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Notiziario Marketpress di Mercoledì 22 Gennaio 2014
 
   
  CENTRALI BIOGAS/BIOMASSE, ZANONI CHIEDE A BRUXELLES DI VERIFICARE L´ITER DI AUTORIZZAZIONE ITALIANO

 
   
  Bruxelles, 22 gennaio 2014 - L´eurodeputato Andrea Zanoni presenta un´interrogazione alla Commissione europea per verificare la compatibilità dell´ordinamento italiano relativo all´autorizzazione delle centrali a biogas/biomasse con la normativa ambientale europea. “Troppo spesso questi impianti vengono costruiti in luoghi non adatti. Non trasformiamo queste centrali nell´ennesima minaccia all´ambiente e alla nostra salute” “L´ue faccia chiarezza sulle modalità con cui in Italia viene autorizzata la costruzione di impianti per la produzione di energia a biogas/biomassa. Troppo spesso si costruiscono queste centrali in luoghi non adatti, come aree naturali, in prossimità di corsi d´acqua e in zone già soggette ad un pesante inquinamento atmosferico”. Lo chiede con un´interrogazione alla Commissione europea l´ eurodeputato Pd Andrea Zanoni, membro della commissione Envi Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo. Zanoni chiede all´Esecutivo europeo di verificare se le disposizioni dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387/2003 (di recepimento della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell´uso dell´energia da fonti rinnovabili), che disciplina la quasi totalità dei procedimenti di autorizzazione di tali impianti in Italia, non facciano sì che le autorizzazioni vengano rilasciate in modo troppo frettoloso e non vengano presi in dovuta considerazione tutta una serie di aspetti importanti dal punto di vista ambientale. “Molti di questi progetti sembrerebbero essere stati autorizzati senza i necessari approfondimenti istruttori e le necessarie prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”, attacca Zanoni (per i Dettagli Tecnici Vedi Note). “Ci sono aspetti che non vengono considerati e che invece meriterebbero la massima attenzione, come l´estensione della Valutazione d´Impatto Ambientale Via anche ai progetti sotto i 50Mw, l´impatto cumulativo con altri impianti presenti nella zona e la specifica localizzazione – spiega Zanoni – A causa di tali autorizzazioni frettolose, molti impianti sono stati realizzati in luoghi non opportuni come a esempio nei pressi di corsi acqua, in aree protette/vincolate o già compromesse sotto il profilo della qualità dell’aria, e sono fonti di emissioni maleodoranti, sversamenti di digestato e/o di sostanze cariche di nitrati che possono giungere sino ai mari”. “Vista la crescente e comprensiva apprensione dell’opinione pubblica in merito alle problematiche ambientali e sanitarie connesse all’attività degli impianti per la produzione di energia a biogas/biomassa, ho chiesto alla Commissione europea di verificare se la legislazione italiana sia in conformità con le normative europee di tutela ambientale o, come troppo spesso accade, ci troviamo di fronte ad un recepimento incompleto e lesivo della salute dei cittadini”, conclude l´eurodeputato. Note - L’art. 12 del Decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce al comma I che le opere necessarie e connesse alla realizzazione dei noti impianti vengano approvate mediante “autorizzazione unica”, conferita all’esito di una “conferenza di servizi”, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Malgrado a tale conferenza siano chiamate a partecipare le autorità competenti in materia di tutela dell´ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la stessa conferenza delibera sulla base delle “previsioni prevalenti” espresse in tale sede, cosicché non sempre tutte le prescrizioni richieste vengono imposte in sede autorizzatoria. Inoltre le Amministrazioni competenti escludono pressoché sistematicamente la necessità di effettuare sui progetti in esame la Via di cui alla direttiva 2011/92/Ue, essendo previsto il preventivo screening di Via soltanto per gli impianti con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw (decreto legislativo n. 152/2006 all’allegato Iv della Parte Ii, punto 2, lett. A.), meramente sulla base della dimensione dell’opera ed escludendo invece completamente di prendere in considerazione tutti gli ulteriori criteri obbligatori di cui all’allegato Iii della nota direttiva attinenti alle “caratteristiche dei progetti” (tra cui il profilo assai rilevante degli “impatti cumulativi”), nonché alla “localizzazione” dell’opera e alle “caratteristiche dell’impatto potenziale” dei progetti (come peraltro rilevato dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 93/2013, con riferimento a una legge regionale della regione delle Marche).  
   
 

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