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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Gennaio 2014
 
   
  CORTE UE: TENORE DI ZOLFO DEI COMBUSTIBILI PER NAVI DA CROCIERA NON DEVE SUPERARE IL 1,5 % IN MASSA (C-537/11)

 
   
  Lussemburgo, 27 gennaio 2013 - La convenzione internazionale «Marpol» del 1973 istituisce alcune norme per la lotta all’inquinamento marino. Tra le parti contraenti del protocollo del 1997 figurano 25 Stati membri dell’Unione europea. All’epoca del procedimento principale, essa prevedeva che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo non doveva superare il limite del 4,5% in massa. La Direttiva 1999/32 mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa, diminuendo così i loro effetti nocivi per le persone e l’ambiente. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dall’11 agosto 2006, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. Nel 2008, la Capitaneria di Porto di Genova ha accertato, nel porto di Genova, l’utilizzo nella nave da crociera Msc Orchestra, battente bandiera panamense, di combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superava l’1,5% in massa. Ha pertanto irrogato una sanzione amministrativa al sig. Manzi, in qualità di comandante di detta nave, Il sig. Manzi e la Compagnia Naviera Orchestra hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza-ingiunzione sostenendo che sussiste un’antinomia tra la direttiva 1999/32 e l’allegato Vi della Convenzione Marpol, che la Msc Orchestra, in quanto nave battente bandiera di uno Stato contraente della convenzione Marpol, è legittimata ad utilizzare combustibili con un tenore di zolfo inferiore al 4,5% in massa quando si trova in un porto di un altro Stato contraente del medesimo protocollo e che la direttiva 1999/32 e il decreto legislativo n. 152/2006 che recepisce detta disposizione si applicano solo alle navi esercenti «servizi di linea», nel cui novero non rientrano le navi da crociera. Il Tribunale di Genova – al quale la compagnia ha chiesto di annullare la sanzione ricevuta – chiede alla Corte di giustizia se una nave da crociera rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/32 con riferimento al criterio dei «servizi di linea». Secondo detta disposizione, una nave passeggeri assicura servizi di linea se effettua «una serie di traversate in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti», oppure «una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi». Si deve inoltre valutare se si possa ritenere che tali navi effettuino traversate in modo da «assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti». La Corte rileva che le navi da crociera trasportano i passeggeri da un porto all’altro affinché questi possano visitare tali porti e i diversi luoghi situati in prossimità degli stessi. Il legislatore dell’Unione non ha affatto precisato gli obiettivi per i quali un trasporto viene effettuato, e pertanto essi sono irrilevanti. Una serie di traversate a scopo turistico deve pertanto essere considerata come un collegamento ai sensi di tale disposizione. Dato che la direttiva ha lo scopo di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, detta conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che i passeggeri di una nave da crociera beneficino, durante la traversata, di servizi supplementari. Per soddisfare il criterio relativo al «collegamento tra gli stessi due o più porti», propria dell’ipotesi di trasporto con scali intermedi, è necessario che il collegamento effettuato da una nave da crociera colleghi almeno due «stessi porti». La Corte dichiara quindi che una nave da crociera che effettui traversate con scali intermedi che colleghino due porti distinti o si concludano nel porto di partenza assicura un collegamento tra gli stessi due o più porti ai sensi di detta disposizione. La Corte chiarisce inoltre che la validità della direttiva 1999/32 non può essere valutata con riferimento all’allegato Vi della Convenzione Marpol, in quanto l’Unione non è parte contraente della stessa (incluso l’allegato Vi), e non è vincolata dalla medesima. La validità della direttiva non può nemmeno essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda, in quanto tale principio vincolante si applica unicamente ai soggetti di diritto internazionale che siano parti contraenti di un accordo internazionale determinato e che siano pertanto vincolati da quest’ultimo.  
   
 

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