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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Gennaio 2014
 
   
  PER POTER ESSERE CONSIDERATO A CARICO DI UN CITTADINO DELL’UNIONE, UN DISCENDENTE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI, CITTADINO DI UN PAESE TERZO, NON È TENUTO A DIMOSTRARE DI AVER TENTATO CON OGNI MEZZO DI GARANTIRE IL PROPRIO SOSTENTAMENTO

 
   
   Lussemburgo, 20 gennaio 2014 - Uno Stato membro non può esigere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, che il discendente dimostri di aver inutilmente tentato di trovare un’attività lavorativa o di ricevere un aiuto per il sostentamento nel proprio paese di origine. Il diritto dell’Unione 1 ha esteso il diritto di tutti i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri ai rispettivi familiari, a prescindere dalla loro nazionalità. Sono considerati familiari, segnatamente, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni che siano a carico del cittadino dell’Unione. La sig.Ra Flora May Reyes, nata nel 1987 e cittadina delle Filippine, è stata affidata all’età di tre anni alla nonna materna, in quanto la madre si era stabilita in Germania per ivi svolgere attività lavorativa, ottenendo poi la cittadinanza tedesca. La nonna materna della sig.Ra Reyes ha provveduto alla sua educazione per tutto il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra i 17 e i 23 anni la sig.Ra Reyes ha studiato, per un periodo di 2 anni, in un liceo, seguendo quindi 4 anni di studi superiori. Dopo aver compiuto una formazione comprendente tirocini, ha ottenuto la qualifica di infermiera ausiliaria diplomata/assistente paramedica. Sostenuti gli esami, si è dedicata ad aiutare la sorella occupandosi dei suoi figli. La madre della sig.Ra Reyes ha sempre conservato stretti vincoli con i propri familiari nelle Filippine, inviando loro ogni mese denaro per sopperire ai loro bisogni e finanziare i loro studi, nonché rendendo loro visita tutti gli anni. La sig.Ra Reyes non ha mai avuto un’occupazione e non ha mai chiesto aiuti socio-assistenziali presso le autorità delle Filippine. Nel 2009 la madre della sig.Ra Reyes si è stabilita in Svezia con un cittadino norvegese con il quale poi si è sposata nel 2011. Dal 2009, quest’ultimo, che dispone di risorse economiche derivanti da una pensione di vecchiaia, invia regolarmente denaro nelle Filippine alla signora Reyes nonché agli altri familiari della moglie. Nel 2011 la sig.Ra Reyes è entrata nello spazio Schengen. Ha chiesto un permesso di soggiorno in Svezia in qualità di familiare della madre, dichiarando di essere a suo carico. La domanda è stata respinta in base al rilievo che la signora Reyes non aveva dimostrato che il denaro, incontestabilmente versatole dalla famiglia, fosse stato impiegato per sopperire ai suoi bisogni esistenziali di vitto, alloggio e assistenza sanitaria nelle Filippine. Parimenti, non avrebbe dimostrato in qual modo il sistema socio-assistenziale del suo paese d’origine avrebbe potuto garantire l’assistenza a persone nella sua situazione. Per contro, essa avrebbe dimostrato di essersi diplomata nel proprio paese d’origine e di aver ivi compiuto tirocini. Per tutta la sua infanzia e adolescenza sarebbe stata peraltro a carico della nonna materna. Il Migrationsöverdomstolen (Corte di appello amministrativa di Stoccolma competente in materia di immigrazione), dinanzi al quale il procedimento è attualmente pendente, ha chiesto alla Corte di giustizia se uno Stato membro possa esigere che un discendente diretto, di età pari o superiore a 21 anni, debba dimostrare, per poter essere considerato a carico e ricadere, dunque, nella definizione di «familiare», di avere inutilmente tentato di trovare un’occupazione o di ricevere un aiuto al sostentamento presso le autorità del proprio paese di origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. Il giudice del rinvio chiede parimenti se, ai fini dell’interpretazione del requisito di essere «a carico», assuma rilievo il fatto che un familiare sia ritenuto in possesso di ragionevoli possibilità di trovare un’occupazione e intenda svolgere attività lavorativa nello Stato membro ospitante. Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che, affinché il discendente diretto di un cittadino dell’Unione, di età pari o superiore a 21 anni, possa essere considerato «a carico» del medesimo, deve essere dimostrata l’esistenza di una reale situazione di dipendenza. Ai fini dell’accertamento di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle sue condizioni economiche e sociali, tale discendente non sia in grado di sopperire ai proprio bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve sussistere nello Stato d’origine o di provenienza del discendente stesso nel momento in cui questi chiede di ricongiungersi con detto cittadino. Per contro, non è necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza e, quindi, del ricorso a tale sostegno. Orbene, il fatto che un cittadino dell’Unione effettui regolarmente, per un periodo considerevole, il versamento di somme di denaro al discendente, necessarie a quest’ultimo per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine, è idoneo a dimostrare la sussistenza di una situazione di dipendenza reale del discendente medesimo rispetto a detto cittadino. Non si può esigere dal discendente di fornire l’ulteriore prova di aver inutilmente tentato di trovare un’occupazione o di ricevere un aiuto al sostentamento dalle autorità del paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di assicurare il proprio sostentamento. Infatti, il requisito di una siffatta prova supplementare, non facile da effettuarsi nella pratica, è rende eccessivamente difficile per il discendente medesimo di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Del resto, non è escluso che tale requisito implichi la necessità di effettuare passi più complessi, quali il tentativo di ottenere differenti attestazioni che certifichino di non aver trovato alcuna occupazione e di non aver ottenuto alcun assegno socio assistenziale rispetto all’azione consistente nell’ottenimento di un documento, da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, che attesti l’esistenza di una situazione di dipendenza, con riguardo alla quale la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale documento non può costituire condizione per il rilascio del titolo di soggiorno. La Corte conclude, quindi, che il diritto dell’Unione non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» di un cittadino dell’Unione, di aver inutilmente tentato di trovare un’occupazione o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del proprio paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. La Corte aggiunge che la situazione di dipendenza deve sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui chiede il ricongiungimento con il cittadino dell’Unione di cui sia a carico. Il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un’occupazione e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione del requisito di essere «a carico». Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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