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Notiziario Marketpress di Martedì 07 Gennaio 2014
 
   
  ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF: ANNO DI IMPOSTA 2014 LE MISURE DELL´ADDIZIONALE REGIONALE ALL´IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN VIGORE NEL LAZIO PER IL 2014

 
   
   Roma, 7 gennaio 2014 - Il Decreto 35/2013: opportunità e misure di copertura L´adesione all´opportunità offerta dal Decreto Legge del 8 aprile 2013 n. 35, relativo al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione con imprese ed enti locali, consentirà all´amministrazione regionale di restituire fino a 8,3 miliardi ai propri creditori e di porre le basi per assicurare, nel medio periodo, la sostenibilità e il riequilibrio di bilancio dell´ente, con una netta riduzione del disavanzo, dal 12 miliardi nel 2012 a 5,5 miliardi nel 2014. Si è trattato di una scelta ineludibile per evitare che i conti finanziari si deteriorassero fino alla paralisi amministrativa, scongiurare una condizione prossima al default, come recentemente certificato anche dalla Corte dei Conti in sede di parifica del Consuntivo 2012, e offrire una risposta concreta alla crisi di liquidità di cui soffrono le imprese, sostenendo, quindi, nel breve e medio periodo, la crescita dell´economia e il lavoro. Come stabilito dallo stesso Dl 35/2013 all´articolo 2, comma 3, lettera a), la Regione, a garanzia del percorso di pagamenti già avviato e della propria possibilità di restituire nel tempo allo Stato quanto le è stato anticipato, ha dovuto predisporre misure «idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell´anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi». Queste si sono dovute tradurre in un aumento dell´addizionale Irpef dello 0,6 per cento nell´anno di imposta 2014 (con effetto quindi sui redditi a partire da gennaio 2015). Le misure dell´addizionale regionale per l´anno di imposta 2014. Di seguito si riportano le misure dell´addizionale regionale all´imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) in vigore nel Lazio per l´anno di imposta 2014. Redditi fino a 15 mila euro – aliquota 1,73%; Redditi oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro - aliquota 2,33%; Redditi oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro - aliquota 2,33%; Redditi oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro - aliquota 2,33%; Redditi oltre 75 mila euro – aliquota 2,33%. Alla determinazione di tali misure concorrono le seguenti disposizioni: Art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che definisce l´aliquota ordinaria dell´addizionale regionale all´Irpef nella misura dell´1,23%;Art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.M.i., che determina una maggiorazione dell´aliquota pari allo 0,5%, applicata a tutti i redditi;Art. 2, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, che dispone una maggiorazione dell´aliquota pari allo 0,6% per i soli scaglioni di reddito superiori ad euro 15.000,00. Ulteriori esenzioni per le famiglie con reddito fino a 50mila euro e tre figli a carico. L´aliquota dell´addizionale regionale all´Irpef resta confermata nella misura dell´1,73%, senza alcun aggravio, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell´addizionale regionale all´Irpef non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell´articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell´addizionale regionale all´Irpef di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.  
   
 

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