TELEVISIONE: VIETATA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI CHE NUOCCIONO ALLO SVILUPPO PSICHICO-MORALE DEI MINORI
La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5749/07, ha accolto il ricorso dell´Autorità Garante delle Comunicazioni che si era opposta all´annullamento, da parte del Tribunale di Milano, della sanzione di 10 mila euro inflitta a Rete A per avere mandato in onda "trasmissioni in ore notturne di spot che promozionavano l´uso di linee telefoniche erotiche contenenti scene di natura pornografica". Il Tribunale aveva annullato la sanzione sulla base del fatto che il giudice non aveva applicato la norma specifica per la pubblicità, ma quella più generale che vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori. La Corte non condividendo tale posizione ha sottolineato che era stato giustamente contestato l´illecito in base all´articolo che tutela lo sviluppo psichico dei minori. L’art. 15 della Legge n. 223/90 stabilisce che "è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuite o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità". I giudici della Cassazione hanno anche scritto nella loro sentenza che "in tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato la trasmissione di spot pubblicitari contenenti scene pornografiche integra l´illecito amministrativo" previsto dalla legge in questione "non sussistendo tra tale norma e quella dettata in materia di pubblicità dall´art. 8 della stessa legge il rapporto di specialità stabilito dall´art. 9 della legge 689 del ´91 nel caso in cui uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni" visto che "le norme in questione prevedono distinte ed autonome ipotesi di illecito". .