazione, ma deve essere portato dinanzi al Tribunale stessa , per mezzo di un ricorso per risarcimento danni. In una tale azione, sarà per il Tribunale di valutare, alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso, se ha rispettato il principio del termine ragionevole. Sarà anche per il Tribunale di valutare se le parti hanno effettivamente subito un danno, perché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è stata violata. In tale contesto, la Corte precisa che, in sede di determinazione delle azioni di risarcimento danni, il Tribunale deve prendere in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per le azioni sulla base di analoghe violazioni. Si deve, in particolare, verificare se sia possibile individuare, in aggiunta a qualsiasi perdita di materiale, qualsiasi altro tipo di danno subito dalla parte interessata dal periodo eccessivo, che dovrebbe, se del caso, essere adeguatamente compensata. Detto questo, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, che ammontava a circa 5 anni e 9 mesi, non può essere giustificata da alcuna delle circostanze in relazione a tali casi. La lunghezza eccessiva del procedimento non può essere spiegato dalla complessità della controversia, il comportamento delle parti o le caratteristiche specifiche delle procedure. Di conseguenza, la Corte conclude che le procedure il Tribunale ha violato il diritto delle parti di sottoporre il loro caso sentito entro un termine ragionevole conferito loro dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea. La Corte rileva inoltre che la violazione di tale destra è sufficientemente grave e può quindi far sorgere la responsabilità da parte dell´Unione europea per il danno che ne deriva. In tali circostanze, la Corte respinge i ricorsi delle tre imprese nella loro interezza.  
   
 

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