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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Febbraio 2014
 
   
  CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PEDRO CRUZ VILLALóN NELLE CAUSE RIUNITE C-516/12 E.A., CTP – COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI SPA/REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA DI NAPOLI

 
   
  Lussemburgo, 10 febbraio 2014 - La Compagnia Trasporti Pubblici Spa («Ctp») fornisce servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Napoli e ha vanamente chiesto a più riprese alle autorità regionali e locali una compensazione per lo svantaggio economico subito a motivo della prestazione di detti servizi. La Ctp ha infine impugnato le decisioni di diniego. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di stabilire in quali casi l’indennizzo per gli svantaggi economici derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico debba essere preceduto dalla domanda per la soppressione totale o parziale di detto obbligo. L’avvocato generale parte dal presupposto che l’attività della Ctp rientri nella nozione di «obblighi di servizio pubblico» ai sensi del regolamento n. 1191/69, vale a dire «obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe». Spetta peraltro al giudice del rinvio determinare la natura giuridica degli obblighi controversi. Nell’eventualità in cui il rapporto in esame rientri nell’obbligo di servizio pubblico, occorre che la Corte chiarisca se la previa domanda di soppressione dell’obbligo sia necessaria per poter chiedere una compensazione. L’avvocato generale ricorda che il regolamento n. 1191/69 ha obbligato gli Stati membri a sopprimere gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Tali obblighi peraltro potevano essere mantenuti qualora fossero indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. In tal caso, le imprese di trasporto dovevano presentare domanda per la soppressione di un obbligo di servizio pubblico entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del regolamento, vale a dire dal 1° luglio 1969. Pertanto, tale domanda è necessaria solo per gli obblighi anteriori al 1969 e mantenuti dopo tale data. Pertanto, l’Avvocato generale propone alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che la condizione, secondo cui il diritto alla compensazione sorge solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo di servizio pubblico che determina uno svantaggio economico a carico dell’azienda di trasporto, si applica esclusivamente agli obblighi di servizio pubblico anteriori all’entrata in vigore del regolamento 1191/69 (1.7.1969).  
   
 

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